IL PRETORE
   Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   nella  causa  civile
 previdenziale  promossa  dal  ricorrente  Giardini  Paolo  contro  il
 Ministero degli interni (n. 484.95).
   Rilevato  che  il ricorrente domanda la erogazione di indennita' di
 accompagnamento,  siccome  invalido  civile  totalmente  inabile,   e
 nell'impossibilita'  di  compiere  autonomamente  gli atti quotidiani
 della vita, trattamento revocatogli dall'amministrazione competente;
   Rilevato che il Ministero degli interni convenuto eccepisce che  il
 ricorrente  ha  rinunciato  alla provvidenza, prestando adesione alla
 revoca, ai sensi dell'art. 11, comma quarto, della legge 24  dicembre
 1993, n. 537;
   Ritenuto  che  la  rinuncia concerne il diritto alla assistenza, da
 considerarsi indisponibile, siccome diritto inviolabile (art. 2 della
 Costituzione), in forza  di  norma  di  rango  costituzionale:  "Ogni
 cittadino  inabile  al  lavoro  e  sprovvisto dei mezzi necessari per
 vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza  sociale"  -  art.
 38, comma primo, della Costituzione;
   Ritenuto  che  deve  inoltre  dubitarsi  della  piena  capacita' di
 autodeterminazione di un soggetto che  sia,  in  ipotesi,  gravemente
 invalido, e venga posto innanzi all'alternativa tra rinunciare ad una
 provvidenza,  ovvero rischiare la condanna alla ripetizione di quanto
 gia' percepito  in  forza  di  un  titolo  la  cui  fondatezza  viene
 contestata  dalla  pubblica  autorita', la quale per di piu' minaccia
 esplicitamente  di  procedere  alla  ripetizione,  con  dichiarazione
 contenuta nello stesso stampato in cui si raccoglie la rinuncia;
   Ritenuto  che,  per  quanto  attiene  al  profilo psicologico, deve
 altresi' considerarsi l'influenza che' puo' esercitare nei  confronti
 di persona la quale si trovi gia', in ipotesi, in condizioni di grave
 menomazione  e  bisogno,  il clima di contestazione che nell'opinione
 pubblica   viene   alimentato   nei   confronti  dei  fruitori  delle
 provvidenze assistenziali da una vasta, articolata e tenace  campagna
 di propaganda;
   Ritenuto  quindi  che  l'esercizio  della  facolta'  di rinuncia e'
 suscettibile  di  essere  inficiato  da  considerazioni  che  possono
 compromettere  la  ragionevolezza della decisione, e conseguentemente
 condurre a rinunce  ingiustificate,  come  tali  lesive  del  diritto
 indisponibile   all'assistenza;  mentre  d'altro  canto  la  rinuncia
 effettuata da chi in ipotesi abbia indebitamente e dolosamente fruito
 di assistenza varrebbe come esimente,  consentendogli  di  trattenere
 l'indebito,   in   violazione   dei   principi  di  ragionevolezza  e
 eguaglianza;
   Ritenuto pertanto che deve dubitarsi della conformita' ai  principi
 costituzionali  della  norma  che  ha  attribuito  al beneficiario la
 facolta'  di  rinunciare   al   trattamento   assistenziale,      con
 dichiarazione  di  volonta',  per  di  piu'  riferita alla minacciata
 ripetizione di quanto gia' percepito,  anziche',  eventualmente,  con
 pura e semplice adesione ad un giudizio medico che lo concerna, e nel
 quale si dia atto di una condizione oggettiva;