LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO Ha emesso la seguente decisione sul ricorso n. 92/21046 presentato il 20 novembre 1992 (avverso: S/Rif. su i. Rimb. num. Ist. dell'11 febbraio 1992, IPERF '90) da Fabiani Giandomenico Paolo, residente a Milano in via G. Frua n. 7, contro l'Intendenza di finanza di Milano. OGGETTO DELLA DOMANDA Il ricorrente, testimone di Geova, richiede il riconoscimento della spettanza della deduzione dal reddito imponibile della somma di L. 2.000.000 versata a titolo di erogazione liberale a favore della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova per scopi di culto. MOTIVI DELLA DECISIONE All'udienza di discussione, questa Commissione si riservava la decisione. O S S E R V A Dalla parte ricorrente e' stata sollevata la eccezione di incostituzionalita' della norma dell'art. 10 del testo unico delle imposte dirette - in relazione agli artt. 2, 3, 8, 19, 53 della Costituzione - nella parte in cui dispone la deducibilita' dal reddito, ai fini dell'IRPEF, di erogazioni liberali a favore dei fedeli di quelle sole confessioni religiose che abbiano stipulato un'intesa con lo Stato italiano. La questione sollevata e' sicuramente rilevante al fine del decidere: se trovasse accoglimento questa Commissione dovrebbe ordinarie all'amministrazione finanziaria il rimborso delle imposte pagate su quella elargizione di cui non si riconosce la deducibilita' ai fini dell'IRPEF. La questione stessa ha il fumus della fondatezza a mente dei principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 195 del 1993 che pronunciandosi su questioni analoghe aveva affermata la illegittimita' costituzionale di norme che avevano discriminato sul piano economico i fedeli di confessioni religiose che si distinguevano per il solo fatto di aver raggiunto o meno una intesa con lo Stato. Quelle norme finivano, secondo la Corte, con l'incidere sostanzialmente e negativamente sulla liberta' e pari dignita' delle diverse confessioni religiose (art. 8 Costituzione) e dei singoli fedeli (art. 19 Costituzione). Ritiene questa Commissione che le diverse confessioni religiose, purche' non contrarie all'ordinamento italiano, hanno tutte pari diritti nei confronti dello Stato e delle altre istituzioni pubbliche. Come pure si ritiene che i singoli individui abbiano pari diritto di abbracciare liberamente la propria fede religiosa e di esercitarne il culto, purche' non si tratti di riti contrari al buon costume. Ogni norma che crei discriminazioni tra le varie confessioni religiose o tra i cittadini ad esse fedeli e che, anche solo indirettamente, incida sulla loro pari dignita' e liberta', determina il sospetto di incostituzionalita' che solo la Corte costituzionale puo' fugare.