ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 5
 ottobre  1993,  n.  402  (Modifica  dell'art.  135 del codice penale:
 ragguaglio fra pene pecuniarie e pene  detentive)  e  dell'art.  102,
 terzo  comma,  della  legge  24  novembre  1981, n. 689 (Modifiche al
 sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1994 dal
 Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale  per  i  minorenni  di
 Catania  nel  procedimento  di  esecuzione  nei  confronti  di  C.P.,
 iscritta al n.  519 del registro ordinanze 1995  e  pubblicata  nella
 Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  39, prima serie speciale,
 dell'anno 1995;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
   Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale  per
 i  minorenni  di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt.  3 e
 27  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  1  della  legge 5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'art.
 135  del  codice  penale:  ragguaglio  fra  pene  pecuniarie  e  pene
 detentive), nella parte in cui non modifica il criterio di ragguaglio
 di  cui  all'art.  102, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
 689 (Modifiche al sistema penale), relativo alla conversione di  pene
 pecuniarie  per  i  soggetti  insolvibili, in ragione di un giorno di
 liberta' controllata per lire venticinquemila di multa o ammenda, con
 conseguente sopravvenuta illegittimita' dello stesso art. 102,  terzo
 comma,  della  legge  n.    689  del  1981,  in ordine al criterio di
 ragguaglio ivi previsto;
   Considerato che questa Corte, con sentenza  n.  440  del  1994,  ha
 dichiarato  l'illegittimita'  costituzionale    dell'art.  102, terzo
 comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella  parte  in
 cui  stabilisce  che,  agli  effetti  della  conversione  delle  pene
 pecuniarie  non  eseguite  per  insolvibilita'  del  condannato,   il
 ragguaglio  ha  luogo  calcolando venticinquemila lire, o frazione di
 venticinquemila lire, anziche' settantacinquemila lire, o frazione di
 settantacinquemila lire, di pena pecuniaria per un giorno di liberta'
 controllata;
     e che, pertanto, la questione ora proposta deve essere dichiarata
 manifestamente inammissibile (v. ordinanza n. 233 del 1995);
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale;