ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, primo comma,
 numero  9,  e  quarto  comma,  della legge della Regione siciliana 24
 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione  siciliana
 della  legge  27  dicembre  1985,  n.  816,  concernente aspettative,
 permessi e indennita'  degli  amministratori  locali.  Determinazione
 delle   misure  dei  compensi  per  i  componenti  delle  commissioni
 provinciali di controllo.   Norme in  materia  di  ineleggibilita'  e
 incompatibilita'   per  i  consiglieri  comunali,  provinciali  e  di
 quartiere), e  dell'art.  3,  comma  2,  della  legge  della  Regione
 siciliana  26  agosto  1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio
 popolare  del  sindaco.  Nuove  norme  per  l'elezione  dei  consigli
 comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per
 il   funzionamento   degli   organi  provinciali  e  comunali  e  per
 l'introduzione della preferenza unica), promosso con ordinanza emessa
 il 30 novembre 1994 dalla  Corte  di  appello  di  Caltanissetta  nei
 procedimenti  civili  riuniti vertenti tra Pettinato Carlo ed altra e
 Prefetto di Enna ed altro, iscritta al n. 369 del registro  ordinanze
 1995  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26,
 prima serie speciale, dell'anno 1995;
   Udito nella camera di consiglio del  18  ottobre  1995  il  Giudice
 relatore Mauro Ferri;
   Ritenuto che la Corte di appello di Caltanissetta ha sollevato, con
 ordinanza  del  30  novembre  1994  (pervenuta  il  29  maggio 1995),
 questione di legittimita' costituzionale, in riferimento  agli  artt.
 3  e  51 della Costituzione, dell'art. 9, primo comma, n. 9, e quarto
 comma, della legge della Regione siciliana 24  giugno  1986,  n.  31,
 nonche'  dell'art.  3, comma 2, della legge della Regione medesima 26
 agosto 1992, n. 7, nella parte in cui prevedono  l'ineleggibilita'  a
 consigliere  comunale  del  titolare  di  farmacia  convenzionata con
 l'unita' sanitaria locale che il comune stesso concorre a costituire;
     che, ad avviso del giudice remittente, poiche' la indicata  causa
 di   ineleggibilita',  originariamente  prevista  nella  legislazione
 nazionale, e' stata in questa soppressa ad opera  dell'art.  2  della
 legge  11 agosto 1991, n. 271 (il quale ha sostituito il quarto comma
 dell'art.   2 della legge 23  aprile  1981,  n.  154),  la  normativa
 regionale  impugnata  risulta  in  contrasto  con  i  sopra  indicati
 parametri  costituzionali,  dettando  una  disciplina,  in  tema   di
 elettorato  passivo,  ingiustificatamente  differenziata  rispetto  a
 quella operante nel restante territorio nazionale;
   Considerato che questa Corte ha gia' esaminato identiche  questioni
 sollevate  dal  medesimo  giudice  con  precedente  ordinanza  e, con
 sentenza  n.  162  del  1995,  ha  dichiarato:  a)   l'illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  9,  primo  comma,  n. 9, della legge della
 Regione siciliana 24 giugno 1986, n.  31  "nella  parte  in  cui  non
 prevede  che  le  strutture  convenzionate ivi richiamate sono quelle
 indicate negli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre  1978,  n.  833"
 (secondo la formula adoperata dall'art. 2 della legge 11 agosto 1991,
 n.  271,  che ha cosi' soppresso la causa di ineleggibilita' in esame
 per i  titolari  di  farmacia);  b)  l'illegittimita'  costituzionale
 dell'art.  9,  quarto comma, della medesima legge regionale n. 31 del
 1986;  c)  l'inammissibilita'   della   questione   di   legittimita'
 costituzionale  dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 26 agosto
 1992, n. 7, in quanto l'estensione  dell'impugnativa  a  detta  norma
 risultava  sfornita  del  requisito  della  rilevanza, limitandosi la
 stessa ad affermare che le cause  di  ineleggibilita'  a  consigliere
 comunale previste dalle norme vigenti "restano ferme";
     che,  pertanto,  va  dichiarata  la manifesta inammissibilita' di
 tutte le questioni sollevate;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.