LA CORTE D'ASSISE Sentita la relazione del giudice relatore e visti gli atti del procedimento penale istituito a carico di Puglia Santa, nata a Modica il 5 agosto 1952, imputata dei delitti di omicidio premeditato e di porto e detenzione di arma; Vista l'eccezione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, c.p.p., sollevata la difesa dell'imputata; O s s e r v a Con sentenza n. 432 in data 6-15 settembre 1995 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del suindicato articolo nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato. All'odierna udienza il difensore della prevenuta ha evidenziato la ricorrenza di un sospetto di illegittimita' della stessa norma laddove non prevede che i giudici componenti il collegio del tribunale del riesame non possano partecipare al dibattimento che si celebri nei confronti del medesimo soggetto. Tale questione e' gia' stata esaminata dalla Corte costituzionale che con le decisioni n. 502 del 1991 e 124 del 1992 l'ha dichiarata non fondata con riferimento agli artt. 77 e 25 della Costituzione sul rilievo, tra l'altro, che i provvedimenti sulla liberta' personale, e tra essi il riesame (art. 309 c.p.p.) e l'appello (art. 310 c.p.p.) di misure cautelari, "non comportano una valutazione che si traduca - pur nei limiti della funzione propria della fase processuale di volta in volta considerata - in un giudizio sul merito della res judicanda, idoneo a determinare (o far apparire) un "pregiudizio" che mini l'imparzialita' della decisione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato. Rispetto a questa, infatti, i provvedimenti in tema di liberta' si caratterizzano per diversita' di oggetto e di funzione, dato che la relativa valutazione, puramente indiziaria, mira alla (e si esaurisce nella) verifica delle condizioni che ne legittimano la provvisoria restrizione, e cio', tanto piu', in un sistema, come quello vigente, che subordina tale restrizione a precisi e ben determinati presupposti e finalita', che ne circoscrivono al massimo l'ambito applicativo (cfr. artt. 273 e 274 c.p.p.)". Diametralmente opposta si presenta la motivazione della sentenza n. 432 del 6-15 settembre 1995. Questa, pur emessa con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, in relazione alla questione relativa alla figura del g.i.p. che ha adottato la misura cautelare personale e che poi partecipi al dibattimento, ha fissato il principio secondo il quale "l'analisi del problema non si esaurisce nell'esame della differenza tra valutazioni di tipo indiziario, che il giudice compie in sede di indagini preliminari, e giudizio sul merito dell'accusa all'esito del dibattimento, ma deve anche considerare, piu' specificamente, la possibilita' che alcuni apprezzamenti sui risultati delle indagini preliminari determinino un'anticipazione di giudizio suscettibile di minare l'imparzialita' del giudice". Sulla scorta dell'interpretazione costantemente data dalla Corte di cassazione al concetto di "gravita' degli indizi", postulato dall'art. 273 c.p.p., e sull'obbligo del g.i.p. di fornire adeguata motivazione con riferimento agli elementi indizianti che giustificano l'adozione di misura cautelare la Corte ha affermato che il vaglio del g.i.p. comporta "la formazione di un giudizio non di mera legittimita' ma di merito (sia pure prognostico ed allo stato degli atti) sulla colpevolezza dell'imputato ... che vale a radicare l'incompatibilita'". Situazione non diversa ricorre per il tribunale del riesame investito dal gravame di provvedimenti de libertate. La cognizione degli atti di indagine preliminare non e' certamente limitata rispetto a quella del g.i.p. avuto riguardo all'obbligo del p.m. di trasmettere a detto tribunale gli atti gia' oggetto della valutazione del g.i.p., sancito dalla Corte di cassazione gia' prima della codificazione dello stesso con la novella n. 322/1995. Inoltre il provvedimento di detto tribunale, chiamato a pronunciarsi sul rispetto da parte del g.i.p. delle norme di cui agli artt. 273 e 274 c.p.p., come quello di questi, non e' di mera legittimita' ma di merito. Tale situazione, pertanto, e' del tutto simile a quella prospettata con riferimento alla figura del g.i.p. con riguardo agli artt. 3 e 24 della Costituzione che ha comportato la pronunzia di illegittimita' costituzionale con la sentenza prima indicata. L'eccezione proposta non solo e' fondata ma anche rilevante, risultando dall'odierna produzione del difensore che il presidente di questa corte e' stato altresi' presidente del collegio del tribunale del riesame che nelle date del 18 gennaio 1995 e dell'11 aprile 1995 ha respinto gli appelli proposti dalla difesa avverso provvedimenti de libertate del g.i.p..