Ricorso della regione Toscana in persona del presidente pro-tempore
 in forza della delibera di giunta  n.  4350  del  13  novembre  1995,
 rappresentata  e  difesa  per  mandato  in  calce al presente ricorso
 dall'avv.  Vito  Vacchi,  domiciliato  in  Roma,  presso  lo   studio
 dell'avv.   Fabio   Lorenzoni,  via  Alessandria  n.  130  contro  il
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  per  la  dichiarazione  di
 illegittimita'  costituzionale  dell'art. 2 del d.-l. 30 ottobre 1995
 n. 448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  254  del  30  ottobre
 1995,   recante   disposizioni   urgenti  in  materia  di  assistenza
 farmaceutica e di sanita'.
   L'art. 2 del d.-l. n.  448/1995  dispone  che  a  decorrere  dal  1
 gennaio  1995  la contabilita' economico-finanziaria e patrimoniale e
 la contabilita' finanziaria delle unita'  sanitarie  locali  e  delle
 aziende ospedaliere dovranno essere tenute separate rispetto a quella
 degli  anni  1994  e  precedenti,  fatta  salva  la  possibilita'  di
 utilizzare  gli  eventuali  avanzi  di  gestione  per  estinguere  le
 situazioni  debitorie preesistenti.  La norma prosegue poi stabilendo
 che  "la  contabilita'  economico-finanziaria  e  patrimoniale  e  la
 contabilita' finanziaria delle unita' sanitari locali e delle aziende
 ospedaliere  relative  agli  anni  precedenti  al 1995 sono garantite
 direttamente dalle Regioni, che ne assumono integralmente le relative
 obbligazioni"; si prevede poi che entro  il  30  settembre  1995  con
 decreto  del  Ministero  della  sanita',  adottato  di concerto con i
 Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro e
 in accordo con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
 le  regioni  e  le  province  autonome  devono  essere  stabiliti  le
 modalita' ed i  criteri  di  ripianamento  del  debito  eventualmente
 accertato  fino  alla  data  di  costituzione in aziende delle unita'
 sanitarie locali e degli ospedali.
   La  norma  appare  costituzionalmente  illegittima  per  i seguenti
 motivi:
   1. - Essa lede l'autonomia finanziaria garantita  alle  regioni  ai
 sensi dell'art. 119 della Costituzione, perche' accolla integralmente
 e  con  effetto  immediato in capo alle regioni tutte le obbligazioni
 delle USL e degli ospedali, senza che si distingua in alcun modo  fra
 disavanzi  o  quote di disavanzo derivanti da fattori controllabili e
 governabili da parte delle regioni e disavanzi derivanti  da  fattori
 interamente  governati  dagli  organi  centrali  o  con  strumenti di
 carattere nazionale.
   Come   immediata   conseguenza   della   pubblicazione   di    tale
 disposizione,  molti  debitori  delle  USL  e  degli  ospedali  hanno
 ottenuto dai giudici di merito  decreti  ingiuntivi  provvisoriamente
 esecutivi   nei  confronti  della  regione  ricorrente,  per  elevati
 importi, e la legittimazione passiva della regione viene riconosciuta
 proprio in virtu' dell'impugnata norma.
   La lesione dell'autonomia finanziaria di  cui  all'art.  119  della
 Costituzione  risulta  quindi  evidente, specie ricordando i principi
 stabiliti in materia dalla suprema Corte costituzionale.
   Gia' nella sentenza n. 245 del 1984 la Corte ha affermato  che  "la
 parte  essenziale  della  spesa sanitaria ed ospedaliera non puo' non
 gravare sullo Stato ... per l'evidente ragione che  il  diritto  alla
 salute  spetta  ugualmente  a  tutti  i  cittadini e va salvaguardato
 sull'intero territorio nazionale"; che "non e' pertanto  casuale  che
 la  spesa  in questione sia prevalentemente rigida e non si presti ad
 essere manovrata, in qualche misura, se non dagli organi centrali  di
 governo";  che  "l'esigenza  di  pari trattamento, sottesa all'intera
 riforma sanitaria"  spiega  il  fatto  che  le  regioni  non  possano
 incidere  sulle voci piu' rilevanti della spesa sanitaria, e che "per
 non violare l'eguaglianza dei cittadini nei confronti  del  Servizio"
 la  stessa  sfera  di  operativita'  delle norme che riconoscono alle
 regioni  il  potere  di  stabilire  quote  di  partecipazione   degli
 assistiti  al  costo  della  prestazione  "deve  essere ...ridotta ai
 minimi termini", mentre "e' solo lo Stato  che  dispone,  ancora  una
 volta, della potesta' di circoscrivere in tal senso la spesa"; ancora
 e'  affermato  che  non  si  puo' presupporre "che le amministrazioni
 regionali portino ...  l'effettiva  responsabilita'  degli  eventuali
 disavanzi  delle  USL", in quanto gran parte della spesa sanitaria si
 forma indipendentemente dalle scelte regionali.
   Lo  stesso  principio  e'  stato  riconfermato  dalla  Corte  nella
 sentenza  n.  452  del  1989,  ove e' stato ritenuto contrastante con
 l'autonomia finanziaria delle regioni l'art. 2 della legge n. 37/1989
 nella parte in cui disponeva che eventuali  eccedenze  di  spesa  non
 potessero essere poste a carico dello Stato.
   Ne'   puo'   obiettarsi  che  i  suddetti  principi  sanciti  dalla
 giurisprudenza costituzionale siano superati a seguito  del  riordino
 della   disciplina  in  materia  sanitaria  disposto  con  i  decreti
 leqislativi n. 502/1992 e n. 517/1993: vero e'  infatti  che  essendo
 divenute  le  USL  enti strumentali delle regioni (art. 3 comma primo
 del decreto legislativo n. 502/1992), le regioni  stesse  vengono  ad
 avere  alcuni  poteri  che permettono di governare la spesa delle USL
 medesime, diversamente da quanto avveniva invece nel passato  in  cui
 le  USL  erano configurate come strutture operative dei Comuni con la
 conseguenza che la responsabilita' finanziaria  del  servizio  poteva
 gravare  sulle  regioni  solo  nei  limiti della quota sanitario loro
 attribuita.
   Cio'  nonostante  e'  richiesta una gradualita' nell'attuazione del
 nuovo meccanismo: infatti la Corte con la  sentenza  n.  355/1993  ha
 dichiarato   costituzionalmente  illegittimo  l'art.  13  del  citato
 decreto legislativo n. 502/1992 nella parte in cui,  nello  stabilire
 l'esonero  immediato  e  totale  dello Stato da interventi finanziari
 volti a far fronte ai disavanzi di gestione delle aziende  sanitarie,
 non  prevede una disciplina diretta a rendere graduale il passaggio e
 la messa a regime del sistema di finanziamento previsto  dal  decreto
 delegato;  tale  gradualita'  e'  indispensabile per far fronte nella
 prima fase al possibile scarto, presumibilmente elevato, fra i  costi
 delle  prestazioni  assistenziali  ipotizzati,  secondo  un parametro
 ottimale, dallo Stato e  la  situazione  di  partenza  effettivamente
 esistente nelle unita' sanitarie locali.
   Nuovamente  la  Corte  ha  riconfermato i sopradetti principi nella
 recente sentenza n. 416/1995, in riferimento all'art. 10 della  legge
 n.  724/1994 ove si legge nuovamente che "lo Stato non puo' addossare
 al  bilancio  regionale  oneri  relativi  alla  spesa  sanitaria  che
 derivano  da  decisioni non imputabili alle regioni stesse", e quindi
 "una norma che impone alle  regioni  di  provvedere  al  ripiano  dei
 disavanzi  di  gestione anche in relazione a scelte legislative dello
 Stato, viola l'autonomia finanziaria, di bilancio e  di  spesa  delle
 regioni, operando un condizionamento della medesima finanza regionale
 ed  urta  contro il principio del parallelismo tra responsabilita' di
 disciplina e di controllo e responsabilita' finanziaria".
   Cio' quanto avviene ad  opera  della  disposizione  impugnata,  che
 accolla  alle  regioni  integralmente ogni obbligazione assunta dalle
 USL e dagli ospedali, consentendo cosi' una  immediata  "aggressione"
 da  parte  dei  creditori  delle  USL  verso i bilanci regionali, per
 debiti del tutto indipendenti da decisioni  regionali  e  quindi  non
 imputabile all'amministrazione ricorrente.
   2.  -  La  norma impugnata viola altresi' il principio di copertura
 finanziaria delle nuove spese sancito dall'articolo 81, quarto  comma
 della  Costituzione,  perche',  per quanto sopra esposto, essa pone a
 carico delle regioni maggiori spese, peraltro non quantificate, senza
 contestualmente disporre l'assegnazione delle risorse finanziarie per
 farvi fronte.
   La  violazione  del  principio  di  cui  all'art.  81,  u.c.  della
 Costituzione  e'  ravvisabile anche perche' l'obbligo del legislatore
 di indicare i mezzi per fare fronte  a  nuove  o  maggiori  spese  va
 osservato  con puntualita' rigorosa per le spese che - come quelle in
 esame - incidono sull'esercizio in  corso,  per  il  quale  e'  stato
 consacrato  con  l'approvazione  del  Parlamento  l'equilibrio tra le
 entrate e le spese stesse (sentenza n. 12/1987).
   3. - La norma impugnata appare poi in contrasto con l'art. 97 della
 Costituzione a causa  della  sua  irragionevolezza:  la  disposizione
 infatti  non  ha  alcuna  motivazione (a cui pure il decreto-legge e'
 costituzionalmente tenuto) che legittimi  l'assunzione  integrale  da
 parte   delle   regioni   di  tutte  le  obbligazioni  sanitarie;  in
 particolare la misura in questione non e' affatto giustificabile  con
 le  esigenze  di  contenimento  del  deficit  sanitario, perche' essa
 riguarda solo la ripartizione della spesa tra lo Stato e le  regioni,
 nell'evidente  tentativo  di  scaricare  il  piu'  possibile la spesa
 sanitaria sulle regioni e di alterare i principi costituzionali e  le
 garanzie  poste  per  evitare  l'invasione delle competenze garantite
 dall'art. 119 della Costituzione. Il che e' rilevante tanto sotto  il
 profilo  dell'irragionevolezza  quanto  sotto  quello dell'eccesso di
 potere legislativo.
   L'irragionevolezza della disposizione e' poi  aggravata  dal  fatto
 che  si  dispone  l'emanazione di un futuro decreto ministeriale, per
 stabilire le modalita' ed i criteri di ripianamento del debito, entro
 il  30   settembre   1995:   detto   termine,   tuttavia,   e'   gia'
 abbondantemente   decorso  al  momento  dell'entrata  in  vigore  del
 decreto-legge in oggettoº
   Cio' crea una notevole confusione legislativa e rende evidente  che
 la   previsione   dell'emanando  decreto  ministeriale  e'  un  fatto
 puramente  formale  ed  eventuale,  che  non  impedisce   l'integrale
 assunzione  da  parte  delle  regioni  dei  debiti  delle USL e degli
 ospedali con efficacia immediata, come,  del  resto,  testimoniano  i
 molteplici  decreti  ingiuntivi  concessi  dai giudici di merito, con
 tanto di provvisoria esecuzione  mai  sospesa,  nei  confronti  della
 regione  ricorrente,  seguiti  da  puntuali  pignoramenti delle somme
 giacenti presso le tesorerie regionali.
   La norma quindi e' costituzionalmente illegittima quanto  meno  la'
 dove  non  subordina  l'assunzione da parte delle regioni delle spese
 sanitarie alla contestuale entrata in vigore delle  disposizioni  che
 determinino le modalita' ed i criteri del ripianamento del debito, in
 conformita'    ai    principi    stabiliti    dalla    giurisprudenza
 costituzionale, e quindi con accollo  da  parte  delle  regioni  solo
 delle   spese  ad  esse  riferibili  in  quanto  causate  da  fattori
 governabili dalle amministrazioni regionali medesime.
   4. - I dedotti profili di illegittimita' costituzionale della norma
 sono  aggravati  dal  fatto  che  l'accollo  in  capo  alle   regioni
 dell'integrale onere sanitario e' disposto con decreto-legge e quindi
 con    uno   strumento   che   consente   al   Governo,   in   virtu'
 dell'immediatezza degli  effetti,  di  diminuire  istantaneamente  la
 spesa  dello  Stato,  addossandola  integralmente alle regioni, senza
 consentire loro di poter  almeno  svolgere  le  programmazioni  e  le
 previsioni   necessarie,   con  ulteriore  violazione  dell'autonomia
 regionale costituzionalmente garantita ai sensi dell'art.  119  della
 Costituzione.
   Cio'  determina una grava menomazione delle attribuzioni regionali:
 come gia' detto i  pignoramenti  che  i  creditori  stanno  eseguendo
 determinano   un   immobilizzato  di  notevole  parte  delle  entrate
 regionali, cosi' vanificando per la regione la possibilita'  di  dare
 attuazione  alle  decisioni  gia'  assunte  e,  al  tempo  stesso, di
 continuare   un   razionale   esercizio   della   propria    potesta'
 programmatoria e della propria autonomia decisionale, con conseguente
 violazione anche dell'art. 117 della Costituzione.