IL PRETORE Visti gli articoli del procedimento penale contro Massin Rida, nata ad Algeri il 5 febbraio 1972, imputato dei reati di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 c.p., 56 e 385 c.p., in Ceriale il 26 settembre 1995; Rilevato: che Massin Rida e' stato tratto in arresto in flagranza di reato e presentato a questo pretore per la convalida dell'arresto ed il giudizio ex art. 566 c.p.p.; che, convalidato l'arresto ed emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere, nel corso degli atti preliminari al dibattimento il p.m. ha sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p., in relazione agli artt. 24 e 101 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento, del pretore che abbia convalidato l'arresto ed adottato la misura della custodia cautelare nei confronti dell'imputato; che l'applicazione di una misura cautelare presuppone l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza e, cioe', di elementi probatori che, nel loro complesso, consentono di pervenire ad un giudizio di alta probabilita' in ordine all'esistenza del reato ed alla sua attribuibilita' all'indagato; che altrettanto deve dirsi per quel che attiene al provvedimento di convalida dell'arresto, il quale richiede l'esame della flagranza, vale a dire un accertamento avente per oggetto l'evidenza della prova, il che e' qualcosa di piu' di un grave indizio; che tali valutazioni implicano un giudizio di merito sulla colpevolezza dell'imputato e valgono a radicare l'incompatibilita' sussistendo il rischio che sia nelle decisioni relative all'istruttoria dibattimentale, sia nelle valutazioni conclusive, il giudicante possa apparire condizionato da giudizi precedentemente espressi, con conseguente pericolo per la certezza dell'imparzialita' e terzieta' del giudice; che, infatti, l'attivita' del giudice deve essere non solo libera da vincoli che possono comportare la sua soggezione formale e sostanziale ad altri organi, ma anche immune da qualsiasi forma di prevenzione od influenza che possa pregiudicarne l'imparzialita' e l'obbiettivita' della decisione (art. 101 della Costituzione); che, qualora la valutazione sulla responsabilita' dell'imputato sia o possa apparire condizionata dalla naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso o un atteggiamento gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento, sussiste contrasto con i principi costituzionali che si ricollegano alla garanzia del giusto processo (artt. 24 e 101 della Costituzione); che il giudizio non puo' essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimita' in quanto, se fondata, si configurerebbe un'incompatibilita' rilevante ex artt. 178 e 179 c.p.p.; che la questione non e' manifestamente infondata.