ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 9, primo comma, numero 9, e quarto comma, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 (Norme per l'applicazione nella Regione siciliana della legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali. Determinazione delle misure dei compensi per i componenti delle commissioni provinciali di controllo. Norme in materia di ineleggibilita' e incompatibilita' per i consiglieri comunali, provinciali e di quartiere), e dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione siciliana 26 agosto 1992, n. 7 (Norme per l'elezione con suffragio popolare del sindaco. Nuove norme per l'elezione dei consigli comunali, per la composizione degli organi collegiali dei comuni, per il funzionamento degli organi provinciali e comunali e per l'introduzione della preferenza unica), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1994 dalla Corte di appello di Caltanissetta nei procedimenti civili riuniti vertenti tra Pettinato Carlo ed altra e Prefetto di Enna ed altro, iscritta al n. 369 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 18 ottobre 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che la Corte di appello di Caltanissetta ha sollevato, con ordinanza del 30 novembre 1994 (pervenuta il 29 maggio 1995), questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 51 della Costituzione, dell'art. 9, primo comma, n. 9, e quarto comma, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31, nonche' dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione medesima 26 agosto 1992, n. 7, nella parte in cui prevedono l'ineleggibilita' a consigliere comunale del titolare di farmacia convenzionata con l'unita' sanitaria locale che il comune stesso concorre a costituire; che, ad avviso del giudice remittente, poiche' la indicata causa di ineleggibilita', originariamente prevista nella legislazione nazionale, e' stata in questa soppressa ad opera dell'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 271 (il quale ha sostituito il quarto comma dell'art. 2 della legge 23 aprile 1981, n. 154), la normativa regionale impugnata risulta in contrasto con i sopra indicati parametri costituzionali, dettando una disciplina, in tema di elettorato passivo, ingiustificatamente differenziata rispetto a quella operante nel restante territorio nazionale; Considerato che questa Corte ha gia' esaminato identiche questioni sollevate dal medesimo giudice con precedente ordinanza e, con sentenza n. 162 del 1995, ha dichiarato: a) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, primo comma, n. 9, della legge della Regione siciliana 24 giugno 1986, n. 31 "nella parte in cui non prevede che le strutture convenzionate ivi richiamate sono quelle indicate negli artt. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833" (secondo la formula adoperata dall'art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 271, che ha cosi' soppresso la causa di ineleggibilita' in esame per i titolari di farmacia); b) l'illegittimita' costituzionale dell'art. 9, quarto comma, della medesima legge regionale n. 31 del 1986; c) l'inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, in quanto l'estensione dell'impugnativa a detta norma risultava sfornita del requisito della rilevanza, limitandosi la stessa ad affermare che le cause di ineleggibilita' a consigliere comunale previste dalle norme vigenti "restano ferme"; che, pertanto, va dichiarata la manifesta inammissibilita' di tutte le questioni sollevate; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.