IL PRETORE
   Sciogliendo la riserva contenuta nel  verbale  di  udienza  del  10
 ottobre 1995.
                             O s s e r v a
   L'art.   27  della  legge  n.  223  del  1991,  richiamato,  per  i
 prepensionamenti nel settore  siderurgico  pubblico,  dall'art.    29
 della legge stessa, riconosce al lavoratore di tale settore che abbia
 diritto  al  prepensionamento  -  il  che e' pacifico nell'ipotesi in
 esame - una maggiorazione dell'anzianita' assicurativa e contributiva
 pari al periodo necessario  per  la  maturazione  del  requisito  dei
 trentacinque  anni  previsto  in  generale,  ma  "in  ogni  caso  non
 superiore al periodo compreso tra la data di risoluzione del rapporto
 e  quella  del  compimento  di  sessanta  anni,  se  uomini,   o   di
 cinquantacinque anni se donna".
   Nella  specie  l'ente  ha  appunto riconosciuto all'attrice, il cui
 rapporto e'  cessato  il  29  febbraio  1992  e  che  ha  fruito  del
 prepensionamento  a  49  anni,  la maggiorazione d'anzianita' fino al
 cinquantacinquesimo anno di eta' e  non  per  dieci  anni,  come  qui
 richiesto.
   In  forza della legislazione esistente, che per essere successiva a
 Corte cost. 6 luglio n. 371 del 1989 n. 371 e 503 del 1990  non  puo'
 essere  stata ovviamente travolta da esse, la domanda allora andrebbe
 respinta.
   Il che rende  rilevante  nel  presente  giudizio  la  questione  di
 costituzionalita'  della citata disciplina del 1991, che e' anche non
 manifestamente infondata con riferimento agli artt. 3  e    37  della
 Costituzione.
   Come  gia'  affermato dalla Corte costituzionale, l'eta' lavorativa
 e' ormai uguale per uomo e donna, pur se la donna possa  ottenere  il
 pensionamento   cinque   anni   prima.   Trattasi  appunto  "di  mera
 possibilita' la quale trova adeguata giustificazione nelle necessita'
 della donna di soddisfare esigenze a lei peculiari e proprie di essa,
 che  non  hanno  riscontro  nella  condizione  dell'uomo,  senza  che
 sussista violazione del principio di parita' ...". In tale situazione
 l'anzianita'  contributiva non puo' non riconoscersi in misura uguale
 per l'uomo e per la donna avendo essi pari diritto  a  lavorare  fino
 alla stessa eta'.
   Pertanto  delle  norme  censurate,  siccome  manifestano violazione
 degli  artt.  3  e  37  della  Costituzione  e  quindi  prevedono  un
 differente   e   ingiustificato   trattamento  della  donna  rispetto
 all'uomo, va  dichiarata  la  illegittimita'  costituzionale  (cosi',
 testualmente, Corte cost.  371 del 1989, cit., emessa con riferimento
 all'art.  16  della  legge  n.  155 del 1981 e della legge n. 193 del
 1984, peraltro riguardanti il medesimo settore).
   In definitiva, il  pretore  ritiene  di  sollevare  d'ufficio,  per
 essere  non manifestamente infondata in riferimento agli artt. 3 e 37
 della Costituzione, la questione di costituzionalita' degli artt. 29,
 primo comma, e 27, primo comma, della legge n. 223  del  1991,  nella
 parte  in  cui  non  prevedono  per  le  donne  che  usufruiscano del
 prepensionamento   ivi   stabilito   il    medesimo    riconoscimento
 dell'anzianita' contributiva ed assicurativa degli uomini.