ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 6  della  legge
 14  gennaio 1994, n. 19, di conversione del decreto-legge 15 novembre
 1993, n. 453 (recte: dell'art. 6 del decreto-legge 15 novembre  1993,
 n.  453, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo
 della Corte dei conti, convertito, con modificazioni, nella legge  14
 gennaio 1994, n. 19) promosso con ordinanza emessa il 19 ottobre 1994
 dalla  Corte  dei  conti,  terza sezione giurisdizionale, sul ricorso
 proposto da Jannel  Della  Valle  Olimpia  iscritta  al  n.  528  del
 registro  ordinanze  1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995;
   Udito nella camera di consiglio del 22  novembre  1995  il  Giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky;
   Ritenuto  che  con  ordinanza  del  19 ottobre 1994 (pervenuta alla
 Corte costituzionale l'8 agosto  1995)  la  Corte  dei  conti,  terza
 sezione  giurisdizionale, nel corso del giudizio avverso la decisione
 n. 2/94/C della sezione giurisdizionale regionale della  Campania  in
 data  28 gennaio 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97,
 e  111  della  Costituzione, questione di legittimita' costituzionale
 "dell'art.  6 della legge 14 gennaio 1994, n. 19, di  conversione  in
 legge del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453" (recte: dell'art. 6
 del  decreto-legge  15 novembre 1993, n. 453, recante disposizioni in
 materia  di  giurisdizione  e  controllo  della  Corte   dei   conti,
 convertito,  con  modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19),
 nella parte in cui non e' previsto, avverso le  sentenze  pronunciate
 in  materia  pensionistica  dalle  sezioni  giurisdizionali regionali
 della  Corte  dei  conti,  il  rimedio  dell'appello   alle   sezioni
 giurisdizionali  centrali  aventi  competenza funzionale nella stessa
 materia;
     che nell'ordinanza di rimessione si sostiene che  tale  omissione
 in  materia  pensionistica  - in riferimento all'art. 1, comma 5, del
 medesimo testo  normativo  che  prevede,  invece,  la  proponibilita'
 dell'appello  alle  sezioni centrali della Corte dei conti avverso le
 decisioni delle sezioni  giurisdizionali  regionali,  in  materia  di
 contabilita'   pubblica   -   contrasterebbe   con   l'art.  3  della
 Costituzione,  perche'  discriminerebbe  i  pensionati  rispetto   ai
 dipendenti in attivita' di servizio cui e' assicurato il doppio grado
 di giurisdizione dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei
 tribunali   amministrativi  regionali,  e  dal  relativo  regolamento
 approvato con d.P.R. 21 aprile 1973, n. 214, in attuazione  dell'art.
 125, secondo comma, della Costituzione;
     che   il  principio  di  uguaglianza  sarebbe  altresi'  violato,
 oltreche' - come gia' detto - con  riferimento  ai  giudizi  inerenti
 alla  contabilita'  pubblica  e  alla responsabilita' amministrativa,
 anche nei riguardi dei lavoratori privati a riposo, cui e' assicurata
 la garanzia del doppio grado di giurisdizione in caso di controversia
 pertinente il loro rapporto di quiescenza, negata invece ai  pubblici
 dipendenti   a  riposo,  che  pur  versano  in  posizioni  soggettive
 sostanzialmente identiche ai pensionati privati;
     che la discriminazione sarebbe ancor piu' ingiustificata  per  il
 fatto che, sulla base dei decreti legislativi 3 febbraio 1992, n.  29
 (artt.  2 e seg. e 68) e 23 dicembre 1993, n. 564 (artt. 12 e 33), il
 rapporto  di  pubblico  impiego  ha  ormai  assunto  una connotazione
 privatistica e le relative  controversie  sono  devolute  al  giudice
 ordinario  in  funzione  di  giudice del lavoro, con esclusione della
 materia pensionistica riservata alla Corte dei conti;
     che sarebbe altresi' violato l'art. 97  della  Costituzione,  che
 prevede il buon andamento e l'imparzialita' come canoni organizzativi
 anche delle "sfere di competenza per gradi", risultando irragionevole
 che  un  determinato  tipo  di controversia sia affidato a un giudice
 periferico, decentrato a livello regionale,  quando  gia'  esiste  un
 giudice centralizzato con le medesime funzioni;
     che,  infine,  la norma impugnata contrasterebbe anche con l'art.
 111,  terzo  comma,  della  Costituzione,  perche'  il   ricorso   in
 Cassazione  contro  le  pronunce  della  Corte  dei conti, al pari di
 quelle del Consiglio di Stato,  per  i  soli  motivi  attinenti  alla
 giurisdizione,  presuppone  che  la  Corte  dei  conti sia giudice di
 vertice  nel  proprio  ordine  di  giurisdizione  anche  in   materia
 pensionistica,  mentre non e' ragionevole che "pronunce di un giudice
 periferico,  rispetto  al  quale  vi  sia  un  livello  superiore  di
 organizzazione funzionale di apparato, siano sottratte ad ogni mezzo"
 di impugnazione.
   Considerato  che,  successivamente  all'ordinanza di rimessione, e'
 intervenuto il decreto-legge 23 dicembre 1994, n.  718  (Disposizioni
 urgenti   in   materia   di   ordinamento  della  Corte  dei  conti),
 successivamente reiterato con i decreti- legge 25 febbraio  1995,  n.
 47,  29  aprile 1995, n. 131, 28 giugno 1995, n. 248, 28 agosto 1995,
 n.  353 e 27 ottobre 1995, n. 439, il cui art. 1 prevede che  avverso
 le  sentenze  rese dalle sezioni giurisdizionali regionali e' ammesso
 l'appello alle sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti
 in tutte le materie di loro competenza,  compresa  la  materia  delle
 pensioni;
     che,  in  relazione  alla  menzionata  previsione, gli atti vanno
 restituiti al giudice a quo, al  quale  spetta  valutare  l'incidenza
 dello ius superveniens nel giudizio dinanzi a lui pendente e decidere
 se  dare  applicazione  alla  nuova normativa ovvero, nel caso in cui
 ricorrano i presupposti di cui all'art.   23  della  legge  11  marzo
 1953,  n.    87,  sollevare,  dinanzi  a  questa  Corte, questione di
 legittimita' costituzionale, impugnando le norme  sopravvenute  (ord.
 n. 239 del 1995).