IL TRIBUNALE Sull'istanza proposta dai difensori di Gionta Valentino, Caso Giuseppe, Sperandeo Alfredo, Arcobelli Guglielmo, Longobardi Gennaro, Agnello Alfonso, Amoruso Vincenzo, Palumbo Ferdinando, Ferraro Salvatore, Venerando Eduardo, Donnarumma Gabriele, Bove Francesco, Sperandeo Gioacchino, Savino Felice, Tammaro Tito di promozione della questione di legittimita' costituzionale per contrasto con gli articoli 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice che, quale componente del Tribunale del riesame, abbia, su appello del p.m., concorso ad emettere ordinanza di custodia cautelare o abbia confermato ex art. 309 c.p.p. la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza posti a base dell'ordinanza applicativa della misura. OSSERVA: Nel processo penale n. 1433/4/92 a carico di Gionta Valentino + 19 per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. e reati connessi, attualmente nella fase della discussione dibattimentale, il presidente ed uno dei componenti del collegio giudicante sono gli stessi magistrati che, quali componenti del tribunale del riesame, hanno concorso ad emettere in data 12 giugno 1991, a seguito di appello del p.m. ex art. 210 c.p.p., l'ordinanza con la quale veniva applicata la misura della custodia cautelare per il reato ex art. art. 416-bis c.p. nei confronti degli imputati Caso Giuseppe, Sperandeo Alfredo, Arcobelli Guglielmo, Longobardi Gennaro, Agnello Alfonso, Amoruso Vincenzo, Palumbo Ferdinando, Ferraro Salvatore, Venerando Eduardo e in data 4 aprile 1991, a seguito di istanza di riesame ex art. 309 c.p.p., ordinanza, con la quale veniva confermata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati di concorso in detenzione e porto di armi da sparo clandestine nei confronti di Caso Giuseppe, Venerando Eduardo, Amoruso Vincenzo, Palumbo Ferdinando; inoltre, il presidente del Collegio ha altresi' concorso nella stessa funzione in data 28 novembre 1991 a confermare l'ordinanza di custodia cautelare ex art. 416-bis c.p. nei confronti di Donnarumma Gabriele, Bove Francesco, Sperandeo Gioacchino, Savino Felice, Tammaro Tito e il medesimo giudice a latere ha concorso in data 11 marzo 1991 a confermare l'ordinanza di custodia cautelare ex art. 416-bis c.p. nei confronti di Gionta Valentino. All'udienza del 4 ottobre 1995, fissata per l'inizio della discussione dei difensori, questi ultimi, facendo riferimento alla sentenza n. 432 del 6-15 settembre 1995 della Corte costituzionale, sollevavano questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. in relazione agli articoli 24 e 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' al giudizio per le ipotesi di fatto sopra esposte. Alla luce del nuovo orientamento espresso dalla Corte costituzionale con la suindicata sentenza tali questioni devono ritenersi non manifestamente infondate. Ed invero la Corte ha ivi affermato il principio che il giudice, il quale si e' pronunziato sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale, ha cosi' espresso un giudizio di merito in ordine alla responsabilita' dell'imputato tale da rendere o fare apparire la valutazione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato da parte dello stesso giudice "condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioe' da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso o un atteggiamento gia' assunto, in altri momenti decisionali dello stesso procedimento". Orbene, nelle situazioni di fatto gia' esposte alcuni componenti del collegio giudicante hanno concorso ad emettere provvedimenti, nei quali e' stata affermata la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sicche' ad esse potrebbe ritenersi applicabile il principio affermato dalla Corte costituzionale, anche se rispetto alla ipotesi gia' esaminata dalla Corte appaiono ricorrere vari elementi di differenziazione, costituiti ad esempio dalla natura collegiale del giudice che si e' pronunziato e di quello davanti al quale e' in corso il dibattimento, dalla non identita' dei giudici, trattandosi di collegi diversamente composti, nonche' dai limiti di cognizione del giudice, il quale si sia pronunziato in sede di appello; ma gli elementi di differenziazione ravvisabili non appaiono di rilevanza tale da far ritenere a priori non assimilabili le fattispecie in esame a quella della sentenza n. 432/1995 e quindi manifestamente infondate le proposte questioni di legittimita' costituzionale, sicche' si impone il ricorso alla Corte costituzionale. Le questioni appaiono rilevanti nel presente processo, potendo derivare dall'eventuale accoglimento delle stesse l'incompatibilita' di alcuni componenti il Collegio al giudizio nei confronti degli imputati e sui fatti in ordine ai quali gia' si sono pronunciati quali componenti del tribunale del riesame. Di conseguenza, le questioni vanno rimesse al giudizio della Corte costituzionale con contestuale sospensione del processo nei confronti degli imputati Gionta Valentino, Caso Giuseppe, Sperandeo Alfredo, Arcobelli Guglielmo, Longobardi Gennaro, Agnello Alfonso, Amoruso Vincenzo, Palumbo Ferdinando, Ferraro Salvatore, Venerando Eduardo, Donnarumma Gabriele, Bove Francesco, Sperandeo Gioacchino, Savino Felice, Tammaro Tito.