Ricorso,  ex  art.  127  della  Costituzione,  del  Presidente  del
 Consiglio dei Ministri, giusta delibera del Consiglio dei Ministri 16
 novembre   1995,  rappresentato  e  difeso  ex  lege  dall'Avvocatura
 generale dello Stato, presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi,
 n. 12 domicilia, contro la regione Molise, in persona del  presidente
 della  Giunta  regionale  pro-tempore,  volto  alla  dichiarazione di
 illegittimita'  costituzionale  della  legge  della  regione   Molise
 approvata  in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione
 n. 100 del   26 settembre 1995 ed in  seconda  lettura  dal  medesimo
 Consiglio  regionale  ai  sensi  dell'art. 127 della Costituzione con
 delibera n. 186 del 31 ottobre  1995,  aventi  ad  oggetto  "Servizio
 nazionale  di  guardia  medica  ed emergenza territoriale - d.P.R. n.
 41/1991 - Integrazione dei criteri attuativi - Abrogazione di  norma"
 per contrasto con l'art.  117 della Costituzione.
   Il  26  settembre  1995 il Consiglio regionale del Molise approvava
 con delibera n. 100  un  disegno  di  legge  volto  alla  abrogazione
 dell'art.  2 della legge regionale 7 aprile 1993 n. 10.
   Il  Governo  della  Repubblica  rinviava  al Consiglio regionale la
 legge ai sensi dell'art. 127, terzo comma,  della  Costituzione,  per
 violazione dell'art. 117 della stessa Carta costituzionale.
   Il Consiglio  regionale del Molise, con deliberazione n. 186 del 31
 ottobre  1995,  riapprovava  all'unanimita'  dei presenti la legge ai
 sensi e agli effetti dell'art. 127, comma 4, della Costituzione.
   La delibera, con allegato il testo della legge  e  della  relazione
 descrittiva,  veniva  trasmesso  alla  Presidenza  del  Consiglio dei
 Ministri, che la riceveva il  3 novembre 1995.
   Col presente atto il Governo della Repubblica - previa delibera del
 Consiglio dei Ministri del 16 novembre 1995  -  impugna  la  cointesa
 legge  ai sensi dell'art. 127, comma 4, della Costituzione e 31 della
 legge 11 marzo 1953, n. 87, per il seguente motivo.
   Il provvedimento legislativo della regione Molise ha ad oggetto  il
 "Servizio  nazionale  di  guardia  medica ed emergenza territoriale -
 d.P.R. n. 41/1991 - Integrazione criteri attuativi -  Abrogazione  di
 norma".
   La  legge  non  e' conforme alla Costituzione, in quanto non emerge
 dal testo  della  legge  ne'  dalla  relazione  illustrativa  che  la
 accompagna  il  rispetto del principio fondamentale sancito dall'art.
 117 della Costituzione, che prescrive, al primo comma, che  le  leggi
 regionali non debbono travalicare i "limiti dei principi fondamentali
 stabiliti dalle leggi dello Stato".
   Al  riguardo  va  precisato  che  con  l.r. 7 aprile 1993, n. 10 la
 regione Molise, integrando la  disciplina  dettata  dall'art.  4  del
 d.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41 aveva previsto, per gli anni 1992/1993,
 l'attribuzione  di  punti 5 ai medici che nella localita' nella quale
 concorrono abbiano la residenza da almeno due anni dalla scadenza del
 termine  per  la  presentazione  della  domanda  di  inclusione nella
 graduatoria generale.
   La  regione  giustifico'  a  quel  tempo  l'emanazione   di   detto
 provvedimento  con  l'esigenza  di  evitare  disparita'  tra i medici
 aspiranti  e  ritenne  pertanto   doversi   applicare   il   criterio
 dell'attribuzione,  ai  fini  del conferimento degli incarichi, di un
 punteggio aggiuntivo, in analogia a quanto disposto da altri  accordi
 collettivi  nazionali  (art. 6, sesto comma, lettera c) del d.P.R. 28
 settembre 1990, n.  14 per la regolamentazione  dei  rapporti  con  i
 medici  di medicina generale, art. 3, comma 17, lettera c) del d.P.R.
 14 febbraio 1992, n. 218 per la regolamentazione dei rapporti  con  i
 medici addetti alle attivita' della medicina dei servizi).
   Il  Consiglio  regionale  del  Molise nella seduta del 26 settembre
 1995 approvava un  secondo  provvedimento  con  il  quale,  abrogando
 l'art.    2  della  legge  7  aprile  1993,  n.  10,  che, come sopra
 ricordato,  limitava  a  due  anni   l'attribuzione   del   punteggio
 aggiuntivo   ai   medici   residenti,   si   rendeva  ultrattiva  una
 disposizione che, pur riflettendo  motivi  di  illegittimita',  aveva
 tuttavia carattere transitorio ed eccezionale.
   La  regione  giustificava  l'emanazione  di detto provvedimento con
 l'esigenza di dare attuazione, con  particolare  sollecitudine,  alle
 disposizioni  del  d.-l.  3  agosto  1995,  n.  320,  attese anche le
 peculiarita' orografiche, climatiche, e ambientali della regione,  al
 dichiarato  scopo di privilegiare l'utenza e di garantire un servizio
 pronto ed efficiente.
   In ordine a detto provvedimento del   26  settembre  1995,  sia  il
 Ministero  della  sanita' con tele 100.1/mol. 001/1302 del 3 novembre
 1995, che il Ministero del tesoro con tele del  19 ottobre  1995,  n.
 20813  formulavano  rilievi poiche' la regione, abrogando il suddetto
 art. 2 della l.r.  n.  10/1993,  introduceva,  a  regime,  i  criteri
 aggiuntivi non contemplati dall'art. 4 del d.P.R. 25 gennaio 1991, n.
 41,  vulnerando  cosi'  il principio dell'uniformita' del trattamento
 economico e normativo del personale convenzionato con il SSN  dettato
 dall'art.  48  della  legge n. 833/1978 ed interferendo in competenza
 riservata allo Stato.
   Il Governo, nella seduta del Consiglio dei Ministri del 27  ottobre
 1995,  faceva  propri i rilievi succitati e per l'effetto rinviava la
 legge a nuovo esame del Consiglio regionale.
   Il Consiglio regionale del Molise, nella seduta  del    31  ottobre
 1995,  ha  riapprovato  il  provvedimento, modificando l'articolo 1 e
 prorogando le disposizioni gia' previste dall'art. 2 della  legge  n.
 10/1993 per gli anni 1994/1995.
   Appare  di  tutta  evidenza  che  le  modifiche  apportate non sono
 affatto idonee a superare i  rilievi  precedentemente  rappresentati,
 che   mantengono   intera   la   loro  validita'  giacche'  anche  il
 provvedimento  in  questione,  istituendo  criteri   aggiuntivi   non
 previsti  dall'art.  4  del  d.P.R.   n. 41/1991 supera la competenza
 legislativa regionale, interferendo in  una  materia  riservata  alla
 contrattazione collettiva.
   Inoltre  il  provvedimento  all'esame, attribuendo ben cinque punti
 soltanto ai medici residenti da almeno due anni nella regione, mira a
 creare  posizioni  di  privilegio  in  violazione  dei  principi   di
 imparzialita' e correttezza, sanciti dall'art. 97 della Costituzione,
 ai  quali  deve sempre e comunque ispirarsi e conformarsi l'attivita'
 della p.a.
   Ne'  potrebbe  la  regione  addurre  a  giustificazioni del proprio
 operato l'applicazione del criterio dell'analogia, posto che ai sensi
 dell'art.  12 delle "Disposizioni sulla legge in generale" del codice
 civile, solo se la  fattispecie  "non  puo'  essere  decisa  con  una
 precisa  disposizione,  si ha riguardo alle disposizioni che regolano
 casi singoli o materie analoghe", laddove,  nel  caso  in  questione,
 l'Accordo  collettivo  nazionale per la regolamentazione dei rapporti
 con i medici addetti al  servizio  di  guardia  medica  ed  emergenza
 territoriale, reso esecutivo con il d.P.R. 25 gennaio 1991, n. 41, ha
 disciplinato in maniera compiuta e peculiare tutta la materia; ne' e'
 data  facolta'  alla  regione  di  istituire  criteri  aggiuntivi non
 contemplati  dall'art.  4  del  citato  d.P.R.  n.  41/1991,  essendo
 riservata  alla  regione  medesima, ai sensi del comma 17 dell'art. 4
 del d.P.R. citato, soltanto la facolta' di "adottare  procedure  tese
 allo  snellimento burocratico e all'abbreviazione dei tempi necessari
 al conferimento degli incarichi".
   Infine non potrebbero essere addotte neppure ragioni connesse  alle
 peculiarita'  orografiche,  climatiche  ed  ambientali del territorio
 regionale, idonee  come  tali  a  legittimare  l'attribuzione  di  un
 siffatto  privilegio,  atteso  che  tali  esigenze appaiono del tutti
 irrilevanti e inidonee a superare i  rilievi  di  incostituzionalita'
 sopra  evidenziati,  fermo restando che tali ragioni avrebbero potuto
 essere rappresentate (mentre evidentemente non lo sono state) durante
 la stipula dell'Accordo, ai cui lavori  risultano  aver  partecipato,
 tra  gli  altri,  sia i rappresentanti regionali sia i rappresentanti
 designati dall'Unione  nazionale  comuni  e  comunita'  enti  montani
 (UNCEM)  in  rappresentanza delle Comunita' montane che hanno assunto
 funzioni di Unita' sanitarie locali, come risulta dal primo e secondo
 capoverso delle premesse al piu' volte citato d.P.R.  n. 41/1991.