IL  TRIBUNALE
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa r.g. n. 9616/1992
 promossa da Giovanna Maria Ferrario,  attrice,  con  il  dott.  proc.
 Marco  Rapini,  contro  la  Compagnia  assicuratrice  Unipol  S.p.a.,
 convenuta,  con  l'avv.  Carlo  Bretzel,  e  contro   Rossi   Franco,
 convenuto,  con  la  dott.   proc. Barbara Corbella, e contro la Toro
 Assicurazioni S.p.a., terza chiamata quale impresa designata  per  la
 liquidazione  dei  sinistri  a  carico  del  Fondo di garanzia per le
 vittime della strada in Liguria, con l'avv. Gennaro Giannini;
   Letti gli atti e i documenti di causa;
   Sentito il giudice relatore.
                               F a t t o
   Con atto di citazione, notificato in data 13 maggio 1992,  Giovanna
 Maria  Ferrario,  premesso  che,  in  data  6  agosto 1990, mentre si
 trovava a bordo dell'autovettura Alfa Romeo 33 tg. MI-81503X condotta
 dal marito Franco Rossi, rimaneva vittima di un incidente stradale al
 km  38  dell'Autostrada  A  10  Savona-Genova,  che,  a  seguito  del
 sinistro, determinato dal conducente Franco Rossi (che, a causa della
 pioggia  e  del  fondo  stradale sdrucciolevole, perdeva il controllo
 della  vettura),  essa  riportava  gravi  lesioni   personali;   cio'
 premesso,  l'attrice  conveniva  in  giudizio Franco Rossi e la comp.
 ass. Unipol S.p.a.  per ottenere il ristoro dei danni subiti.
   Costituendosi  in  giudizio,  la  comp.  ass.   Unipol   contestava
 l'operativita'  della  copertura  assicurativa  al  caso  di  specie,
 osservando:
     A) che, trattandosi di sinistro  avvenuto  in  data  anteriore  a
 quella  di  pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale 2
 maggio 1991 n. 188 (che ha dichiarato l'illegittimita' dell'art.    4
 lett.  b),  della legge n. 990/1969, nella parte in cui escludeva dal
 diritto  ai  benefici  dell'assicurazione  obbligatoria,  per  quanto
 riguarda  i  danni  alla  persona, il coniuge, etc...), il rischio di
 lesioni al coniuge si sarebbe dovuto  considerare,  da  un  punto  di
 vista degli obblighi contrattuali, quale rischio non assicurato;
     B)  che, non avendo inciso la Corte costituzionale, con la citata
 sentenza, sulla costituzionalita' dell'art. 4 lett. a)   della  legge
 n.  990/1969  (che  esclude  dal novero dei terzi il proprietario del
 veicolo assicurato), ed essendo l'attrice comproprietaria del veicolo
 assicurato, per essere stato  questo  acquistato  successivamente  al
 matrimonio  contratto dall'attrice con il conducente Franco Rossi (in
 regime di presumibile comunione  dei  beni),  l'evento  in  questione
 sarebbe  stato,  comunque,  estraneo  alla copertura assicurativa. In
 ogni modo, la convenuta Unipol, per il caso in cui si fosse  ritenuto
 sussistente  un obbligo di indennizzo a favore dell'attrice, chiedeva
 l'autorizzazione a chiamare in causa il  Fondo  di  garanzia  per  le
 vittime  della  strada,  e  proponeva domanda di rivalsa, ex art. 18,
 u.c., legge n. 990/1969, contro il convenuto Franco Rossi.
   Costituendosi in giudizio il convenuto  Franco  Rossi  chiedeva  il
 rigetto  di  ogni  domanda  nei suoi confronti proposta, ed osservava
 che, a seguito della sentenza Corte  cost.  n.  188/1992,  si  doveva
 ritenere  superata  ogni  limitazione che, nel testo originario della
 legge   n.   990/1969,   escludeva,   dal   diritto   dei    benefici
 dell'assicurazione obbligatoria per i danni alle persone, il coniuge,
 gli ascendenti, etc.
   A  seguito  di chiamata in causa, si costituiva in giudizio la Toro
 Assicurazioni s.p.a. che, contestando ogni avversa pretesa,  eccepiva
 la  carenza  di  legittimazione  attiva della Unipol alla chiamata in
 causa dell'impresa designata, e, osservando che, per il denegato caso
 di condanna di essa impresa designata  vi  sarebbe  stata  azione  di
 regresso nei confronti dei responsabili del sinistro ex art. 29 legge
 n. 990/1969, in via subordinata, proponeva domanda di regresso contro
 il  convenuto  Franco Rossi e, se del caso, contro l'attrice Giovanna
 Maria Ferrario (ove fosse risultata comproprietaria del veicolo).
   Pacifico essendo in causa che l'attrice Giovanna Maria Ferrario era
 coniugata,  in  regime  di  comunione  dei  beni,  con  il  convenuto
 conducente  Franco Rossi, precisate le conclusioni, la presente causa
 veniva assegnata in decisione  all'udienza  collegiale  del  9  marzo
 1995.
                             D i r i t t o
   Il  collegio  solleva, d'ufficio, la questione di costituzionalita'
 dell'art.  4,  lett.  a),  legge  n.  990/1969,  nella   formulazione
 precedente  alla  modifica  legislativa  di cui all'art. 28, legge 16
 febbraio 1992 n. 142, nella parte  in  cui  esclude  dal  diritto  ai
 benefici  dell'assicurazione  obbligatoria  il coniuge trasportato in
 regime  di  comunione  dei  beni  con  il  conducente   del   veicolo
 responsabile del sinistro.
                        Rilevanza della questione
   La  rilevanza  della  questione  risiede nel fatto stesso che dalla
 costituzionalita'  o  meno  della   norma   su   menzionata   dipende
 l'accoglimento  della  domanda  attrice,  ossia  la  possibilita' per
 l'attrice di ottenere il ristoro dei danni,  quanto  meno  di  quelli
 alla persona, ad essa derivati dal sinistro per cui e' causa.
   Ad  avviso del collegio, al caso di specie, trattandosi di sinistro
 stradale avvenuto in data 6 agosto 1990  e  di  pretesa  risarcitoria
 proposta  da  persona  trasportata e coniugata in regime di comunione
 dei beni con il conducente della vettura responsabile  del  sinistro,
 non  e' applicabile ne' l'art. 4 legge n. 990/1969 come riformulato a
 seguito della  legge  n.  142/1992,  ne'  il  disposto  dello  stesso
 articolo  come da interpretarsi a seguito della pronuncia della Corte
 costituzionale  2  maggio  1991,  n.  188,  ne'  il  contenuto  della
 direttiva CEE 30 dicembre 1983 n. 84/5.
   E' del tutto evidente come  al  sinistro  in  questione  non  possa
 essere  applicato  l'art.  4  legge  n.  990/1969  nella formulazione
 seguita all'intervento dell'art. 28 legge 19  febbraio  1992  n.  142
 (che,  in  attuazione della direttiva CEE n. 84/5, ha definitivamente
 escluso, con riferimento ai danni alle persone, ogni limitazione  dai
 benefici derivanti dal contratto di assicurazione per quanto riguarda
 qualsiasi  trasporto,  a  prescindere  dal  legame  esistente  con il
 conducente del veicolo responsabile del sinistro, unico soggetto oggi
 escluso  dai  benefici  stessi),  trattandosi  di  sinistro  avvenuto
 precedentemente all'entrata in vigore della legge stessa, che, per il
 principio  generale  di cui all'art. 11 disp. prel. al codice civile,
 non ha effetto retroattivo.
   Va,  poi,  osservato  che  il  recente   intervento   della   Corte
 costituzionale  n.  188/1991,  nel  dichiarare  l'incostituzionalita'
 dell'art.  4,  lett.    b),  legge  n.  990/1969,   non   ha   inciso
 sull'esclusione,  che qui viene in considerazione, prevista dall'art.
 4, lett. a), della stessa legge, si' che,  tuttora,  per  i  sinistri
 anteriori alla legge n. 142/1992, sul piano normativo, deve ritenersi
 sussistere   un   vuoto  di  tutela  risarcitoria  per  il  familiare
 trasportato che  fosse,  al  momento  del  sinistro,  proprietario  o
 comproprietario del veicolo ospitante: nel caso di specie, l'attrice,
 per  il semplice fatto di essere stata coniuge in regime di comunione
 dei beni, sarebbe da  considerarsi  comproprietaria  del  veicolo  e,
 quindi,  persona  la  cui  la  tutela  risarcitoria  sarebbe  negata,
 dovendosi ritenere che, ai sensi  dell'art.  4  lett.    a),  la  sua
 responsabilita'     sarebbe     dovuta     essere    stata    coperta
 dall'assicurazione.
   Ad  avviso  del  collegio,  infine,  non  puo'  nemmeno   ritenersi
 superabile  il vuoto di tutela risarcitoria in questione argomentando
 in base  al  principio  della  immediata  applicabilita',  nei  paesi
 membri, delle direttive CEE sufficientemente dettagliate, in mancanza
 di  tempestiva recezione da parte del legislatore. Si ha riguardo, in
 particolare, alla  direttiva  CEE  30  dicembre  1983  n.  84/5,  che
 all'art. 3 disponeva che i membri della famiglia dell'assicurato, del
 conducente,  o  di  qualsiasi  altra  persona  la cui responsabilita'
 civile  fosse  sorta  a  causa  di  un  sinistro  e   fosse   coperta
 dall'assicurazione  obbligatoria  della  responsabilita'  civile, non
 potessero essere esclusi, a  motivo  del  legame  di  parentela,  dal
 beneficio   dell'assicurazione  per  quanto  riguarda  i  danni  alla
 persona. Proprio  nel  recepire  tale  direttiva  (che,  all'art.  5,
 obbligava   gli  Stati  membri  a  modificare  le  loro  disposizioni
 nazionali entro il 31  dicembre  1987  e  a  dare  applicazione  alle
 disposizioni   di   legge  modificate  entro  il  31  dicembre  1988)
 intervennne il  legislatore  italiano,  con  la  legge  n.  142/1992,
 eliminando    ogni   esclusione   dai   benefici   dell'assicurazione
 obbligatoria, per quanto attiene ai danni alla persona, per qualsiasi
 soggetto trasportato.
   Benche' gia' all'epoca del sinistro per cui e' causa il legislatore
 italiano avrebbe dovuto  aver  recepito  da  tempo  la  direttiva  su
 richiamata,  tuttavia, all'inadempimento del legislatore non puo' far
 seguito l'automatica  operativita'  erga  omnes  della  direttiva  in
 questione;   invero,   dopo   un   iniziale  orientamento  favorevole
 all'immediata  applicabilita',  da  parte  dei  giudici  degli  stati
 membri,  delle  direttive   aventi   caratteri   tali   da   renderle
 assimilabili  ai  regolamenti  comunitari,  in senso contrario ad una
 tale possibilita' si e' posto  il  piu'  recente  orientamento  della
 Corte  di  giustizia (cfr. decisione 14 luglio 1994) e della Corte di
 cassazione (cfr. Cass. 27 febbraio 1995  n.  2275)  che  esclude,  in
 assenza  dei  provvedimenti  di  attuazione  delle  direttive entro i
 termini  prescritti,  l'efficacia  orizzontale  (nei   rapporti   tra
 privati)  delle  direttive  stesse, potendo in tal caso queste essere
 invocate solo nei confronti dello Stato (efficacia verticale).
               Non manifesta infondatezza della questione
   La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett.  a),
 legge n. 990/1969, nella sua  formulazione  anteriore  all'intervento
 legislativo  di  cui  alla  citata legge n. 142/1992, e' da valutarsi
 come non manifestamente infondata con riguardo  agli  artt.  3  e  32
 della Costituzione.
   Specie  alla  luce  della  motivazione  della  sentenza della Corte
 costituzionale n. 188/1991 ed alla  stregua  del  recente  intervento
 legislativo  e'  di  tutta  evidenza  il  contrasto  della  norma  in
 questione con  i  citati  articoli  della  Carta  costituzionale.  Si
 tratta, ben vero, di casi destinati a scomparire col tempo, posto che
 il  vuoto  di  tutela  segnalato  si  pone per quei sinistri stradali
 antecedenti alla legge n. 142/1992,  rimasti  esclusi  dagli  effetti
 retroattivi  della  sentenza  della Corte cost. n. 188/1991, in cui i
 diritti dei trasportati danneggiati non siano ancora prescritti;  ma,
 sia pure entro tale limitato spazio temporale, resta l'ingiustificata
 limitazione  della tutela costituzionale della salute, con disparita'
 di trattamento e conseguente violazione del principio di cui all'art.
 3 Cost.
   Ne'  varrebbe   ritenere   che   una   tale   esclusione   potrebbe
 giustificarsi  in  ragione  del fatto che il coniuge trasportato, per
 essere  in  regime  di  comunione  dei  beni,  si  trovi  ad   essere
 comproprietario  del  veicolo (Trib. La Spezia n. 544/94): a parte il
 fatto che un tale argomento striderebbe con la chiara scelta  operata
 dal legislatore, con la legge n. 142/1992, nel preciso adempimento di
 una  direttiva CEE intesa alla prioritaria considerazione del diritto
 alla  salute,  va  solo  osservato  che  una   tale   disparita'   di
 trattamento,  che  faccia  cioe'  dipendere l'esclusione dai benefici
 dell'assicurazione obbligatoria per il coniuge trasportato  dal  puro
 fatto  che  questi  sia,  quanto  a regime patrimoniale coniugale, in
 regime di comunione dei beni ovvero di  separazione,  sarebbe  quanto
 mai  irragionevole,  tanto  piu'  se si considera il quadro normativo
 venutosi a creare a seguito della riforma del  diritto  di  famiglia,
 che ha favorevolmente considerato
  l'istituto della comunione dei beni quale regime patrimoniale legale
 della famiglia.