ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della regione Molise, approvata il 23 dicembre 1994 e riapprovata l'8 marzo 1995 dal Consiglio regionale, avente per oggetto: "Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 12 aprile 1995, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 27 del registro ricorsi 1995; Udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1995 il Giudice relatore Francesco Guizzi; Udito l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il ricorrente. Ritenuto in fatto 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri impugna, per contrasto con l'art. 117 della Costituzione, la legge della Regione Molise (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) approvata, in prima lettura, dal Consiglio regionale del Molise il 23 dicembre 1994 e in seconda lettura, a seguito di rinvio governativo, l'8 marzo 1995. Il provvedimento legislativo ha ad oggetto l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e all'art. 4, comma 2, prevede la riduzione del prezzo di cessione dell'1 per cento per ogni anno di vetusta', fino al limite di trent'anni. Con cio' violando - ad avviso del ricorrente - il principio fondamentale stabilito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560, art. 1, comma 10, secondo cui la riduzione per anno di vetusta' e' possibile fino al limite massimo del 20 per cento. La disposizione eccederebbe quindi i limiti delle competenze regionali e sarebbe pertanto illegittima alla luce dell'art. 117 della Costituzione. Considerato in diritto 1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri solleva, con ricorso in via principale, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 2, della legge della Regione Molise dell'8 marzo 1995 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) in riferimento all'art. 117 della Costituzione, perche' deroga a quanto stabilito dall'art. 1, comma 10, della legge n. 560 del 1993, secondo cui la riduzione dell'1 per cento sul prezzo di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e' ammessa fino al limite massimo del 20 per cento. La questione e' fondata. 2. - Va innanzitutto precisato che ai fini del presente giudizio non rileva la differente formulazione della norma impugnata (come approvata dal Consiglio regionale il 23 dicembre 1994) rispetto al testo dell'8 marzo 1995, conseguente al rinvio commissariale. Tale differenza, pur non essendo meramente formale, non ha incidenza sulla questione di legittimita' costituzionale sollevata dal Presidente del Consiglio in via principale e, dunque, indipendentemente da qualsiasi applicazione concreta. La questione verte sull'ammissibilita' di un intervento regionale in deroga - o comunque in variazione - a un criterio fissato dalla legge statale sull'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, con riguardo alla riduzione del prezzo per vetusta'. La legge statale (n. 560 del 1993) consente la riduzione del prezzo fino al limite massimo del 20 per cento, e sia la prima che la seconda formulazione della legge regionale appaiono, sotto questo profilo, ugualmente lesive della legge n. 560. 3. - Nel merito, va certo ricordata la competenza regionale in materia di edilizia residenziale pubblica (art. 93 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e la sentenza n. 347 del 1993), e non si puo' non sottolineare, nel contempo, che le Regioni potrebbero anche modificare l'assetto organizzatorio in atto degli Istituti autonomi case popolari, come previsto dall'art. 93 del citato d.P.R. n. 616. Correttamente, la legge della regione Molise detta norme sulla destinazione dei fondi ricavati dalla vendita degli immobili dei due Istituti autonomi case popolari di Campobasso e Isernia, senza che vi sia stata censura da parte governativa. Ma la competenza regionale nulla toglie all'esigenza di una disciplina-quadro che definisca i criteri fondamentali sulle modalita' di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. E quello della riduzione del prezzo per vetusta' e' senza dubbio un punto fondamentale, come risulta anche dal dibattito parlamentare che si e' svolto proprio sulla misura di essa (v. soprattutto Camera dei deputati, ottava commissione permanente, seduta del 16 dicembre 1993). Sarebbe inammissibile un'oscillazione legislativa a seconda della Regione competente, perche' oggetto dell'alienazione possono essere, oltre agli immobili acquisiti o realizzati con il contributo della Regione, anche gli immobili acquisiti o realizzati con il contributo statale, nonche' gli immobili degli Istituti autonomi case popolari, dei comuni e degli altri enti pubblici territoriali, come risulta chiaramente dall'art. 1 della legge regionale in esame. La natura di detto patrimonio immobiliare dimostra l'interesse statale a introdurre i criteri essenziali in tema di alienazione, per cui l'art. 1, comma 10, della legge n. 560 va qualificato come principio fondamentale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, con la conseguente illegittimita' costituzionale della disposizione impugnata.