IL TRIBUNALE Decidendo sulla eccezione proposta dalla difesa dell'imputato Bua Luciano di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudicato dibattimentale il giudice che abbia fatto parte del Collegio del tribunale del riesame dei provvedimenti in tema di liberta' personale. O s s e r v a E' ben vero che la corte di cassazione ha piu' volte affermato la manifesta infondatezza della prospettata questione di costituzionalita'; che la Corte costituzionale l'ha dichiarata non fondata con la sentenza n. 502 del 1991 e poi manifestamente infondata con successive ordinanze. Tuttavia il tenore della motivazione della sentenza 15 settembre 1993 n. 432, con l'espressa affermazione di un'analogia tra la questione che ci occupa e quella decisa con la detta sentenza concernente il g.i.p. che ha applicato una misura cautelare e ancora l'equiparazione, operata dalla Corte, della pronuncia su una misura cautelare personale a quella di rigetto della richiesta di applicazione di pena concordata, e' rivelatore di un mutato orientamento della Corte peraltro esplicitamente ammesso a conclusione del paragrafo 3. Le argomentazioni della Corte, per quanto in parte opinabili, provenendo dallo stesso giudice di legittimita' delle leggi, non consentono di ritenere la questione manifestamente infondata. La prospettata questione e' rilevante ai fini del giudizio in quanto, ove fosse fondata, comporterebbe l'obbligo di astensione di due membri del Collegio e costituirebbe motivo di ricusazione avendo fatto parte del tribunale costituito a mente dell'art. 310 c.p.p.