L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9 novembre 1995, ha approvato il disegno di legge n. 10572282512613024375095216406788249391041104710651072 dal titolo "Norme per l'inserimento lavorativo dei soggetti partecipanti ai progetti d'utilita' collettiva di cui all'art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive del lavoro", pervenuto a questo commissariato dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale il 13 novembre 1995. Ai fini della conoscenza e valutazione della finalita' perseguita dal legislatore regionale con il provvedimento teste' approvato, si ritiene opportuno preliminarmente richiamare le disposizioni normative in precedenza adottate dall'ARS in favore dei soggetti destinatari, finalizzate tutte a garantire il mantenimento del precario livello occupazionale raggiunto e che hanno dato origine alle problematiche che con la iniziativa de qua si intendono risolvere. Com'e' noto, il legislatore nazionale, nell'ambito di disposizioni tendenti ad alleviare l'elevato tasso di disoccupazione giovanile nelle aree del Mezzogiorno, con l'art. 23 della legge n. 67/1988 autorizzo' la realizzazione di progetti di utilita' collettiva che impegnassero giovani dai 18 ai 29 anni di eta', finanziandone al contempo la spesa derivantene per un periodo di tre anni. Con l'art. 22 della legge n. 36/1990 il legislatore siciliano nell'esercizio della potesta' concorrente ai sensi dell'art. 17 lett. f) dello statuto speciale, dispose il finanziamento di ulteriori progetti ad integrazione e completamento di quelli realizzati in attuazione dell'art. 23 della legge n. 67/1988, nonche' la possibilita' di avviarne di nuovi con la contestuale previsione della possibilita' di utilizzare le unita' gia' impegnate. Con successiva legge regionale n. 27/1991 furono, da un canto, previste misure particolari per favorire il definitivo inserimento nel mondo del lavoro dei soggetti che avevano partecipato per almeno 180 giorni nell'arco di un anno alle attivita' in guestione e, dall'altro (art. 19), la proroga, sino al 30 giugno 1992, della durata massima dei progetti con finanziamento a totale carico del bilancio regionale. Ed invero, anche il legislatore nazionale, nell'adottare nel 1993, con il d.-l. n. 148 convertito in legge n. 236, provvedimenti urgenti a sostegno dell'occupazione, ebbe a ritenere differenziata e meritevole di particolare attenzione la posizione dei numerosi giovani disoccupati in conseguenza dell'ultimazione degli interventi di utilita' collettiva ex art. 23 della legge n. 67/1988, ai fini dell'ammissione ai contributi ed ai benefici disposti per la promozione e lo sviluppo dell'occupazione. Nel medesimo solco tracciato dalla normativa statale, l'Assemblea regionale con legge 1 settembre 1993, n. 25 previde quindi, (artt. 18 e 19), pur sempre pero' in concomitanza di agevolazioni ed incentivi all'imprenditoria giovanile rivolte alla generalita' dei cittadini, norme di particolare favore per i c.d. "articolisti", consistenti sostanzialmente nella proroga per un ulteriore triennio della riserva dei posti nei pubblici concorsi banditi dall'amministrazione regionale e dagli enti da essa dipendenti e nel finanziamento di corsi di formazione professionale agli stessi destinati. Con la medesima legge (art. 20) per contribuire alla definitiva e stabile occupazione della categoria - in cui erano stati gia' ricompresi anche i coordinatori dei progetti per espressa previsione dell'art. 21 l.r. n. 27/1991 - furono disposti cospicui contributi per incentivare l'avvio di attivita' in proprio di cooperative o societa' composte prevalentemente dai giovani in questione e fu previsto contestualmente un ingente intervento integrativo della regione, pari ad oltre 670 miliardi per il biennio 1994/95, con cui veniva finanziata la prosecuzione dei progetti aventi per oggetto lo svolgimento di attivita' di completamento di quelle in corso o, in subordine, l'avvio di nuovi in determinati settori. Sempre nel solco della cennata legislazione e dei risultati da questa raggiunti in termini di livelli occupazionali, in relazione all'endemico problema della disoccupazione nell'Isola, il legislatore regionale con l'adozione del disegno di legge in questione tenta ora di risolvere, con variegate e complesse misure straordinarie, la delicata problematica che ne e' scaturita per dare stabilita' occupazionale ai circa 30.000 soggetti dalla stessa contemplati, individuabili quasi esclusivamente nei cosiddetti articolisti. Ed invero, l'Assemblea regionale in continuita' con l'indirizzo politico intrapreso, pur in presenza di notevoli difficolta' incontrate nel reperimento di risorse finanziarie, destina ancora una volta, con l'iniziativa de qua, ingenti fondi, pari a complessivi 641 miliardi nel triennio 1995/1997, per promuovere, sostenere e diffondere iniziative imprenditoriali volte a creare nuove opportunita' occupazionali da destinare prioritariamente ai soggetti che abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti di utilita' collettiva ed ai coordinatori degli stessi, "iscritti nella prima classe delle liste di collocamento e che abbiano mantenuto tale requisito sin dall'atto della prima assunzione nei progetti, nonche' ai coordinatori soci-lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro part-time" (art. 1, terzo comma). Cio' premesso, si rileva che il provvedimento legislativo di cui trattasi nei diversi aspetti che di seguito formano oggetto di specifico esame, suscita seri dubbi di ordine costituzionale. La restrittiva individuazione dei coordinatori quali destinatari delle previsioni della legge in questione appare irragionevole ed arbitraria e quindi lesiva degli artt. 3 e 97 della Costituzione in considerazione delle finalita' di carattere generale dell'intervento, nonche' palesemente contraddittoria con la preesistente normativa regionale di favore. Vengono, infatti, escluse dai benefici contemplati dall'iniziativa oggetto del presente gravame oltre 2000 unita', che sino ad ora hanno fruito delle provvidenze e degli incentivi per l'inserimento nel mondo del lavoro nella qualita' di lavoratori a tempo pieno con mansioni di coordinatori, indipendentemente dal rapporto dagli stessi intrattenuto con le cooperative. Non appare sorretta da alcuna logica motivazione l'esclusione a priori dall'intento generale di recuperare e valorizzare competenze tecniche e professionali tali soggetti che hanno coordinato ed istruito gli attuali destinatari delle norme. In proposito, si soggiunge che qualora la norma, nella attuale formulazione, dovesse trovare applicazione, verrebbero ad essere immediatamente espulsi dal mercato del lavoro soggetti che hanno trovato, seppure temporaneamente, occupazione proprio nella gestione dei progetti i cui soli esecutori vengono adesso agevolati con diverse opportunita' ed attivita' di sostegno, non ultima quella di essere ammessi alla realizzazione, tramite convenzioni, di nuovi progetti di utilita' collettiva. Ne consegue che mentre si tenta con il disegno di legge in questione di dare nuovi sbocchi occupazionali agli "articolisti", che sinora non avevano alcun rapporto di lavoro per esplicita previsione normativa, contraddittoriamente si priva del lavoro, nonche' di ogni possibilita' di futuro inserimento lavorativo, una categoria di soggetti che al momento dell'approvazione dell'iniziativa erano titolari di un rapporto di lavoro. Il legislatore ha, infatti, previsto un ampio ventaglio di soluzioni destinate tutte a creare nuove opportunita' occupazionali consistenti in finanziamenti per la promozione e la diffusione di nuove attivita' imprenditoriali, anche nel settore agricolo, per l'incentivazione ed il sostegno del lavoro autonomo, per la costituzione di societa' a partecipazione pubblica, per l'espletamento dei servizi pubblici. Suscitano dubbi di costituzionalita', sotto il profilo della violazione dell'art. 17 lett. f) dello statuto speciale anche gli artt. 11 e 12 del provvedimento legislativo in questione, che di seguito si trascrivono e con cui si devolve gran parte (oltre due terzi) delle risorse disponibili per finanziare e mantenere in vita un ammortizzatore sociale non piu' previsto dalla legislazione nazionale di riferimento: "Art. 11 Progetti di utilita' collettiva: Aree di intervento. 1. - Si possono proporre progetti di utilita' collettiva nelle seguenti aree operative: a) beni culturali e biblioteche pubbliche, con particolare riferimento a musei, gallerie regionali, soprintendenze, biblioteche regionali, comunali, private di interesse pubblico, sistemi bibliotecari territoriali e archivi storici comunali; b) biblioteche e laboratori di ricerca universitaria; servizi di assistenza alla popolazione e all'alta formazione universitaria e diplomi universitari; c) tutela del patrimonio forestale e ambientale: parchi e riserve naturali, aree protette, prevenzione antincendio, protezione civile, tutela del territorio (suolo, montagne, coste); d) terziario verde: sicurezza ambientale e tutela dei parchi e giardini cittadini; e) organizzazione regionale del lavoro (osservatori regionali del lavoro, uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale del lavoro); f) servizi alle imprese (accesso a bandi e risorse messe a disposizione dall'Unione europea e dalla legislazione nazionale di incentivo alla promozione occupazionale e alla creazione di nuove imprese), eurosportelli, sportelli-giovani; g) servizi tecnici e ausiliari alle aziende ospedaliere alle aziende unita' sanitarie locali e ai servizi di prevenzione sul territorio: h) prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro; i) assistenza sociale, animazione socio-culturale: l) interventi a favore degli immigrati: m) servizi degli enti locali, con priorita' per quelli tecnici, ambientali ed informatici per i quali non siano previste apposite figure nelle piante organiche o le stesse risultino insufficienti: n) custodia, manutenzione e gestione di beni ed attivita' derivanti dalle confische disposte ai sensi della vigente normativa antimafia; o) servizi di integrazione, assistenza e prevenzione della dispersione scolastica, o comunque diretti al pieno conseguimento del diritto allo studio; p) servizi turistici. Art. 12 Progetti di utilita' collettiva: Modalita' di realizzazione. 1. - Possono proporre la realizzazione di progetti di utilita' collettiva afferenti alle aree di intervento di cui all'art. 11: l'amministrazione regionale; le universita' siciliane; gli enti e le aziende sottoposte a controllo, tutela e vigilanza dell'amministrazione regionale o da essa dipendenti; le fondazioni culturali e scientifiche alle quali la regione corrisponda un contributo annuo; gli enti locali territoriali ed istituzionali comunque soggetti a controllo e vigilanza; le camere di commercio, industria e artigianato; le aziende ospedaliere e le aziende unita' sanitarie locali. 2. - Per la realizzazione dei progetti di cui all'art. 11 i soggetti di cui al comma 1 stipulano convenzioni con imprese cooperative o altre societa' di persone previste dal Codice civile, costituite esclusivamente da soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3. Possono altresi' utilizzare con contratto di diritto privato a tempo determinato e/o parziale per la realizzazione di progetti di utilita' collettiva i soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3, utilmente inseriti nelle graduatorie provinciali che gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione (UPLMO) redigono entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge a seguito delle domande presentate da parte degli interessati ed in base al periodo di utilizzazione dei progetti di utilita' collettiva in relazione al titolo di studio di avviamento ai progetti. 3. - Possono procedere altresi' alla stipula delle convenzioni di cui al comma 2: a) le societa' gia' costituite o da costituirsi ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26; b) le societa' a partecipazione pubblica che, in conformita' a quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26, sarannno costituite per la gestione di pubblici servizi e/o per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge; c) le societa' di cui all'articolo 6; che provvedano ad assumere ed a mantenere in servizio, anche con contratti di formazione-lavoro o con contratti a tempo parziale stipulati per un periodo non inferiore alla durata del progetto, prioritariamente soggetti tratti dalle graduatorie di cui al precedente comma 2. 4. - Con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono indicate le modalita' per la presentazione e la valutazione dei progetti, nonche' i criteri da seguire per la determinazione dell'onere finanziario. 5. - Il trattamento economico dei soggetti di cui al comma 2 non puo', comunque, essere inferiore al trattamento contrattuale part-time dei dipendenti dello stesso livello o qualifica funzionale dell'ente proponente. 6. - Il 40 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale e' a carico della regione ed e' erogato direttamente dall'ente proponente cui e' fatto carico di corrispondere la parte rimanente della retribuzione. 7. - Nel caso di comuni gia' dichiarati dissestati il contributo della regione di cui al comma 6 e' elevato rispettivamente al 50 per cento e al 100 per cento. 8. - I progetti con i relativi contratti e convenzioni possono avere una durata minima di un anno e massima di tre anni e possono essere riproposti alla scadenza. 9. - L'agenzia regionale per l'impiego svolge compiti di consulenza e supporto tecnico nei confronti degli enti proponenti ai fini della redazione dei progetti di utilita' collettiva. 10. - L'assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione e' autorizzato a finanziare con priorita' progetti di cui all'art. 1 del d.-l. 2 ottobre 1995, n. 416, che prevedono l'impegno di soggetti che risultino utilizzati nei progetti di utilita' collettiva ex art. 23 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modifiche e proroghe che abbiano i requisiti di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della presente legge. 11. - Ai fini di cui al comma 10 l'agenzia regionale per l'impiego e la formazione puo' predisporre, anche d'intesa con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, progetti di lavori socialmente utili. 12. - I progetti di cui ai commi 10 e 11 devono essere presentati alla Commissione regionale per l'impiego entro il 31 dicembre 1995". Il mantenimento e la riproposizione dei progetti di utilita' collettiva devono essere valutati in relazione agli attuali strumenti di politica occupazionale posti in essere a livello nazionale, considerato che la regione gode di competenza meramente concorrente ai sensi della lettera f) dell'art. 17 dello statuto speciale nella materia di assistenza sociale, cosi' come costantemente affermato e recentemente ribadito da codesta ecc.ma Corte con sentenze n. 437/1994 e n. 407/1995. La disciplina dell'occupazione, infatti, poiche' coinvolge piu' materie, molte delle quali di spettanza dello Stato e soltanto alcune di competenza regionale, rientra nella prioritaria potesta' del legislatore nazionale che solo puo' orientarne e vincolarne gli indirizzi verso gli obiettivi superiori propri di una politica occupazionale necessariamente unitaria in vista della tutela del diritto al lavoro costituzionalmente garantito. Il legislatore siciliano, nell'affrontare la problematica occupazionale dei c.d articolisti, sinora aveva sostanzialmente rispettato detto principio limitandosi a finanziare interventi aggiuntivi a quelli disposti dallo Stato, proprio in considerazione delle peculiarita' del mercato del lavoro nell'Isola. Codesta Corte con sentenza n. 368/1990, nel ribadire l'esistenza di un interesse nazionale sottostante alla disciplina dell'occupazione, tenuto conto dei valori costituzionali che su di esso gravitano, ha riconosciuto alle regioni, a statuto speciale ed ordinario, una competenza meramente attuativa che non consente loro di discostarsi dalle norme legislative all'uopo predisposte dallo Stato, "salva la sussistenza di giustificati motivi che inducano a introdurre localmente norme differenziate che in ogni caso non possono essere tali da porsi in contraddizione con le norme statali piu' generali". La legge n. 451/1994 agli artt. 14 e 15 ha previsto in sostituzione dei progetti di utilita' collettiva quali nuove forme temporanee di impiego dei lavoratori disoccupati e/o cassintegrati i lavori socialmente utili puntualmente ed esaustivamente disciplinati dagli stessi. Questi consistono, com'e' noto in attivita' prevalentemente rivolte a settori innovativi per il raggiungimento di obiettivi di carattere straordinario delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 29/1993 e di durata limitata nel tempo, connessa al raggiungimento delle finalita' e comunque non superiore ad un anno. L'impiego nei lavori in questione, inoltre, avviene alle dirette dipendenze delle amministrazioni proponenti i progetti, ma in ogni caso non implica il costituirsi di un rapporto di lavoro, mantenendo gli interessati la rispettiva iscrizione e posizione nelle liste di collocamento. Da quanto sopra emerge che le norme regionali che con il presente atto si sottopongono al vaglio di codesta ecc.ma Corte profondamente divergono, sia per l'ambito delle attivita' da realizzarsi, sia per i soggetti proponenti e quelli attuatori dei progetti, da quanto previsto dai sopracitati articoli della legge nazionale. Innazitutto, va rilevato che l'art. 11 ricomprende, fra le aree di intervento in cui possono proporsi i progetti di utilita' collettiva, settori non certamente innovativi ne' tantomeno connessi ad obiettivi di carattere straordinario della p.a., tant'e' che vengono inserite anche attivita' riconducibili al perseguimento degli ordinari fini istituzionali degli enti pubblici. La quasi totalita' degli interventi (ad eccezione di quelli previsti dalle lettere a), c), d) ed f) dell'art. 11 rientra infatti nella ordinaria gestione dei servizi resi dalle amministrazioni, come ad esempio le biblioteche pubbliche, la protezione civile, l'organizzazione del lavoro con specifico riferimento agli uffici centrali e periferici della regione, i servizi tecnici ed ausiliari in ambito sanitario, la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi di lavoro, la custodia e la gestione di beni ed attivita' derivanti dalle confische disposte ai sensi della vigente normativa antimafia, etc. Per quanto attiene, inoltre, ai soggetti che possono avvalersi dei progetti non puo' non rilevarsi la difformita' con l'individuazione operatane dall'art. 14 della legge n. 451/1994 dal cui ambito restano esclusi gli enti con personale eccedente rispetto ai programmi dei lavori socialmente utili. Il legislatore nazionale ha infatti, inteso contemperare le esigenze dell'inserimento nel mercato del lavoro di soggetti, anche temporaneamente da esso estromessi, con quelle non secondarie della pubblica amministrazione di cui si vuole garantire e promuovere il buon andamento, tramite la razionalizzazione ed ottimale utilizzazione delle risorse umane disponibili, nella precipua considerazione del necessario contenimento della spesa pubblica. L'Assemblea regionale, invece, non solo omette di tenere nel debito conto le condizioni di effettiva operativita' delle strutture burocratiche degli enti ammessi a fruire delle prestazioni in questione, non collegandoli come prima rilevato a situazioni straordinarie e contingenti o migliorative del servizio gia' reso, ma per di piu' amplia la categoria dei soggetti proponenti, inserendovi, fra l'altro, le fondazioni culturali e scientifiche alle quali la regione corrisponde un contributo annuo ed escludendo ad esempio gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado. In particolare, l'inclusione delle fondazioni culturali e scientifiche a cui gia' la regione eroga provvidenze appare lesivo del principio costituzionale di cui all'art. 97, atteso che le stesse istituzioni verrebbero a beneficiare cumulativamente di piu' provvidenze, consistenti anche nella prestazione diretta di servizi, senza prevedere al contempo l'alternativita' o quantomeno la riduzione del contributo annuo in ossequio al canone della corretta ed oculata gestione del denaro pubblico. L'intera previsione normativa dell'art. 12 si appalesa, invero, protesa a garantire esclusivamente a ogni costo il mantenimento di un livello seppure precario dell'occupazione, senza tuttavia la necessaria correlazione con il perseguimento delle finalita' proprie della p.a. Proprio dall'esame delle modalita' previste all'art. 12, secondo comma, con cui si vorrebbero realizzare i progetti in argomento (stipulazione di convenzioni con imprese cooperative o contratti di diritto privato a tempo determinato o parziale) scaturisce il contrasto con la normativa statale poiche' esse, pur risolvendo nell'immediato il problema occupazionale, danno origine ad una stabilizzazione di precariato esclusivamente siciliano, a cui inevitabilmente si ricollegheranno aspettative sociali che in futuro difficilmente potranno essere realizzate. Le suesposte considerazioni risultano vieppiu' sostenute dalla previsione di cui al comma 8 che, in palese difformita' da quanto previsto dal piu' volte citato art. 14 legge n. 451/1994 prevede una durata "minima" di un anno e massima di tre anni dei progetti, a loro volta riproponibili alla scadenza. Non appare invero congrua la riproposizione seppure con parziali, ma non di certo radicali, modifiche di un intervento eccezionale, quale appunto quello di realizzazione di progetti di utilita' collettiva, su cui sono state peraltro avanzate da parte della dottrina forti considerazioni critiche sul piano della effettivita' (atteso che gli interventi sinora disposti denotano un modesto impatto occupazionale a fronte dell'elevato costo per posto di lavoro creato), che, oltretutto, potrebbe avere refluenze anche sull'assetto degli enti pubblici proponenti e fruitori. Nella attuale fase congiunturale il consentire, infatti, quasi illimitatamente e senza alcuna preventiva obbligatoria valutazione e verifica da parte dell'amministrazione, della necessita' ed opportunita' dell'avvalimento di unita' ad essa estranee e della compatibilita' con le rispettive dotazioni organiche (quelle regionali peraltro a tutt'oggi non ancora rideterminate) potrebbe palesemente incidere negativamente con l'interesse nazionale alla riuscita della riforma del pubblico impiego basata proprio sulla riorganizzazione e razionalizzazione degli apparati e sul controllo delle spese connesse al personale (C.C. n. 478/1995). Ultima in ordine di esposizione, ma non certo di rilievo, e' la censura che si muove alle disposizioni in argomento sotto il profilo della violazione dell'art. 3 della Costituzione. Non puo' ritenersi ammissibile che in una societa' come quella siciliana con un elevatissimo tasso di disoccupazione (sono quasi un milione i cittadini comunque privi di lavoro) si riservi ad una sola categoria la possibilita' di avere garantita una seppure precaria e temporanea fonte di sostegno. A differenza infatti da quanto previsto dal legislatore nazionale, che ammette espressamente ai c.d. ammortizzatori sociali l'intera categoria di soggetti momentaneamente estromessi o non ancora inseriti nel mercato del lavoro, graduandone l'ammissibilita' ai benefici, l'Assemblea regionale, con netta inversione di tendenza, crea uno sbocco occupazionale per allentare la tensione sociale ad unico beneficio dei c.d articolisti. E questo nonostante che in occasione dell'ultima proroga disposta ai progetti di utilita' collettiva, ipienamente consapevole della disparita' di trattamento che si sarebbe creata nei confronti della sempre piu' crescente massa di giovani mai entrati nel mondo nel lavoro, avesse promesso (art. 17 l.r. n. 25/1993) di prendere in considerazione l'istituto del c.d. salario minimo di disoccupazione. Suscita, infine, dubbi di costituzionalita', sotto il profilo della violazione dell'art. 11 della costituzione, l'art. 17 il quale prevede che la legge entrera' in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della regione senza tenere conto della circostanza che alcune delle norme in essa contenute prevedono la concessione di contributi ed agevolazioni varie (artt. 3, 4, 5 7, 8 e 10) che si configurano come aiuti di stato, tanto e' vero che il governo ha provveduto, ai sensi dell'art. 93, secondo comma del Trattato istitutivo della Comunita' europea, a trasmettere alla Rappresentanza permanente presso l'unione, prima il testo del disegno di legge originario e, successivamente, quello esitato dalla commissione di merito e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. In atto, la procedura di verifica della compatibilita' dei suddetti aiuti con le norme comunitarie sulla libera concorrenza e' stata appena avviata e la Comunita', nell'invitare la regione a produrre informazioni integrative, ha precisato che il termine di due mesi decorre dal 10 ottobre u.s. Orbene, a differenza di quanto stabilito in occasione dell'adozione di recenti disegni di legge comportanti la concessione di aiuti di stato, non e' stata inserita una clausola con cui si subordina l'applicazione delle citate norme che prevedono gli aiuti stessi alla favorevole conclusione della procedura di verifica comunitaria, per cui con la pubblicazione della legge entrerebbero immediatamente in vigore e sarebbero quindi applicabili. Appare, pertanto, di tutta evidenza che l'entrata in vigore del disegno di legge in assenza della preventiva definizione della procedura, costituisce violazione dell'art. 11 della Costituzione, violazione resa ancor piu' grave dalla esplicita previsione che esso entra integralmente in vigore il giorno successivo della pubblicazione anche per le norme sottoposte a verifica comunitaria. In proposito, si fa presente che questo Commissariato dello Stato, a seguito di ripetute segnalazioni della Commissione CEE con nota del 21 febbraio 1995, ha richiamato l'attenzione del presidente dell'ARS e del presidente della regione sulla necessita' di rispettare le regole procedurali previste dall'art. 93, par. 3 del Trattato richiamando a sostegno la sentenza n. 384/1994.