IL TRIBUNALE MILITARE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa contro D'Alessandro Massimo Fulvio, nato l'11 aprile 1962 a Caracas (Venezuela), atto di nascita n. 22/B/II-84, residente a Caracas (Venezuela) in Av. Monte Sacro - edif. Mirasol, ant. 2, Pisa 2, Colinas de Bello Monte. Recluta nella forza assente del distretto militare di Udine, celibe, censurato, libero, imputato di diserzione (art. 148 n. 2 C.p.m.p.) perche', soldato del distretto militare di udine, condannato per mancanza alla chiamata (art. 151 C.p.m.p.) da questo tribunale in data 6 marzo 1991, ometteva senza giusto motivo di presentarsi ad una qualsiasi autorita' militare dopo la predetta data, permanendo in stato di arbitraria assenza per cinque giorni consecutivi e tuttora. In esito al pubblico ed orale dibattimento. Fatto e diritto Con sentenza del 6 marzo 1991 (irrevocabile il 16 aprile 1991) il militare D'Alessandro Massimo veniva condannato da questo tribunale militare per il reato di mancanza alla chiamata (art. 151 c.p.m.p.), in relazione ad assenza che, iniziata il 20 dicembre 1987, ancora non era cessata alla data del giudizio. A fronte del perdurare della condotta omissiva, il procuratore militare instaurava altro procedimento penale, per l'assenza decorrente dalla data del primo giudizio. Ma il g.u.p. di questo tribunale con sentenza del 22 ottobre 1993 dichiarava non luogo a procedere a norma dell'art. 649 c.p.p. Tuttavia, a seguito di ricorso del procuratore generale, la corte militare d'appello, sezione di Verona, con sentenza del 24 novembre 1994 ha disposto il rinvio a giudizio del D'Alessandro dinnanzi a questo tribunale per il reato in epigrafe. A conclusione dell'odierno dibattimento, il p.m. ha richiesto la condanna dell'imputato; la difesa ha concluso chiedendo che l'aumento di pena sia contenuto nel minimo di legge.