IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di opposizione allo stato passivo ex art. 98 legge fallimentare segnato al n. 8840 ruolo generale, dell'anno 1990 n. 1776 ruolo della sezione e n. 626 del giudice delegato promosso dalla s.n.c. f.lli Bianchet, opponente, contro Fallimento Edilizia Industrializzata Martini s.r.l., opposto, avente ad oggetto: opposizione al passivo. Il tribunale letti gli atti, sentito il giudice relatore; Considerato in fatto Il presente procedimento di opposizione allo stato passivo del Fallimento Edilizia Industrializzata Martini s.r.l. e' stato promosso dalla s.n.c. F.lli Bianchet corrente in Pordenone la quale ha lamentato la propria esclusione in sede di verificazione dello stesso stato passivo dalla categoria dei crediti privilegiati e la propria ammissione per l'importo insinuato in sede chirografaria. Il giudice delegato infatti non aveva ritenuto sussistente il privilegio ex art. 2751-bis n. 57 c.c. in ragione della natura e delle dimensioni dell'impresa nonche' del capitale investito e del volume d'affari raggiunto negli anni in cui era maturato il credito; l'opponente invocava in via preliminare il disposto di cui all'art. 13, comma 6, legge 8 agosto 1985, n. 443, onde il giudice non poteva che prendere atto dello status di artigiano della societa' personale per la sola iscrizione nel registro. La curatela chiedeva invece fosse disapplicato l'atto amministrativo di iscrizione e fosse respinta l'opposizione non sussistendo in fatto i requisiti indispensabili secundum legem per l'applicazione della normativa di favore verso le imprese artigiane. La causa era istruita documentalmente e rimessa al Collegio per essere decisa all'odierna udienza. Ritenuto in diritto Da tempo si e' consolidato l'orientamento giurisprudenziale, piu' volte seguito da questo tribunale, secondo il quale nonostante il letterale tenore dell'art. 5 della legge l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane non ha natura costitutiva, ma va considerata come "mero presupposto per usufruire della c.d. legislazione di ausilio, sicche' essa non fa sorgere alcuna presunzione circa la sussistenza della qualifica di artigiano, che invece va effettivamente accertata in base alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge" (cosi' da ultimo tribunale Venezia, 9 gennaio 1992 in Informazione previd. 1992, 1188 e sulla stessa linea, ex pluribus, tribunale Bologna 1 giugno 1988, in Giur. merito 1989, 1157). Se dunque il tribunale puo' pertanto escludere, con accertamento di fatto, la qualita' di artigiano, ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751-bis c.c. (vedasi tribunale Firenze 26 agosto 1987, dir. fall. 1989, II, 234.) neppure ostando l'atto amministrativo d'iscrizione all'albo delle imprese artigiane, essendo il giudice ordinario tenuto alla disapplicazione di tale atto, ai sensi dell'art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248 all. E (tribunale Catania 10 novembre 1988), allorche', come nella fattispecie concreta che occupa, si sia in presenza di un artigiano residente in una regione a statuto speciale i poteri del giudice, sia valutativi che in punto di disapplicazione dell'atto vengono vanificati da un piu' preciso e penetrante precetto del legislatore del 1985 che all'art. 13, comma 6, legge 8 agosto 1985, n. 443, il quale stabilisce che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana nei relativi albi, disciplinata dalle Regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Bolzano e Trento, aventi competenza primaria in materia di artigianato, fa stato a tutti gli effetti di legge. Ebbene, se tale dicitura rafforzata sembra dar indirettamente ragione all'interpretazione non letterale dell'articolo 5 della citata legge, per cio' che qui interessa non consente al giudice nessun tipo di sindacato in ordine alla reale consistenza dell'impresa, del suo fatturato, del suo volume d'affari, del numero di dipendenti impiegato, ne' qui potrebbe dirsi di operare una disapplicazione dell'atto amministrativo di iscrizione, perche' si tratterebbe invero di una disapplicazione della legge, il che e' impensabile. Con la conseguenza che nello stato passivo di un fallimento (apertosi come nel caso in tribunale sito in Regione a statuto ordinario) imprese nelle stesse situazioni dimensionali sotto gli indicati profili vengono trattate ai fini della collocazione concorsuale in modo assolutamente diverso, alcune cioe' ammesse in via privilegiata ex art. 2751 n. 5 c.c. altre escluse dall'ammissione in privilegio per insussistenza in fatto del requisito dell'"artigianalita'" pur in presenza della iscrizione all'Albo. E cioe' alcuni creditori saranno (per lo piu') totalmente soddisfatti ed altri (quasi sempre) rimarranno incapienti solo in ragione della regione, a statuto speciale od ordinario, ove ha sede l'impresa e quindi ove e' stata effettuata l'iscrizione. I secondi vedono cosi' compromessa la possibilita' di contraddire in ordine all'impugnazione dei crediti ammessi (art. 100 legge fallimentare) con possibile lesione del loro diritto di difesa. Se e' indiscutibile il potere delle regioni, anche a statuto ordinario ex art. 117 della Carta costituzionale di legiferare in materia di artigianato, cio' non puo' prescindere dal limite di principi fondamentali contenuti nelle leggi dello Stato, ma allorche' la legge dello Stato (art. 13, comma 6, legge n. 443/1985) sulla stessa materia si rimetta tout court alla legislazione, in questo caso primaria, delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Bolzano e Trento, per le imprese artigiane aventi sede nel loro territorio, discutibilissima diviene l'incidenza diretta e conseguente che tale legislazione assuma in un ambito quale quello dei crediti privilegiati (e indirettamente della par condicio creditorum nella legge fallimentare) di competenza esclusiva dello Stato. Il tribunale ben ricorda come identica questione sia stata a suo tempo sollevata dal tribunale di Trento con riferimento all'art. 5, comma 9, d.-l. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988 n. 48, che interpretando autenticamente l'art. 13, comma 6, legge 8 agosto 1985, n. 433, pemetteva agli artigiani residenti nelle regioni a statuto speciale di fruire "attraverso il diverso parametro di valutazione sul carattere artigiano dell'impresa ... cospicui benefici previdenziali, a differenza dei residenti nel resto dello Stato che versano nelle stesse condizioni" (Tribunale Trento 2 febbraio 1989, in Giur. cost. 1989, II, 896) e come la Corte costituzionale nella sentenza 13 giugno 1989 n. 336 abbia risolto la questione con una declaratoria di incostutuzionalita' della norma previdenziale nella parte in cui disponeva "... che l'efficacia costitutiva dell'iscrizione dell'impresa artigiana negli albi, disciplinata dalle leggi emanate dalle regioni a statuto speciale o dalle province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato o formazione professionale faccia stato agli effetti della definizione dell'impresa ai fini previdenziali". Se la Corte costituzionale vorra' ribadire il proprio orientamento, il Collegio non vede come non possa ripetersi analogo ragionamento in punto di privilegio generale sui mobili, anch'essa materia che non consente violazioni del principio costituzionale di eguaglianza per "...disparita' di trattamento motivate dalla mera localizzazione territoriale dei soggetti interessati, senza cioe' che siano concretamente invocabili peculiari esigenze di questi, tali da richiedere l'adozione di discipline differenziate" (cosi' Corte costituzionale nella citata sentenza). Sembra dunque non manifestamente infondata, oltreche' palesemente rilevante per le ragioni esposte, la questione di costituzionalita' degli artt. 2751-bis n. 5 codice civile e 13, comma 6, legge 8 agosto 1985, n. 443, per contrasto con gli artt. 3, 24, e 117 della Costituzione nella parte in cui non prevedono che ai fini diversi da quelli inclusi nelle materie di esclusiva potesta' regionale nelle regioni a statuto speciale il giudice possa valutare la effettiva consistenza dell'impresa iscritta come artigiana, per riconoscere o meno il privilegio previsto dallo stesso art. 2751-bis n. 5 codice civile.