Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del
 Presidente in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
 dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro
 la  Regione  Valle  d'Aosta,  per  la dichiarazione di illegittimita'
 costituzionale della legge  regionale  recante  "Istituzione  di  una
 tariffa   d'uso   su   strade  di  competenza  comunale  e  regionale
 interessata  da  elevata  congestione  di  traffico  veicolare",  per
 violazione degli artt. 3, 16, 41 e 120 della Costituzione.
   In  conformita' della determinazione 30 novembre 1995 del Consiglio
 dei Ministri, che sara' depositata in copia autentica  unitamente  al
 presente  ricorso,  la  legge  regionale in epigrafe, che, rinviata a
 nuovo esame, e'  stata  riapprovata  dal  Consiglio  regionale  nella
 seduta   del   23  novembre  1995,  viene  impugnata  per  molteplici
 violazioni della Carta fondamentale, gia'  peraltro  evidenziate  nel
 provvedimento di rinvio. Le parziali modifiche adottate non risultano
 idonee a superare le censure a suo tempo prospettate.
   La  legge  appare  illegittima innanzitutto perche' le finalita' da
 essa perseguite - salvaguardare l'ambiente e garantire  la  sicurezza
 del  transito  nonche' la riduzione della congestione veicolare - non
 sono raggiungibili mediante l'istituzione di  una  tariffa  d'uso  su
 particolari  strade,  non  risultando rispettato il divieto stabilito
 dall'art.  120  della  Costituzione  di  adottare  provvedimenti  che
 ostacolino  in  qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e
 delle cose fra le regioni. Tale principio, secondo la  giurisprudenza
 costituzionale  (sentenza  n.  51  del 1991) consente alle regioni di
 prevedere  interventi  limitativi,  purche'   siano   ragionevolmente
 commisurati al raggiungimento delle finalita' giustificative.
   La  legge  impugnata,  sia  considerata nel suo complesso che nelle
 singole disposizioni, non rispetta i limiti di intervento  consentiti
 dall'art.  120  della  Costituzione,  in  quanto le finalita' da essa
 perseguite, quali  sono  dichiarate  dall'art.  1,  perdono  il  loro
 ancoraggio  oggettivo,  che  e' confermato dall'art. 2, comma 1 e 2 e
 dall'art.  3, comma 1, 2 e 3, nel momento in cui  vengono  introdotte
 misure  come  quelle  dell'art.  3,  comma  4,  che  hanno riguardo a
 situazioni soggettive non tutte giustificate da superiori esigenze di
 interesse pubblico (vedi in particolare nn. 4 e 5 del citato art.  3,
 comma  4),  o  addirittura misure innominate come quelle dell'art. 2,
 comma 3, che potrebbero assumere carattere discriminatorio.
   La  legge  e  le particolari disposizioni sopra richiamate appaiono
 inoltre illegittime per violazione dell'art. 16  della  Costituzione,
 in   quanto   limitative  del  diritto  di  libera  circolazione  sul
 territorio nazionale, e degli artt. 3 e  41  della  Costituzione,  in
 quanto   inducono   disparita'   di   trattamento   dei  cittadini  e
 limitazioni, dirette o indirette, dell'operativita'  degli  operatori
 economici non residenti nelle zone sottoposte a disciplina.