ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli artt. 59 della
 legge  18  marzo  1968,  n.  313  (Riordinamento  della  legislazione
 pensionistica  di  guerra)  e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre
 1978, n. 915 (Testo unico delle  norme  in  materia  di  pensioni  di
 guerra),  promosso  con  ordinanza emessa il 5 marzo 1993 dalla Corte
 dei conti, sezione giurisdizionale  per  la  Regione  siciliana,  sul
 ricorso  proposto  da  Carmela  Scarpinati,  iscritta  al  n. 413 del
 registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 28, prima serie speciale, dell'anno 1995;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice
 relatore Massimo Vari;
   Ritenuto che, con ordinanza emessa il 5 marzo 1993,  la  Corte  dei
 conti,   sezione   giurisdizionale   per  la  Regione  siciliana,  ha
 sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29 e 31  della  Costituzione,
 questione  di  legittimita' costituzionale degli artt. 59 della legge
 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica
 di guerra) e 51, primo comma, del d.P.R. 23  dicembre  1978,  n.  915
 (Testo  unico  delle  norme in materia di pensioni di guerra), "nella
 parte in cui subordinano il diritto alla pensione  di  riversibilita'
 del  coniuge  superstite alla condizione che il matrimonio sia durato
 almeno un anno";
   Considerato che  le  disposizioni  denunciate,  limitatamente  alle
 parole  "purche'  il matrimonio sia durato non meno di un anno ovvero
 sia nata  prole,  ancorche'  postuma",  sono  gia'  state  dichiarate
 costituzionalmente illegittime con sentenza n. 162 del 1994;
     che, pertanto, la questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe
 va dichiarata manifestamente inammissibile.