IL TRIBUNALE
   Sentito  il difensore di Sanna Giovanni Antonio il quale ha chiesto
 che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli  assolutamente
 impedito  a comparire per legittimo impedimento consistente nella sua
 adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a  carico  di
 imputati non detenuti, proclamata dagli Organismi nazionali forensi;
   Sentito  il  pubblico  ministero,  il  quale,  premesso di ritenere
 legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire,  ha
 eccepito   la  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  486,  comma
 quinto, c.p.p., nella parte in cui non prevede alcuna  soluzione  per
 l'ipotesi   in   cui   il   procedimento   rimanga  sospeso  a  tempo
 indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2,  3,  10
 della Carta costituzionale;
                             O s s e r v a
   Sanna  G.  Antonio,  e'  stato  tratto all'odierno dibattimento con
 decreto 23 gennaio 1995 del Presidente, per rispondere dei delitti di
 cui agli artt. 81 cpv. del c.p., 4, primo comma, 4,  n.  7,  legge  7
 agosto  1982  n.  516.  In Sassari in data anteriore e prossima al 31
 dicembre 1987.
   Con missiva in data 30  maggio  1995  il  presidente  della  camera
 penale  sarda  ha  informato  il  tribunale che l'Unione delle camere
 penali italiane ha proclamato l'astensione  degli  avvocati  a  tempo
 indeterminato.
   La  lettura del dettato dell'art. 486, quinto comma, c.p.p., impone
 al tribunale di accertare  preliminarmente  se  sussista  o  meno  un
 legittimo  impedimento,  se  dallo  stesso  discenda l'impossibilita'
 assoluta di comparire (con riferimento all'esercizio  della  funzione
 defensionale  e  non  alla  mera  presenza  fisica)  e  se  lo stesso
 impedimento sia stato prontamente comunicato.
   Sembra ai giudici che seri problemi non possano porsi ne' in ordine
 alla comunicazione, che  e'  stata  tempestivamente  data,  ne'  alla
 legittimita'    dell'impedimento,   comunque   si   voglia   definire
 l'atteggiamento della classe forense, posto che la s.C. ha piu' volte
 sancito tale legittimita' (v. per tutte Cass. I, 31 luglio  1991).  I
 dubbi  che  potrebbero  nascere  dalla  constatazione  che  non  ogni
 legittimo impedimento  e'  necessariamente  causa  di  impossibilita'
 assoluta sembrano ai Giudici di risolversi nel senso inteso dal p.m.,
 datosi  che la soluzione opposta renderebbe totalmente vano, nel caso
 di specie, il riferimento al legittimo impedimento.
   Cio' posto, e passando all'esame della  questione  di  legittimita'
 costituzionale,   sembra   ai   Giudici   che   la   stessa  non  sia
 manifestamente infondata.
   Cio' perche' nei confronti di Sanna  Giovani  Antonio  la  funzione
 giurisdizionale  non e' esercitata e la giustizia non e' amministrata
 (artt. 101 e 102 della Costituzione) e cio' a tempo indeterminato.
   Da cio' consegue, inoltre, in modo  irresolubile  per  il  giudice,
 datosi  che  la  fattispecie  processuale  venutasi  a  creare non e'
 minimamente   prevista   dalla   norma   in   esame,   la   materiale
 impossibilita' di esercizio della funzione giurisdizionale.
   Tanto  premesso  ed  osservato  che  la stessa Carta costituzionale
 all'art. 2 prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti
 inviolabili dell'uomo, nella specie non tutelati; rilevato che assume
 rilievo, in questa sede, il dettato dell'art. 6 della legge 4  agosto
 1055  n.  848,  laddove e' sancito che ogni persona ha diritto che la
 sua  causa  sia  esaminata  ...  in  un  tempo  ragionevole,  diritto
 vanificato  da  una  astensione, a tempo indeterminato, di una parte,
 sia   pur   fondamentale   ed   indispensabile    allo    svolgimento
 dell'attivita'   giurisdizionale;   osservato  che  la  stessa  Corte
 costituzionale  esaminando  il  dettato  dell'articolo  in oggetto ha
 ritenuto (con sentenza n. 178 del 22-29 aprile 1991) non  fondata  la
 questione,  in  quanto  in  quel caso ravvisava la sussistenza per il
 Giudice di un potere di controllo che, nel  caso  in  esame,  difetta
 totalmente.
   Si  osserva,  in conclusione, come si verta, nel caso di specie, in
 ipotesi  in  cui  diritti  costituzionalmente  garantiti   potrebbero
 risultare  in  insuperabile  contrasto  tra  di  loro; che cio' rende
 vieppiu' non manifestamente infondata la questione  e  necessario  il
 ricorso  al  giudizio  della  Corte  Costituzionale;  ritenuto che il
 presente giudizio non puo' essere  definito  indipendentemente  dalla
 risoluzione della questione proposta;