ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio promosso con ricorso della Regione Marche notificato l'8
 maggio   1995,  depositato  in  Cancelleria  il  20  successivo,  per
 conflitto di attribuzione sorto a  seguito  dei  provvedimenti  della
 Commissione  di  controllo  sugli  atti  amministrativi della Regione
 Marche nn. 44/950140, 45/950141, 46/950147 e 47/950148  del  9  marzo
 1995,  con  i  quali sono state rispettivamente annullate le delibere
 del Consiglio regionale nn. 241, 242, 243 e 244 del 14 febbraio 1995,
 ed iscritto al n. 14 del registro conflitti 1995;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  12  dicembre  1995  il  Giudice
 relatore Enzo Cheli;
   Udito l'avvocato Valerio Onida per la Regione Marche;
   Ritenuto che con ricorso notificato l'8 maggio 1995 e depositato il
 20   successivo,   la   Regione  Marche  ha  sollevato  conflitto  di
 attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei  ministri
 in relazione ai provvedimenti 9 marzo 1995, nn. 44/950140, 45/950141,
 46/950147  e 47/950148, adottati dalla Commissione di controllo sugli
 atti amministrativi della Regione Marche,  con  i  quali  sono  state
 rispettivamente  annullate le delibere del Consiglio regionale del 14
 febbraio 1995, nn. 241, 242, 243 e 244;
     che, ad avviso della Regione,  i  provvedimenti  di  annullamento
 impugnati  si fondano su un'indebita attivita' di sindacato, da parte
 della Commissione di controllo, sulla legge della  Regione  Marche  2
 gennaio  1995,  n. 2 (Assestamento del bilancio 1994), la quale viene
 di fatto disapplicata dalla Commissione medesima, perche' ritenuta in
 contrasto  con  i  principi  posti  da  leggi  statali  in  tema   di
 contabilita'   delle   Regioni  e  di  annualita'  del  bilancio,  in
 violazione degli artt.  117, 118, 119, 125 e 127 della Costituzione;
     che nelle more del  giudizio,  con  atto  depositato  in  data  8
 settembre  1995,  la  Regione  Marche ha proposto formale rinuncia al
 predetto ricorso, osservando che la Commissione di controllo in  data
 11  maggio  1995  ha  ritenuto  di  considerare  superati  i  rilievi
 formulati nelle delibere impugnate;
     che il Presidente del Consiglio dei ministri non si e' costituito
 nel giudizio;
   Considerato  che, pertanto, deve essere dichiarata l'estinzione del
 processo, ai sensi dell'art. 27 delle norme integrative per i giudizi
 davanti a questa Corte;