ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 5 marzo 1993 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, sul ricorso proposto da Carmela Scarpinati, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice relatore Massimo Vari; Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 marzo 1993, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione siciliana, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale degli artt. 59 della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), "nella parte in cui subordinano il diritto alla pensione di riversibilita' del coniuge superstite alla condizione che il matrimonio sia durato almeno un anno"; Considerato che le disposizioni denunciate, limitatamente alle parole "purche' il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole, ancorche' postuma", sono gia' state dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza n. 162 del 1994; che, pertanto, la questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe va dichiarata manifestamente inammissibile.