IL PRETORE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile di prima istanza iscritta al n. 7368 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 1992, promossa da Scipioni Pietro contro Ferretti Luigi, a scioglimento della riserva di cui all'udienza 17 novembre 1992. Premesso: che con atto di citazione notificato il 3 novembre 1992 Scipioni Pietro conveniva in giudizio Ferretti Luigi, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo di pagamento per L. 2.512.900, emesso il 10 settembre 1992 dal pretore di Ancona, sezione di Jesi, che quest'ultimo aveva ottenuto sulla base di copia di un assegno bancario di L. 2.500.000 a firma dello stesso Scipioni, successivamente utilizzato per l'iscrizione di ipoteca giudiziale; che nel corso del giudizio di opposizione, su richiesta dello Scipioni, con ordinanza 30 novembre 1992, era disposta la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto opposto, sul presupposto della sussistenza di gravi motivi, stante la pendenza di procedimento penale a carico del Ferretti (per il delitto p. e p. dall'art. 640 c.p.), avente ad oggetto il titolo sulla cui base era stato ottenuto il provvedimento monitorio indicato; che all'udienza del 3 ottobre 1995 il procuratore dell'opponente chiedeva che fosse disposta, in via d'urgenza, la cancellazione della ipoteca giudiziale che il ricorrente-opposto aveva iscritto prima del giudizio di opposizione, avvalendosi del decreto ingiuntivo in questione; che la richiesta era motivata con i pregiudizi arrecati dalla iscrizione ipotecaria alle attivita' imprenditoriali svolte dallo stesso opponente, il quale proponeva, a tal fine, anche la sostituzione della ipoteca con altre garanzie, quali il rilascio di polizza fideiussoria o il versamento della somma garantita in apposito libretto, vincolato all'esito della causa; Rilevato: che l'art. 655 c.p.c. non consente al giudice istruttore di disporre la cancellazione della ipoteca giudiziale in corso di giudizio, ne' tale facolta' viene riconosciuta dall'art. 2884 c.c., il quale individua fra i provvedimenti giurisdizionali di cancellazione solo la sentenza (da eseguirsi in parte qua al momento del passaggio in giudicato) o gli altri provvedimenti "definitivi", con la conseguenza che non e' dato al giudice valutare, con riferimento ai motivi di opposizione e alle risultanze processuali, l'opportunita' di disporre la cancellazione della garanzia reale, anche previo rilascio di altra garanzia, parimenti efficace, ma non lesiva di interessi meritevoli di tutela; che il sistema normativo in esame appare contraddittorio, consentendo al giudice istruttore di sospendere provvisoriamente la esecutorieta' del decreto (art. 649 c.p.c.), ma non anche uno degli effetti della esecutorieta' medesima, ossia la facolta' per il creditore di iscrizione di ipoteca (art. 655); che, peraltro, stante l'efficacia ex nunc della ordinanza ex art. 649 c.p.c. (cfr. Cass. 1969 n. 404), l'opponente che ottenga la sospensione della esecutorieta' del decreto puo' evitare l'iscrizione ipotecaria solo se la stessa non sia gia' stata eseguita, dovendo viceversa subirne irrimediabilmente gli effetti sino al passaggio in giudicato della sentenza che accolga l'opposizione; che l'esclusione del potere di disporre la cancellazione della ipoteca in corso di causa appare maggiormente ingiustificato proprio nel caso in cui, come nella specie, il titolo giudiziale abbia perduto, seppure in via provvisoria, la propria esecutorieta', con la irragionevole conseguenza che il presunto debitore si trova ad essere esposto alle conseguenze eventualmente pregiudizievoli della ipoteca, senza, peraltro, che la medesima garanzia reale sia attivabile dal creditore; che le norme in discorso appaiono, pertanto, in contrasto: 1) con l'art. 24 Cost., nella parte in cui non consentono al giudice istruttore di valutare la sussistenza di gravi motivi idonei a giustificare, eventualmente previa cauzione, la cancellazione in via provvisoria della ipoteca giudiziale, precludendo cosi' all'opponente il ricorso ad adeguati strumenti di difesa di fronte agli effetti pregiudizievoli che la garanzia reale produca nelle more del giudizio; 2) con l'art. 3 Cost., nella parte in cui sottopongono il debitore, che abbia ottenuto la sospensione della esecutorieta' del titolo dopo l'iscrizione ipotecaria, a trattamento deteriore rispetto a quello stabilito per il debitore, che ottenga il provvedimento ex art. 649 c.p.c. prima della iscrizione medesima; che sotto tale ultimo profilo non paiono invocabili i principi espressi dalla Corte costituzionale in tema ipoteca giudiziale ex art. 665 (ord. n. 37 del 13 gennaio 1988 con riferimento a sentt. n. 165 del 16 dicembre 1980, n. 94 del l4 giugno 1973 e n. 89 del 10 maggio 1972), secondo cui "nei procedimenti speciali, quale e' quello di ingiunzione, al legislatore e' consentito differenziare le forme della tutela giurisdizionale con riguardo alla particolarita' del rapporto da regolare", in quanto, nel caso in questione, si tratta di valutare non la differenza fra il giudizio monitorio e quello ordinario di cognizione, ma fra le posizioni di debitori sottoposti allo stesso procedimento speciale; che si impone conseguentemente la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, per la valutazione della questione di legittimita' costituzionale delle norme de quibus.