ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio promosso con ricorso della Regione Marche notificato l'8 maggio 1995, depositato in Cancelleria il 20 successivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dei provvedimenti della Commissione di controllo sugli atti amministrativi della Regione Marche nn. 44/950140, 45/950141, 46/950147 e 47/950148 del 9 marzo 1995, con i quali sono state rispettivamente annullate le delibere del Consiglio regionale nn. 241, 242, 243 e 244 del 14 febbraio 1995, ed iscritto al n. 14 del registro conflitti 1995; Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1995 il Giudice relatore Enzo Cheli; Udito l'avvocato Valerio Onida per la Regione Marche; Ritenuto che con ricorso notificato l'8 maggio 1995 e depositato il 20 successivo, la Regione Marche ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione ai provvedimenti 9 marzo 1995, nn. 44/950140, 45/950141, 46/950147 e 47/950148, adottati dalla Commissione di controllo sugli atti amministrativi della Regione Marche, con i quali sono state rispettivamente annullate le delibere del Consiglio regionale del 14 febbraio 1995, nn. 241, 242, 243 e 244; che, ad avviso della Regione, i provvedimenti di annullamento impugnati si fondano su un'indebita attivita' di sindacato, da parte della Commissione di controllo, sulla legge della Regione Marche 2 gennaio 1995, n. 2 (Assestamento del bilancio 1994), la quale viene di fatto disapplicata dalla Commissione medesima, perche' ritenuta in contrasto con i principi posti da leggi statali in tema di contabilita' delle Regioni e di annualita' del bilancio, in violazione degli artt. 117, 118, 119, 125 e 127 della Costituzione; che nelle more del giudizio, con atto depositato in data 8 settembre 1995, la Regione Marche ha proposto formale rinuncia al predetto ricorso, osservando che la Commissione di controllo in data 11 maggio 1995 ha ritenuto di considerare superati i rilievi formulati nelle delibere impugnate; che il Presidente del Consiglio dei ministri non si e' costituito nel giudizio; Considerato che, pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 27 delle norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte;