IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa r.g. n. 9616/1992 promossa da Giovanna Maria Ferrario, attrice, con il dott. proc. Marco Rapini, contro la Compagnia assicuratrice Unipol S.p.a., convenuta, con l'avv. Carlo Bretzel, e contro Rossi Franco, convenuto, con la dott. proc. Barbara Corbella, e contro la Toro Assicurazioni S.p.a., terza chiamata quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada in Liguria, con l'avv. Gennaro Giannini; Letti gli atti e i documenti di causa; Sentito il giudice relatore. F a t t o Con atto di citazione, notificato in data 13 maggio 1992, Giovanna Maria Ferrario, premesso che, in data 6 agosto 1990, mentre si trovava a bordo dell'autovettura Alfa Romeo 33 tg. MI-81503X condotta dal marito Franco Rossi, rimaneva vittima di un incidente stradale al km 38 dell'Autostrada A 10 Savona-Genova, che, a seguito del sinistro, determinato dal conducente Franco Rossi (che, a causa della pioggia e del fondo stradale sdrucciolevole, perdeva il controllo della vettura), essa riportava gravi lesioni personali; cio' premesso, l'attrice conveniva in giudizio Franco Rossi e la comp. ass. Unipol S.p.a. per ottenere il ristoro dei danni subiti. Costituendosi in giudizio, la comp. ass. Unipol contestava l'operativita' della copertura assicurativa al caso di specie, osservando: A) che, trattandosi di sinistro avvenuto in data anteriore a quella di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale 2 maggio 1991 n. 188 (che ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 4 lett. b), della legge n. 990/1969, nella parte in cui escludeva dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per quanto riguarda i danni alla persona, il coniuge, etc...), il rischio di lesioni al coniuge si sarebbe dovuto considerare, da un punto di vista degli obblighi contrattuali, quale rischio non assicurato; B) che, non avendo inciso la Corte costituzionale, con la citata sentenza, sulla costituzionalita' dell'art. 4 lett. a) della legge n. 990/1969 (che esclude dal novero dei terzi il proprietario del veicolo assicurato), ed essendo l'attrice comproprietaria del veicolo assicurato, per essere stato questo acquistato successivamente al matrimonio contratto dall'attrice con il conducente Franco Rossi (in regime di presumibile comunione dei beni), l'evento in questione sarebbe stato, comunque, estraneo alla copertura assicurativa. In ogni modo, la convenuta Unipol, per il caso in cui si fosse ritenuto sussistente un obbligo di indennizzo a favore dell'attrice, chiedeva l'autorizzazione a chiamare in causa il Fondo di garanzia per le vittime della strada, e proponeva domanda di rivalsa, ex art. 18, u.c., legge n. 990/1969, contro il convenuto Franco Rossi. Costituendosi in giudizio il convenuto Franco Rossi chiedeva il rigetto di ogni domanda nei suoi confronti proposta, ed osservava che, a seguito della sentenza Corte cost. n. 188/1992, si doveva ritenere superata ogni limitazione che, nel testo originario della legge n. 990/1969, escludeva, dal diritto dei benefici dell'assicurazione obbligatoria per i danni alle persone, il coniuge, gli ascendenti, etc. A seguito di chiamata in causa, si costituiva in giudizio la Toro Assicurazioni s.p.a. che, contestando ogni avversa pretesa, eccepiva la carenza di legittimazione attiva della Unipol alla chiamata in causa dell'impresa designata, e, osservando che, per il denegato caso di condanna di essa impresa designata vi sarebbe stata azione di regresso nei confronti dei responsabili del sinistro ex art. 29 legge n. 990/1969, in via subordinata, proponeva domanda di regresso contro il convenuto Franco Rossi e, se del caso, contro l'attrice Giovanna Maria Ferrario (ove fosse risultata comproprietaria del veicolo). Pacifico essendo in causa che l'attrice Giovanna Maria Ferrario era coniugata, in regime di comunione dei beni, con il convenuto conducente Franco Rossi, precisate le conclusioni, la presente causa veniva assegnata in decisione all'udienza collegiale del 9 marzo 1995. D i r i t t o Il collegio solleva, d'ufficio, la questione di costituzionalita' dell'art. 4, lett. a), legge n. 990/1969, nella formulazione precedente alla modifica legislativa di cui all'art. 28, legge 16 febbraio 1992 n. 142, nella parte in cui esclude dal diritto ai benefici dell'assicurazione obbligatoria il coniuge trasportato in regime di comunione dei beni con il conducente del veicolo responsabile del sinistro. Rilevanza della questione La rilevanza della questione risiede nel fatto stesso che dalla costituzionalita' o meno della norma su menzionata dipende l'accoglimento della domanda attrice, ossia la possibilita' per l'attrice di ottenere il ristoro dei danni, quanto meno di quelli alla persona, ad essa derivati dal sinistro per cui e' causa. Ad avviso del collegio, al caso di specie, trattandosi di sinistro stradale avvenuto in data 6 agosto 1990 e di pretesa risarcitoria proposta da persona trasportata e coniugata in regime di comunione dei beni con il conducente della vettura responsabile del sinistro, non e' applicabile ne' l'art. 4 legge n. 990/1969 come riformulato a seguito della legge n. 142/1992, ne' il disposto dello stesso articolo come da interpretarsi a seguito della pronuncia della Corte costituzionale 2 maggio 1991, n. 188, ne' il contenuto della direttiva CEE 30 dicembre 1983 n. 84/5. E' del tutto evidente come al sinistro in questione non possa essere applicato l'art. 4 legge n. 990/1969 nella formulazione seguita all'intervento dell'art. 28 legge 19 febbraio 1992 n. 142 (che, in attuazione della direttiva CEE n. 84/5, ha definitivamente escluso, con riferimento ai danni alle persone, ogni limitazione dai benefici derivanti dal contratto di assicurazione per quanto riguarda qualsiasi trasporto, a prescindere dal legame esistente con il conducente del veicolo responsabile del sinistro, unico soggetto oggi escluso dai benefici stessi), trattandosi di sinistro avvenuto precedentemente all'entrata in vigore della legge stessa, che, per il principio generale di cui all'art. 11 disp. prel. al codice civile, non ha effetto retroattivo. Va, poi, osservato che il recente intervento della Corte costituzionale n. 188/1991, nel dichiarare l'incostituzionalita' dell'art. 4, lett. b), legge n. 990/1969, non ha inciso sull'esclusione, che qui viene in considerazione, prevista dall'art. 4, lett. a), della stessa legge, si' che, tuttora, per i sinistri anteriori alla legge n. 142/1992, sul piano normativo, deve ritenersi sussistere un vuoto di tutela risarcitoria per il familiare trasportato che fosse, al momento del sinistro, proprietario o comproprietario del veicolo ospitante: nel caso di specie, l'attrice, per il semplice fatto di essere stata coniuge in regime di comunione dei beni, sarebbe da considerarsi comproprietaria del veicolo e, quindi, persona la cui la tutela risarcitoria sarebbe negata, dovendosi ritenere che, ai sensi dell'art. 4 lett. a), la sua responsabilita' sarebbe dovuta essere stata coperta dall'assicurazione. Ad avviso del collegio, infine, non puo' nemmeno ritenersi superabile il vuoto di tutela risarcitoria in questione argomentando in base al principio della immediata applicabilita', nei paesi membri, delle direttive CEE sufficientemente dettagliate, in mancanza di tempestiva recezione da parte del legislatore. Si ha riguardo, in particolare, alla direttiva CEE 30 dicembre 1983 n. 84/5, che all'art. 3 disponeva che i membri della famiglia dell'assicurato, del conducente, o di qualsiasi altra persona la cui responsabilita' civile fosse sorta a causa di un sinistro e fosse coperta dall'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile, non potessero essere esclusi, a motivo del legame di parentela, dal beneficio dell'assicurazione per quanto riguarda i danni alla persona. Proprio nel recepire tale direttiva (che, all'art. 5, obbligava gli Stati membri a modificare le loro disposizioni nazionali entro il 31 dicembre 1987 e a dare applicazione alle disposizioni di legge modificate entro il 31 dicembre 1988) intervennne il legislatore italiano, con la legge n. 142/1992, eliminando ogni esclusione dai benefici dell'assicurazione obbligatoria, per quanto attiene ai danni alla persona, per qualsiasi soggetto trasportato. Benche' gia' all'epoca del sinistro per cui e' causa il legislatore italiano avrebbe dovuto aver recepito da tempo la direttiva su richiamata, tuttavia, all'inadempimento del legislatore non puo' far seguito l'automatica operativita' erga omnes della direttiva in questione; invero, dopo un iniziale orientamento favorevole all'immediata applicabilita', da parte dei giudici degli stati membri, delle direttive aventi caratteri tali da renderle assimilabili ai regolamenti comunitari, in senso contrario ad una tale possibilita' si e' posto il piu' recente orientamento della Corte di giustizia (cfr. decisione 14 luglio 1994) e della Corte di cassazione (cfr. Cass. 27 febbraio 1995 n. 2275) che esclude, in assenza dei provvedimenti di attuazione delle direttive entro i termini prescritti, l'efficacia orizzontale (nei rapporti tra privati) delle direttive stesse, potendo in tal caso queste essere invocate solo nei confronti dello Stato (efficacia verticale). Non manifesta infondatezza della questione La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, lett. a), legge n. 990/1969, nella sua formulazione anteriore all'intervento legislativo di cui alla citata legge n. 142/1992, e' da valutarsi come non manifestamente infondata con riguardo agli artt. 3 e 32 della Costituzione. Specie alla luce della motivazione della sentenza della Corte costituzionale n. 188/1991 ed alla stregua del recente intervento legislativo e' di tutta evidenza il contrasto della norma in questione con i citati articoli della Carta costituzionale. Si tratta, ben vero, di casi destinati a scomparire col tempo, posto che il vuoto di tutela segnalato si pone per quei sinistri stradali antecedenti alla legge n. 142/1992, rimasti esclusi dagli effetti retroattivi della sentenza della Corte cost. n. 188/1991, in cui i diritti dei trasportati danneggiati non siano ancora prescritti; ma, sia pure entro tale limitato spazio temporale, resta l'ingiustificata limitazione della tutela costituzionale della salute, con disparita' di trattamento e conseguente violazione del principio di cui all'art. 3 Cost. Ne' varrebbe ritenere che una tale esclusione potrebbe giustificarsi in ragione del fatto che il coniuge trasportato, per essere in regime di comunione dei beni, si trovi ad essere comproprietario del veicolo (Trib. La Spezia n. 544/94): a parte il fatto che un tale argomento striderebbe con la chiara scelta operata dal legislatore, con la legge n. 142/1992, nel preciso adempimento di una direttiva CEE intesa alla prioritaria considerazione del diritto alla salute, va solo osservato che una tale disparita' di trattamento, che faccia cioe' dipendere l'esclusione dai benefici dell'assicurazione obbligatoria per il coniuge trasportato dal puro fatto che questi sia, quanto a regime patrimoniale coniugale, in regime di comunione dei beni ovvero di separazione, sarebbe quanto mai irragionevole, tanto piu' se si considera il quadro normativo venutosi a creare a seguito della riforma del diritto di famiglia, che ha favorevolmente considerato l'istituto della comunione dei beni quale regime patrimoniale legale della famiglia.