L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 9 novembre  1995,
 ha       approvato       il       disegno       di      legge      n.
 10572282512613024375095216406788249391041104710651072   dal    titolo
 "Norme  per  l'inserimento  lavorativo  dei  soggetti partecipanti ai
 progetti d'utilita' collettiva di cui  all'art.  23  della  legge  11
 marzo  1988, n. 67 ed interventi per l'attuazione di politiche attive
 del lavoro", pervenuto a questo commissariato dello Stato, ai sensi e
 per gli effetti dell'art. 28 dello statuto speciale  il  13  novembre
 1995.
   Ai  fini  della conoscenza e valutazione della finalita' perseguita
 dal legislatore regionale con il provvedimento teste'  approvato,  si
 ritiene   opportuno   preliminarmente   richiamare   le  disposizioni
 normative in precedenza adottate  dall'ARS  in  favore  dei  soggetti
 destinatari,  finalizzate  tutte  a  garantire  il  mantenimento  del
 precario livello occupazionale raggiunto e  che  hanno  dato  origine
 alle  problematiche  che  con  la  iniziativa  de  qua  si  intendono
 risolvere.
   Com'e' noto, il legislatore nazionale, nell'ambito di  disposizioni
 tendenti  ad  alleviare  l'elevato  tasso di disoccupazione giovanile
 nelle aree del Mezzogiorno, con l'art.  23  della  legge  n.  67/1988
 autorizzo'  la  realizzazione  di progetti di utilita' collettiva che
 impegnassero giovani dai 18 ai 29  anni  di  eta',  finanziandone  al
 contempo la spesa derivantene per un periodo di tre anni.
   Con  l'art.  22  della  legge  n.  36/1990 il legislatore siciliano
 nell'esercizio della potesta' concorrente ai sensi dell'art. 17 lett.
 f) dello statuto speciale,  dispose  il  finanziamento  di  ulteriori
 progetti  ad  integrazione  e  completamento  di quelli realizzati in
 attuazione  dell'art.  23  della  legge  n.   67/1988,   nonche'   la
 possibilita' di avviarne di nuovi con la contestuale previsione della
 possibilita' di utilizzare le unita' gia' impegnate.
   Con  successiva  legge  regionale  n.  27/1991 furono, da un canto,
 previste misure particolari per favorire  il  definitivo  inserimento
 nel  mondo del lavoro dei soggetti che avevano partecipato per almeno
 180 giorni nell'arco di  un  anno  alle  attivita'  in  guestione  e,
 dall'altro  (art.  19),  la  proroga,  sino  al 30 giugno 1992, della
 durata massima dei progetti con finanziamento  a  totale  carico  del
 bilancio regionale.
   Ed  invero, anche il legislatore nazionale, nell'adottare nel 1993,
 con il d.-l. n. 148 convertito in legge n. 236, provvedimenti urgenti
 a  sostegno  dell'occupazione,  ebbe  a  ritenere   differenziata   e
 meritevole  di  particolare  attenzione  la  posizione  dei  numerosi
 giovani  disoccupati in conseguenza dell'ultimazione degli interventi
 di utilita' collettiva ex art. 23 della legge  n.  67/1988,  ai  fini
 dell'ammissione   ai  contributi  ed  ai  benefici  disposti  per  la
 promozione e lo sviluppo dell'occupazione.
   Nel medesimo solco tracciato dalla normativa  statale,  l'Assemblea
 regionale  con  legge  1 settembre 1993, n. 25 previde quindi, (artt.
 18 e 19),  pur  sempre  pero'  in  concomitanza  di  agevolazioni  ed
 incentivi  all'imprenditoria  giovanile  rivolte alla generalita' dei
 cittadini, norme di particolare  favore  per  i  c.d.  "articolisti",
 consistenti  sostanzialmente  nella proroga per un ulteriore triennio
 della   riserva   dei   posti   nei   pubblici    concorsi    banditi
 dall'amministrazione  regionale e dagli enti da essa dipendenti e nel
 finanziamento  di  corsi  di  formazione  professionale  agli  stessi
 destinati.
   Con  la  medesima legge (art. 20) per contribuire alla definitiva e
 stabile occupazione  della  categoria  -  in  cui  erano  stati  gia'
 ricompresi  anche i coordinatori dei progetti per espressa previsione
 dell'art.  21 l.r. n. 27/1991 - furono disposti  cospicui  contributi
 per  incentivare  l'avvio  di  attivita'  in proprio di cooperative o
 societa' composte prevalentemente  dai  giovani  in  questione  e  fu
 previsto  contestualmente  un  ingente  intervento  integrativo della
 regione, pari ad oltre 670 miliardi per il biennio 1994/95,  con  cui
 veniva  finanziata la prosecuzione dei progetti aventi per oggetto lo
 svolgimento di attivita' di completamento di quelle in  corso  o,  in
 subordine, l'avvio di nuovi in determinati settori.
   Sempre  nel  solco  della  cennata  legislazione e dei risultati da
 questa raggiunti in termini di livelli  occupazionali,  in  relazione
 all'endemico problema della disoccupazione nell'Isola, il legislatore
 regionale  con l'adozione del disegno di legge in questione tenta ora
 di risolvere, con variegate  e  complesse  misure  straordinarie,  la
 delicata  problematica  che  ne  e'  scaturita  per  dare  stabilita'
 occupazionale ai circa  30.000  soggetti  dalla  stessa  contemplati,
 individuabili quasi esclusivamente nei cosiddetti articolisti.
   Ed  invero,  l'Assemblea  regionale  in continuita' con l'indirizzo
 politico  intrapreso,  pur  in  presenza  di   notevoli   difficolta'
 incontrate nel reperimento di risorse finanziarie, destina ancora una
 volta, con l'iniziativa de qua, ingenti fondi, pari a complessivi 641
 miliardi   nel   triennio  1995/1997,  per  promuovere,  sostenere  e
 diffondere  iniziative   imprenditoriali   volte   a   creare   nuove
 opportunita'  occupazionali da destinare prioritariamente ai soggetti
 che abbiano partecipato alla realizzazione dei progetti  di  utilita'
 collettiva  ed  ai  coordinatori  degli stessi, "iscritti nella prima
 classe delle liste di  collocamento  e  che  abbiano  mantenuto  tale
 requisito  sin dall'atto della prima assunzione nei progetti, nonche'
 ai coordinatori soci-lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro
 part-time" (art. 1, terzo comma).
   Cio' premesso, si rileva che il provvedimento  legislativo  di  cui
 trattasi  nei  diversi  aspetti  che  di  seguito  formano oggetto di
 specifico esame, suscita seri dubbi di ordine costituzionale.
   La restrittiva individuazione dei  coordinatori  quali  destinatari
 delle  previsioni  della  legge  in questione appare irragionevole ed
 arbitraria e quindi lesiva degli artt. 3 e 97 della  Costituzione  in
 considerazione delle finalita' di carattere generale dell'intervento,
 nonche'  palesemente  contraddittoria  con  la preesistente normativa
 regionale di favore.
   Vengono, infatti, escluse dai benefici contemplati  dall'iniziativa
 oggetto del presente gravame oltre 2000 unita', che sino ad ora hanno
 fruito  delle  provvidenze  e  degli  incentivi per l'inserimento nel
 mondo del lavoro nella qualita'  di  lavoratori  a  tempo  pieno  con
 mansioni di coordinatori, indipendentemente dal rapporto dagli stessi
 intrattenuto con le cooperative.
   Non  appare  sorretta  da  alcuna logica motivazione l'esclusione a
 priori dall'intento generale di recuperare e  valorizzare  competenze
 tecniche  e  professionali  tali  soggetti  che  hanno  coordinato ed
 istruito gli attuali destinatari delle norme.
   In proposito, si soggiunge che  qualora  la  norma,  nella  attuale
 formulazione,  dovesse  trovare  applicazione,  verrebbero  ad essere
 immediatamente espulsi dal mercato  del  lavoro  soggetti  che  hanno
 trovato,  seppure temporaneamente, occupazione proprio nella gestione
 dei progetti i  cui  soli  esecutori  vengono  adesso  agevolati  con
 diverse  opportunita'  ed attivita' di sostegno, non ultima quella di
 essere ammessi alla  realizzazione,  tramite  convenzioni,  di  nuovi
 progetti di utilita' collettiva.
   Ne  consegue  che  mentre  si  tenta  con  il  disegno  di legge in
 questione di dare nuovi sbocchi occupazionali agli "articolisti", che
 sinora non avevano alcun rapporto di lavoro per esplicita  previsione
 normativa,  contraddittoriamente si priva del lavoro, nonche' di ogni
 possibilita' di  futuro  inserimento  lavorativo,  una  categoria  di
 soggetti  che  al  momento  dell'approvazione  dell'iniziativa  erano
 titolari di un rapporto di lavoro.
   Il  legislatore  ha,  infatti,  previsto  un  ampio  ventaglio   di
 soluzioni  destinate  tutte a creare nuove opportunita' occupazionali
 consistenti in finanziamenti per la promozione  e  la  diffusione  di
 nuove  attivita'  imprenditoriali,  anche  nel  settore agricolo, per
 l'incentivazione  ed  il  sostegno  del  lavoro  autonomo,   per   la
 costituzione    di    societa'   a   partecipazione   pubblica,   per
 l'espletamento dei servizi pubblici.
   Suscitano  dubbi  di  costituzionalita',  sotto  il  profilo  della
 violazione  dell'art.  17  lett.  f) dello statuto speciale anche gli
 artt. 11 e 12 del provvedimento  legislativo  in  questione,  che  di
 seguito  si  trascrivono  e  con cui si devolve gran parte (oltre due
 terzi) delle risorse disponibili per finanziare e mantenere  in  vita
 un  ammortizzatore  sociale  non  piu'  previsto  dalla  legislazione
 nazionale di riferimento:
                               "Art. 11
         Progetti di utilita' collettiva: Aree di intervento.
   1. - Si possono proporre  progetti  di  utilita'  collettiva  nelle
 seguenti aree operative:
     a)  beni  culturali  e  biblioteche  pubbliche,  con  particolare
 riferimento a musei, gallerie regionali, soprintendenze,  biblioteche
 regionali,   comunali,   private   di   interesse  pubblico,  sistemi
 bibliotecari territoriali e archivi storici comunali;
     b) biblioteche e laboratori di ricerca universitaria; servizi  di
 assistenza  alla  popolazione  e  all'alta formazione universitaria e
 diplomi universitari;
     c) tutela del patrimonio forestale e ambientale: parchi e riserve
 naturali,  aree protette, prevenzione antincendio, protezione civile,
 tutela del territorio (suolo, montagne, coste);
     d) terziario verde: sicurezza ambientale e tutela  dei  parchi  e
 giardini cittadini;
     e) organizzazione regionale del lavoro (osservatori regionali del
 lavoro,  uffici  centrali e periferici dell'Amministrazione regionale
 del lavoro);
     f) servizi alle imprese  (accesso  a  bandi  e  risorse  messe  a
 disposizione  dall'Unione  europea  e dalla legislazione nazionale di
 incentivo alla promozione occupazionale e  alla  creazione  di  nuove
 imprese), eurosportelli, sportelli-giovani;
     g)  servizi  tecnici  e  ausiliari  alle aziende ospedaliere alle
 aziende unita' sanitarie locali  e  ai  servizi  di  prevenzione  sul
 territorio:
     h)  prevenzione,  sicurezza  e  tutela della salute nei luoghi di
 lavoro;
     i) assistenza sociale, animazione socio-culturale:
     l) interventi a favore degli immigrati:
     m) servizi degli enti locali, con priorita' per  quelli  tecnici,
 ambientali  ed  informatici  per  i quali non siano previste apposite
 figure nelle piante organiche o le stesse risultino insufficienti:
     n)  custodia,  manutenzione  e  gestione  di  beni  ed  attivita'
 derivanti  dalle  confische disposte ai sensi della vigente normativa
 antimafia;
     o)  servizi  di  integrazione,  assistenza  e  prevenzione  della
 dispersione scolastica, o comunque diretti al pieno conseguimento del
 diritto allo studio;
     p) servizi turistici.
                                Art. 12
     Progetti di utilita' collettiva: Modalita' di realizzazione.
   1.  -  Possono  proporre  la  realizzazione di progetti di utilita'
 collettiva afferenti alle aree di  intervento  di  cui  all'art.  11:
 l'amministrazione  regionale; le universita' siciliane; gli enti e le
 aziende    sottoposte    a    controllo,    tutela    e     vigilanza
 dell'amministrazione  regionale  o  da essa dipendenti; le fondazioni
 culturali  e  scientifiche  alle  quali  la  regione  corrisponda  un
 contributo  annuo;  gli  enti  locali  territoriali  ed istituzionali
 comunque soggetti a controllo e vigilanza; le  camere  di  commercio,
 industria  e  artigianato; le aziende ospedaliere e le aziende unita'
 sanitarie locali.
   2. - Per la  realizzazione  dei  progetti  di  cui  all'art.  11  i
 soggetti  di  cui  al  comma  1  stipulano  convenzioni  con  imprese
 cooperative o altre societa' di persone previste dal  Codice  civile,
 costituite esclusivamente da soggetti di cui all'art. 1, commi 2 e 3.
 Possono  altresi' utilizzare con contratto di diritto privato a tempo
 determinato e/o parziale per la realizzazione di progetti di utilita'
 collettiva i soggetti di cui all'art.  1,  commi  2  e  3,  utilmente
 inseriti nelle graduatorie provinciali che gli uffici provinciali del
 lavoro  e  della massima occupazione (UPLMO) redigono entro 60 giorni
 dalla data di entrata in vigore della presente legge a seguito  delle
 domande  presentate  da parte degli interessati ed in base al periodo
 di utilizzazione dei progetti di utilita' collettiva in relazione  al
 titolo di studio di avviamento ai progetti.
   3.  -  Possono procedere altresi' alla stipula delle convenzioni di
 cui al comma 2:
     a)  le  societa'  gia'  costituite  o  da  costituirsi  ai  sensi
 dell'art.  3 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 26;
     b)  le  societa'  a partecipazione pubblica che, in conformita' a
 quanto previsto dall'art. 3 della legge regionale 4 aprile  1995,  n.
 26,  sarannno  costituite per la gestione di pubblici servizi e/o per
 la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;
     c) le societa' di cui all'articolo 6; che provvedano ad  assumere
 ed  a mantenere in servizio, anche con contratti di formazione-lavoro
 o con contratti  a  tempo  parziale  stipulati  per  un  periodo  non
 inferiore  alla durata del progetto, prioritariamente soggetti tratti
 dalle graduatorie di cui al precedente comma 2.
   4. -  Con  decreto  dell'Assessore  regionale  per  il  lavoro,  la
 previdenza  sociale,  la formazione professionale e l'emigrazione, da
 emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in  vigore  della  presente
 legge,  vengono  indicate  le  modalita'  per  la  presentazione e la
 valutazione dei  progetti,  nonche'  i  criteri  da  seguire  per  la
 determinazione dell'onere finanziario.
   5.  -  Il  trattamento economico dei soggetti di cui al comma 2 non
 puo',  comunque,  essere  inferiore   al   trattamento   contrattuale
 part-time  dei dipendenti dello stesso livello o qualifica funzionale
 dell'ente proponente.
   6. - Il 40 per  cento  della  retribuzione  derivante  da  rapporti
 contrattuali  a tempo pieno ovvero il 90 per cento della retribuzione
 derivante da rapporti contrattuali a tempo parziale e' a carico della
 regione ed e' erogato direttamente dall'ente proponente cui e'  fatto
 carico di corrispondere la parte rimanente della retribuzione.
   7.  -  Nel  caso di comuni gia' dichiarati dissestati il contributo
 della regione di cui al comma 6 e' elevato rispettivamente al 50  per
 cento e al 100 per cento.
   8.  -  I  progetti  con  i relativi contratti e convenzioni possono
 avere una durata minima di un anno e massima di tre  anni  e  possono
 essere riproposti alla scadenza.
   9. - L'agenzia regionale per l'impiego svolge compiti di consulenza
 e  supporto tecnico nei confronti degli enti proponenti ai fini della
 redazione dei progetti di utilita' collettiva.
   10. - L'assessore regionale per il lavoro, la  previdenza  sociale,
 la   formazione   professionale  e  l'emigrazione  e'  autorizzato  a
 finanziare con priorita' progetti di  cui  all'art.  1  del  d.-l.  2
 ottobre  1995,  n.  416,  che  prevedono  l'impegno  di  soggetti che
 risultino utilizzati nei progetti di utilita' collettiva ex  art.  23
 della  legge  11  marzo 1988, n. 67 e successive modifiche e proroghe
 che abbiano i requisiti di cui all'art. 1, commi 2 e 3 della presente
 legge.
   11. - Ai fini di cui al comma 10 l'agenzia regionale per  l'impiego
 e   la   formazione   puo'   predisporre,   anche   d'intesa  con  le
 amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2,  del  d.lgs.  3
 febbraio 1993, n. 29, progetti di lavori socialmente utili.
   12.  -  I progetti di cui ai commi 10 e 11 devono essere presentati
 alla Commissione regionale per l'impiego entro il 31 dicembre 1995".
   Il mantenimento  e  la  riproposizione  dei  progetti  di  utilita'
 collettiva devono essere valutati in relazione agli attuali strumenti
 di  politica  occupazionale  posti  in  essere  a  livello nazionale,
 considerato che la regione gode di competenza  meramente  concorrente
 ai  sensi  della lettera f) dell'art. 17 dello statuto speciale nella
 materia di assistenza sociale, cosi' come costantemente  affermato  e
 recentemente  ribadito  da  codesta  ecc.ma  Corte  con  sentenze  n.
 437/1994 e n. 407/1995.
   La disciplina dell'occupazione,  infatti,  poiche'  coinvolge  piu'
 materie, molte delle quali di spettanza dello Stato e soltanto alcune
 di  competenza  regionale,  rientra  nella  prioritaria  potesta' del
 legislatore nazionale che  solo  puo'  orientarne  e  vincolarne  gli
 indirizzi  verso  gli  obiettivi  superiori  propri  di  una politica
 occupazionale necessariamente unitaria  in  vista  della  tutela  del
 diritto al lavoro costituzionalmente garantito.
   Il   legislatore   siciliano,   nell'affrontare   la   problematica
 occupazionale  dei  c.d  articolisti,  sinora  aveva  sostanzialmente
 rispettato   detto  principio  limitandosi  a  finanziare  interventi
 aggiuntivi a quelli disposti dallo Stato, proprio  in  considerazione
 delle peculiarita' del mercato del lavoro nell'Isola.
   Codesta Corte con sentenza n. 368/1990, nel ribadire l'esistenza di
 un  interesse nazionale sottostante alla disciplina dell'occupazione,
 tenuto conto dei valori costituzionali che su di esso  gravitano,  ha
 riconosciuto  alle  regioni,  a  statuto  speciale  ed ordinario, una
 competenza meramente attuativa che non consente loro  di  discostarsi
 dalle  norme  legislative all'uopo predisposte dallo Stato, "salva la
 sussistenza  di  giustificati  motivi  che  inducano   a   introdurre
 localmente  norme  differenziate  che in ogni caso non possono essere
 tali da porsi in contraddizione con le norme statali piu' generali".
   La legge n. 451/1994 agli artt. 14 e 15 ha previsto in sostituzione
 dei progetti di utilita' collettiva quali nuove forme  temporanee  di
 impiego   dei  lavoratori  disoccupati  e/o  cassintegrati  i  lavori
 socialmente utili puntualmente ed esaustivamente  disciplinati  dagli
 stessi.
   Questi consistono, com'e' noto in attivita' prevalentemente rivolte
 a  settori innovativi per il raggiungimento di obiettivi di carattere
 straordinario delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.  1  del
 d.lgs.  n.  29/1993  e  di  durata  limitata  nel  tempo, connessa al
 raggiungimento delle finalita' e comunque non superiore ad un anno.
   L'impiego nei lavori in questione, inoltre,  avviene  alle  dirette
 dipendenze  delle  amministrazioni  proponenti i progetti, ma in ogni
 caso non implica il costituirsi di un rapporto di lavoro,  mantenendo
 gli  interessati  la rispettiva iscrizione e posizione nelle liste di
 collocamento.
   Da quanto sopra emerge che le norme regionali che con  il  presente
 atto  si sottopongono al vaglio di codesta ecc.ma Corte profondamente
 divergono, sia per l'ambito delle attivita' da realizzarsi, sia per i
 soggetti proponenti  e  quelli  attuatori  dei  progetti,  da  quanto
 previsto dai sopracitati articoli della legge nazionale.
   Innazitutto,  va rilevato che l'art. 11 ricomprende, fra le aree di
 intervento in cui possono proporsi i progetti di utilita' collettiva,
 settori non certamente innovativi ne' tantomeno connessi ad obiettivi
 di carattere straordinario della p.a., tant'e' che  vengono  inserite
 anche  attivita'  riconducibili  al perseguimento degli ordinari fini
 istituzionali degli enti pubblici.
   La  quasi  totalita'  degli  interventi  (ad  eccezione  di  quelli
 previsti dalle lettere a), c), d) ed f) dell'art. 11 rientra  infatti
 nella ordinaria gestione dei servizi resi dalle amministrazioni, come
 ad   esempio   le   biblioteche   pubbliche,  la  protezione  civile,
 l'organizzazione del lavoro con  specifico  riferimento  agli  uffici
 centrali  e  periferici della regione, i servizi tecnici ed ausiliari
 in ambito sanitario, la sicurezza e la tutela della salute nei luoghi
 di lavoro, la custodia e la gestione di beni ed  attivita'  derivanti
 dalle  confische disposte ai sensi della vigente normativa antimafia,
 etc.
   Per quanto attiene, inoltre, ai soggetti che possono avvalersi  dei
 progetti  non  puo' non rilevarsi la difformita' con l'individuazione
 operatane dall'art. 14 della legge n. 451/1994 dal cui ambito restano
 esclusi gli enti con personale eccedente rispetto  ai  programmi  dei
 lavori socialmente utili.
   Il   legislatore  nazionale  ha  infatti,  inteso  contemperare  le
 esigenze dell'inserimento nel mercato del lavoro di  soggetti,  anche
 temporaneamente  da  esso estromessi, con quelle non secondarie della
 pubblica amministrazione di cui si vuole garantire  e  promuovere  il
 buon    andamento,   tramite   la   razionalizzazione   ed   ottimale
 utilizzazione  delle  risorse  umane  disponibili,   nella   precipua
 considerazione del necessario contenimento della spesa pubblica.
   L'Assemblea regionale, invece, non solo omette di tenere nel debito
 conto   le  condizioni  di  effettiva  operativita'  delle  strutture
 burocratiche  degli  enti  ammessi  a  fruire  delle  prestazioni  in
 questione,   non   collegandoli  come  prima  rilevato  a  situazioni
 straordinarie e contingenti o migliorative del servizio gia' reso, ma
 per di piu' amplia la categoria dei soggetti proponenti, inserendovi,
 fra l'altro, le fondazioni culturali e  scientifiche  alle  quali  la
 regione  corrisponde un contributo annuo ed escludendo ad esempio gli
 istituti di istruzione di ogni ordine e grado.
   In  particolare,  l'inclusione   delle   fondazioni   culturali   e
 scientifiche  a  cui  gia' la regione eroga provvidenze appare lesivo
 del principio costituzionale di cui all'art. 97, atteso che le stesse
 istituzioni  verrebbero  a  beneficiare   cumulativamente   di   piu'
 provvidenze,  consistenti anche nella prestazione diretta di servizi,
 senza  prevedere  al  contempo  l'alternativita'  o   quantomeno   la
 riduzione  del  contributo annuo in ossequio al canone della corretta
 ed oculata gestione del denaro pubblico.
   L'intera previsione normativa dell'art.  12  si  appalesa,  invero,
 protesa a garantire esclusivamente a ogni costo il mantenimento di un
 livello   seppure   precario   dell'occupazione,  senza  tuttavia  la
 necessaria correlazione con il perseguimento delle finalita'  proprie
 della p.a.
   Proprio  dall'esame  delle  modalita' previste all'art. 12, secondo
 comma, con cui si  vorrebbero  realizzare  i  progetti  in  argomento
 (stipulazione  di  convenzioni con imprese cooperative o contratti di
 diritto  privato  a  tempo  determinato  o  parziale)  scaturisce  il
 contrasto  con  la  normativa  statale  poiche'  esse, pur risolvendo
 nell'immediato  il  problema  occupazionale,  danno  origine  ad  una
 stabilizzazione   di   precariato  esclusivamente  siciliano,  a  cui
 inevitabilmente si ricollegheranno aspettative sociali che in  futuro
 difficilmente potranno essere realizzate.
   Le  suesposte  considerazioni  risultano  vieppiu'  sostenute dalla
 previsione di cui al comma 8 che, in  palese  difformita'  da  quanto
 previsto  dal piu' volte citato art. 14 legge n. 451/1994 prevede una
 durata "minima" di un anno e massima di tre anni dei progetti,
  a loro volta riproponibili alla scadenza.
   Non appare invero congrua la riproposizione seppure  con  parziali,
 ma  non  di  certo  radicali, modifiche di un intervento eccezionale,
 quale  appunto  quello  di  realizzazione  di  progetti  di  utilita'
 collettiva,  su  cui  sono  state  peraltro  avanzate  da parte della
 dottrina forti considerazioni critiche sul piano  della  effettivita'
 (atteso  che  gli  interventi  sinora  disposti  denotano  un modesto
 impatto occupazionale a fronte dell'elevato costo per posto di lavoro
 creato), che, oltretutto, potrebbe avere refluenze anche sull'assetto
 degli enti pubblici proponenti e fruitori.
   Nella attuale fase  congiunturale  il  consentire,  infatti,  quasi
 illimitatamente  e senza alcuna preventiva obbligatoria valutazione e
 verifica  da  parte   dell'amministrazione,   della   necessita'   ed
 opportunita'  dell'avvalimento  di  unita'  ad  essa estranee e della
 compatibilita'  con  le  rispettive   dotazioni   organiche   (quelle
 regionali  peraltro  a  tutt'oggi  non ancora rideterminate) potrebbe
 palesemente incidere negativamente  con  l'interesse  nazionale  alla
 riuscita  della  riforma  del  pubblico  impiego basata proprio sulla
 riorganizzazione e razionalizzazione degli apparati e  sul  controllo
 delle spese connesse al personale (C.C. n. 478/1995).
   Ultima  in  ordine  di  esposizione, ma non certo di rilievo, e' la
 censura che si muove alle disposizioni in argomento sotto il  profilo
 della violazione dell'art. 3 della Costituzione.
   Non  puo'  ritenersi  ammissibile  che  in una societa' come quella
 siciliana con un elevatissimo tasso di disoccupazione (sono quasi  un
 milione  i cittadini comunque privi di lavoro) si riservi ad una sola
 categoria la possibilita' di avere garantita una seppure  precaria  e
 temporanea fonte di sostegno.
   A  differenza infatti da quanto previsto dal legislatore nazionale,
 che ammette espressamente ai  c.d.  ammortizzatori  sociali  l'intera
 categoria   di  soggetti  momentaneamente  estromessi  o  non  ancora
 inseriti nel mercato  del  lavoro,  graduandone  l'ammissibilita'  ai
 benefici,  l'Assemblea  regionale,  con netta inversione di tendenza,
 crea uno sbocco occupazionale per allentare la  tensione  sociale  ad
 unico  beneficio  dei  c.d  articolisti.  E  questo nonostante che in
 occasione  dell'ultima  proroga  disposta  ai  progetti  di  utilita'
 collettiva,  ipienamente  consapevole della disparita' di trattamento
 che si sarebbe creata nei confronti della sempre piu' crescente massa
 di giovani mai entrati nel mondo nel lavoro, avesse promesso (art. 17
 l.r. n. 25/1993) di prendere in considerazione  l'istituto  del  c.d.
 salario minimo di disoccupazione.
   Suscita, infine, dubbi di costituzionalita', sotto il profilo della
 violazione  dell'art.  11  della  costituzione,  l'art.  17  il quale
 prevede che la legge entrera' in vigore il giorno successivo alla sua
 pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  della  regione  senza  tenere
 conto  della  circostanza  che  alcune  delle norme in essa contenute
 prevedono la concessione di contributi ed agevolazioni  varie  (artt.
 3,  4,  5 7, 8 e 10) che si configurano come aiuti di stato, tanto e'
 vero che il governo ha provveduto, ai  sensi  dell'art.  93,  secondo
 comma  del Trattato istitutivo della Comunita' europea, a trasmettere
 alla Rappresentanza permanente presso l'unione, prima  il  testo  del
 disegno  di legge originario e, successivamente, quello esitato dalla
 commissione di merito e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.
   In atto, la procedura di verifica della compatibilita' dei suddetti
 aiuti con le norme comunitarie  sulla  libera  concorrenza  e'  stata
 appena  avviata  e  la Comunita', nell'invitare la regione a produrre
 informazioni integrative, ha precisato che il  termine  di  due  mesi
 decorre dal 10 ottobre u.s.
   Orbene, a differenza di quanto stabilito in occasione dell'adozione
 di  recenti  disegni  di legge comportanti la concessione di aiuti di
 stato, non e' stata  inserita  una  clausola  con  cui  si  subordina
 l'applicazione delle citate norme che prevedono gli aiuti stessi alla
 favorevole  conclusione  della procedura di verifica comunitaria, per
 cui con la pubblicazione della legge entrerebbero  immediatamente  in
 vigore e sarebbero quindi applicabili.
   Appare,  pertanto,  di  tutta  evidenza che l'entrata in vigore del
 disegno di  legge  in  assenza  della  preventiva  definizione  della
 procedura,  costituisce  violazione  dell'art. 11 della Costituzione,
 violazione resa ancor piu' grave dalla esplicita previsione che  esso
 entra   integralmente   in   vigore   il   giorno   successivo  della
 pubblicazione anche per le norme sottoposte a verifica comunitaria.
   In proposito, si fa presente che questo Commissariato dello  Stato,
 a seguito di ripetute segnalazioni della Commissione CEE con nota del
 21  febbraio 1995, ha richiamato l'attenzione del presidente dell'ARS
 e del presidente della regione  sulla  necessita'  di  rispettare  le
 regole  procedurali  previste  dall'art.  93,  par.  3  del  Trattato
 richiamando a sostegno la sentenza n. 384/1994.