ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel giudizio di legittimita' costituzionale  dell'art.  8,  comma  1,
 lettera  a-bis),  e comma 2-bis, del decreto-legge 19 settembre 1992,
 n. 384 (Misure urgenti in materia di  previdenza,  di  sanita'  e  di
 pubblico  impiego,  nonche'  disposizioni  fiscali),  convertito, con
 modificazioni, nella legge 14 novembre 1992,  n.  438,  promosso  con
 ordinanza  emessa  l'11 febbraio 1994 dalla Commissione tributaria di
 primo grado di Torino sul ricorso proposto da Roberto Castello contro
 l'Intendenza di finanza di Torino, iscritta al  n.  58  del  registro
 ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1995;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito nella camera di consiglio del  12  luglio  1995  il  Giudice
 relatore Massimo Vari;
    Ritenuto  che  la Commissione tributaria di primo grado di Torino,
 con ordinanza dell'11 febbraio 1994 (r.o. n. 58 del 1995), emessa nel
 corso di un giudizio  promosso  da  Roberto  Castello  nei  confronti
 dell'Amministrazione   finanziaria,   ha   sollevato   questione   di
 legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera  a-bis),  e
 comma  2-bis,  del  decreto-legge  19  settembre 1992, n. 384 (Misure
 urgenti in materia di previdenza, di sanita' e di  pubblico  impiego,
 nonche'  disposizioni  fiscali), convertito, con modificazioni, nella
 legge 14 novembre 1992, n. 438, in riferimento agli  artt.  3  e  53,
 primo comma, della Costituzione;
      che,  come  risulta dall'ordinanza stessa, il caso all'esame del
 giudice a quo concerne  la  richiesta  di  restituzione  della  somma
 versata per effetto delle disposizioni denunciate, che prevedono, per
 l'anno  1992,  un'imposizione  straordinaria  a  carico delle persone
 fisiche che possiedono motocicli di potenza superiore a 6  CV,  nella
 misura del quintuplo delle tasse automobilistiche erariali, regionali
 e relativa addizionale;
      che,  secondo  il  giudice remittente, le disposizioni stesse si
 porrebbero in contrasto con gli artt. 3  e  53,  primo  comma,  della
 Costituzione,  per  la loro irragionevolezza ed arbitrarieta', attesa
 la  manifesta  disparita'  di  trattamento  operata,  a   danno   dei
 possessori  di  motocicli  di  potenza fiscale superiore a 6 CV (beni
 sicuramente non di lusso), rispetto ad "altre categorie di beni quali
 le imbarcazioni da diporto con motore di lunghezza oltre 12 ed  entro
 15  metri,  nonche' per la disparita' di trattamento che deriva dalle
 modalita' di quantificazione dell'imposta stabilite dal  comma  2-bis
 del   citato   art.   8,   modalita'   che   colpiscono   in   misura
 proporzionalmente maggiore i possessori di motocicli";
      che e' intervenuto il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
 chiedendo che la questione venga dichiarata infondata;
    Considerato che la questione e' stata gia' esaminata  dalla  Corte
 che,  con  ordinanza  n.  475  del 1994, l'ha ritenuta manifestamente
 infondata,  in  quanto  e'  riservata   alla   discrezionalita'   del
 legislatore  la determinazione degli indici di capacita' contributiva
 e della conseguente entita' dell'onere tributario, salvo i  controlli
 di  legittimita'  sotto  il  profilo  della  palese  arbitrarieta'  e
 irrazionalita', che, nella specie, non possono reputarsi sussistenti;
      che, pertanto, la questione, in mancanza di profili e  argomenti
 nuovi,  atti  ad  indurre  in diverso avviso, deve anche questa volta
 dichiararsi manifestamente infondata;
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.