IL TRIBUNALE
   Decidendo sulla eccezione proposta dalla difesa  dell'imputato  Bua
 Luciano di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma,
 c.p.p.,  in  relazione  agli  artt.  3 e 24 della Costituzione, nella
 parte in cui non prevede  che  non  possa  partecipare  al  giudicato
 dibattimentale  il  giudice  che  abbia  fatto parte del Collegio del
 tribunale  del  riesame  dei  provvedimenti  in  tema   di   liberta'
 personale.
                             O s s e r v a
   E'  ben  vero che la corte di cassazione ha piu' volte affermato la
 manifesta    infondatezza    della    prospettata    questione     di
 costituzionalita';  che  la  Corte costituzionale l'ha dichiarata non
 fondata con  la  sentenza  n.  502  del  1991  e  poi  manifestamente
 infondata con successive ordinanze.
   Tuttavia  il  tenore  della motivazione della sentenza 15 settembre
 1993 n. 432,  con  l'espressa  affermazione  di  un'analogia  tra  la
 questione  che  ci  occupa  e  quella  decisa  con  la detta sentenza
 concernente il g.i.p. che ha applicato una misura cautelare e  ancora
 l'equiparazione,  operata  dalla Corte, della pronuncia su una misura
 cautelare  personale  a  quella  di  rigetto   della   richiesta   di
 applicazione   di   pena  concordata,  e'  rivelatore  di  un  mutato
 orientamento  della   Corte   peraltro   esplicitamente   ammesso   a
 conclusione del paragrafo 3.
   Le  argomentazioni  della  Corte,  per  quanto  in parte opinabili,
 provenendo dallo stesso giudice  di  legittimita'  delle  leggi,  non
 consentono di ritenere la questione manifestamente infondata.
   La  prospettata  questione  e'  rilevante  ai  fini del giudizio in
 quanto, ove fosse fondata, comporterebbe l'obbligo di  astensione  di
 due  membri del Collegio e costituirebbe motivo di ricusazione avendo
 fatto parte del tribunale costituito a mente dell'art. 310 c.p.p.