ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 175, primo
 comma, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (approvazione del testo unico
 delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
 telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il 23  maggio  1995
 dal  Pretore  di  Lecce  nel  procedimento civile vertente tra Quarta
 Maria Grazia ed altri e  Quarta  Ottavio,  iscritta  al  n.  458  del
 registro  ordinanze  1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995;
   Udito nella camera di consiglio del 22  novembre  1995  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni.
                            Ritenuto in fatto
   Nel  corso  di  una  procedura  cautelare  promossa da Maria Grazia
 Quarta ed altri contro  Ottavio  Quarta,  il  Pretore  di  Lecce  con
 ordinanza  del 23 maggio 1995, ha sollevato questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 175, primo comma, del d.P.R. 29 marzo  1973,
 n.  156,  nella parte in cui vieta il sequestro o il pignoramento dei
 buoni  postali  fruttiferi,  tranne  che  per  ordine  dell'autorita'
 giudiziaria in sede penale.
   Ad avviso del giudice rimettente  la  norma  impugnata,  diretta  a
 favorire   l'incremento   del   risparmio   postale  quale  mezzo  di
 finanziamento  dei  fabbisogni  del  Tesoro,  viola  i  princi'pi  di
 eguaglianza  (art.   3 Cost.) e di tutela giurisdizionale dei diritti
 (art. 24 Cost.).
   L'irragionevolezza del divieto appare tanto piu' grave nel caso  in
 oggetto,  in  cui il sequestro non e' stato chiesto da terzi contro i
 cointestatari dei buoni fruttiferi, ma da uno degli intestatari,  con
 pari  facolta'  di  riscossione,  nei  confronti  dell'altro. Proprio
 perche' entrambi hanno disgiuntivamente la  piu'  ampia  facolta'  di
 riscossione   dei   buoni   in   ogni   momento,   appare  del  tutto
 ingiustificato il diniego del  potere  di  ciascuno  di  chiedere  il
 sequestro  giudiziario  a  tutela delle proprie ragioni da far valere
 nel successivo giudizio contro l'altro intestatario.
                         Considerato in diritto
   1. - Il Pretore di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt.  3
 e 24 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art.    175
 del  d.P.R.  29 marzo 1973, n. 156 (c.d. codice postale), nella parte
 in cui non consente di sottoporre a  sequestro  o  a  pignoramento  i
 buoni  postali  di  risparmio,  tranne  che per ordine dell'autorita'
 giudiziaria in sede penale.
   2. - La questione e' fondata.
   Con  sentenza  n.  187  del  1995  questa   Corte   ha   dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'analoga disposizione dell'art.
 157 del codice postale, interdittiva del sequestro o del pignoramento
 dei libretti di risparmio, che sono la prima fonte  di  raccolta  del
 risparmio postale.  La seconda e' costituita dai buoni fruttiferi, ai
 quali,  in  ragione  dell'analogia  del servizio e dell'identita' del
 rapporto sottostante (deposito di denaro), l'art. 213 del regolamento
 generale dei servizi postali (r.d. 30 maggio 1940, n.  775)  estende,
 in  quanto  compatibili,  le  norme  relative  alle  Casse postali di
 risparmio, e in particolare ai libretti di  risparmio.  Pertanto,  la
 disparita' di trattamento - in ordine alla garanzia dei creditori del
 titolare   e  alla  tutela  cautelare  di  ciascun  intestatario  nei
 confronti dell'altro nel caso di  cointestazione  a  piu'  persone  -
 sopravvenuta,  a  seguito  della  sentenza  citata, tra i libretti di
 risparmio e i buoni postali fruttiferi, non essendo  giustificata  da
 situazioni non comparabili, deve essere rimossa.
   Da  un  altro  punto  di vista i buoni fruttiferi, benche' facciano
 parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono  assimilabili
 ai  titoli  del  debito  pubblico,  come  si  argomenta, tra l'altro,
 dall'art.  7, comma 6, del d.-l. 11 luglio 1992, n.  333,  convertito
 nella  legge  8  agosto 1992, n. 359, che li ha esentati dall'imposta
 straordinaria sui depositi bancari  e  postali  ivi  prevista.  Sotto
 questo  profilo  il privilegio accordato dalla disposizione impugnata
 appare lesivo del principio di eguaglianza in  relazione  alla  norma
 generale  dell'art.  56, primo comma, del d.P.R. 14 febbraio 1963, n.
 1343 (testo unico delle leggi in materia  di  debito  pubblico),  che
 ammette  l'esperimento  di  pignoramenti  e  sequestri  sui titoli al
 portatore e nominativi, ovunque essi si trovino.
   La  ragione  originaria  della  regola  speciale  di  immunita' del
 risparmio postale da misure cautelari o esecutive, cioe' l'intento di
 favorire la diffusione del risparmio tra le categorie piu' povere, e'
 legata a un tipo di societa' prevalentemente contadina oggi superato,
 e del resto gia' all'inizio non era del  tutto  appropriata,  analogo
 favore non essendo accordato ai depositi presso le casse rurali.
   3.  -  Resta  assorbita  la  censura  riferita  all'art.  24  della
 Costituzione.