IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha   pronunciato   la   seguente   ordinanza   sull'eccezione    di
 illegittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p., nella parte in cui
 non   prevede   l'incompatibilita'  per  il  giudice  delle  indagini
 preliminari, che abbia emesso misure cautelari, a giudicare con  rito
 abbreviato.
 
                             O s s e r v a
   L'eccezione sollevata dalla difesa e' fondata.
   L'imputato  Dane  Mercin  e' sottoposto alla misura cautelare della
 custodia in carcere per  il  reato  di  omicidio  volontario,  misura
 applicata   da  questo  giudice  in  sede  di  udienza  di  convalida
 dell'arresto il 29 agosto 1995.
   La Corte costituzionale, con sentenza n.  432/1995,  ha  dichiarato
 illegittimo  l'art.  34, secondo comma, del c.p.p. nella parte in cui
 non prevede che non possa partecipare al giudizio  dibattimentale  il
 giudice  per  le  indagini  preliminari  che  abbia emesso una misura
 cautelare personale a carico dell'imputato, sul  presupposto  che  il
 g.i.p.,   allorche'   applica   una   misura  cautelare,  compie  una
 valutazione,  non  solo  di  legittimita',   ma   di   merito   sulla
 colpevolezza dell'imputato.
   La  Corte  inoltre mette in evidenza la sostanziale analogia con le
 valutazioni compiute dal g.i.p. quando, decidendo sulla richiesta  di
 archiviazione,  ordina  di formulare l'imputazione o quando, a fronte
 di una richiesta di applicazione pena concordata,  l'abbia  respinta,
 riconoscendo   l'incompatibilita'   del   g.i.p.   a  partecipare  al
 successivo giudizio abbreviato (sentenze n. 401 del 12 novembre  1991
 e  n.  439  del 16 dicembre 1993) sul rilievo che "non puo' essere lo
 stesso giudice che ha compiuto  una  cosi'  incisiva  valutazione  di
 merito   ad   adottare   la   decisione  conclusiva  in  ordine  alla
 responsabilita' dell'imputato".
   Ma v'e'  di  piu'  nel  contesto  della  motivazione  della  citata
 sentenza,  rileva  come,  nel caso di richiesta di "patteggiamento" o
 giudizio  abbreviato  i  medesimi  elementi  che,  nella  fase  delle
 indagini  preliminari,  erano semplici indizi e che, sovente sono gli
 stessi  messi  a fondamento della misura personale cautelare, vengono
 sostanzialmente apprezzati come prove; a questo potendosi  aggiungere
 che,  nell'ipotesi di giudizio abbreviato, il giudicante e' un organo
 monocratico, per cui viene meno anche quello scambio di opinioni e di
 giudizi attraverso i quali si  articola  la  decisione  nel  collegio
 dibattimentale.
   Di conseguenza, gli stessi profili di incostituzionalita' dell'art.
 34,  comma  secondo, del c.p.p., che hanno portato all'adozione delle
 predette decisioni possono valere con riferimento alla situazione  in
 esame.
   Infatti  la  mancata previsione dell'incompatibilita' a partecipare
 al giudizio abbreviato del g.i.p. che abbia disposto, nel corso delle
 indagini preliminari, una misura cautelare si pone in contrasto con i
 principi costituzionali di eguaglianza (art. 3) nel  senso  che,  nel
 caso di piu' imputati, l'imputato assoggettato a misure cautelare non
 godrebbe  nel giudizio abbreviato delle medesime garanzie degli altri
 non soggetti  agli  stessi  provvedimenti,  con  il  principio  della
 presunzione  di non colpevolezza (art. 27) e con il diritto di difesa
 (art. 24) per il rischio che detta presunzione  possa  soccombere  di
 fronte alla prognosi di colpevolezza compiuta in sede cautelare e che
 la  valutazione  conclusiva della responsabilita' penale sia, o possa
 apparire, condizionata dalla propensione del giudice a confermare  la
 propria precedente decisione.