AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi n. 12, contro la Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del presidente pro-tempore per conflitto di attribuzioni riguardo alla deliberazione della giunta provinciale 13 marzo 1995, n. 1113 ed alla conseguente convenzione con la Camera di commercio, industria ed agricoltura di Bolzano per attivita' di consulenza e supporto tecnico amministrativo, stipulata il 2 maggio 1995 in mancanza del preventivo assenso del Governo previsto dall'art. 2, comma primo, lett. b) del d.P.R. 31 marzo 1994 recante atto di indirizzo e di coordinamento in materia di attivita' all'estero delle regioni e delle province autonome e comunque in violazione della competenza dello Stato in materia di politica estera, con riferimento all'art. 4 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 ed agli artt. 3 e 4 del citato d.P.R. 31 marzo 1994. L'esame della deliberazione e della convenzione in epigrafe consente di mettere in evidenza disposizioni che sono invasive della competenza statale ed elusive dei previsti controlli. Infatti, nonostante si cerchi di collocare (cfr. primo punto della premessa della delibera della giunta provinciale) l'iniziativa nel quadro delle attivita' previste dall'art. 4 del citato d.P.R. (rapporti con uffici, organismi e istituzioni comunitarie), la convenzione appare prioritariamente finalizzata a stabilire un fronte comune formato dalle province autonome di Trento e Bolzano e il Land Tirolo della Repubblica austriaca, rispetto agli organi comunitari, i cui reciproci rapporti non sarebbero in alcun modo riconducibili alle attivita' di incontro e contatto con enti stranieri omologhi finalizzate a scambi informativi sulle rispettive legislazioni o alla "conservazione del patrimonio culturale di origine" indicate dall'art. 2, comma primo, punto b), del d.P.R. 31 marzo 1994, quali attivita' che le regioni possono legittimamente espletare in ambito internazionale. L'intento di costituire una sede comune per uno stretto e continuo rapporto di collaborazione e per una comune linea politica tra le due province autonome e il Land Tirolo, si evince dal reiterato riferimento, in cinque punti su otto della premessa della delibera, al rapporto tra le tre amministrazioni. In particolare al punto 3, ove si prevede, testualmente, una piu' efficace partecipazione dei "tre Lander" alla politica comunitaria; al punto 4, ove si fa riferimento ad un impegno comune dei "tre governi regionali" a favorire ogni valida iniziativa per consentire un'adeguata presenza a Bruxelles; al punto 6, ove si rileva che con una "sede comune" le "tre istituzioni" possono seguire, in stretta collaborazione tra loro, lo sviluppo della politica comunitaria; al punto 7, ove si auspica l'apertura di una "finestra economica dei tre Lander" al punto 9, ove si ribadisce l'intento di pervenire ad una sempre piu' stretta collaborazione delle "tre regioni interessate". Infine al punto d) dell'art.1 della Convenzione, ove si prevede che il responsabile del servizio di rappresentanza a Bruxelles e' in stretto e continuo rapporto di collaborazione con i colleghi d'ufficio di Trento e di Innsbruck, allo scopo di creare, in un comune sforzo ed impegno, l'immagine di una "regione europea" Si ritiene, pertanto, che l'iniziativa della provincia di Bolzano trascenda i limiti - che si applicano anche alle regioni e province ad autonomia differenziata, come ha precisato la Corte costituzionale nelle sentenze n. 179/1987 e n. 425/1995 - posti dall'art. 4 e dall'art. 2, comma primo, lett. b) del d.P.R. del 31 marzo 1994 e violi il comma 2 del gia' citato art. 2 che prescrive, per l'espletamento delle attivita' indicate al punto b), la preventiva comunicazione al Governo, con tempestivita' e completezza d'informazione, delle iniziative che si intendono intraprendere, attraverso l'indicazione precisa e dettagliata del loro oggetto e dei documenti relativi ad accordi, protocolli, intese o atti similari eventualmente da sottoscrivere. La norma dispone che il controllo governativo e' finalizzato alla verifica della conformita' delle iniziative regionali con gli indirizzi politici generali dello Stato (non solo, quindi, con quelli di politica estera) e della riconducibilita' delle stesse nell'ambito della competenza regionale. La Corte costituzionale ha precisato in piu' occasioni (sentenze n. 179/1987; n. 472/1992; n. 204/1993 e n. 425/1995) che l'obbligo della preventiva comunicazione discende dal principio di leale cooperazione tra Stato e Regioni e che sussiste ogni qualvolta queste ultime si apprestino ad incontrare organi rappresentativi ed esteri. Si evidenzia, in proposito, che l'elusione del controllo governativo non riguarda soltanto l'approvazione e la stipula della Convenzione in esame, ma viene in un certo senso istituzionalizzata, poiche' l'iniziativa e' volta ad instaurare un rapporto di collaborazione continuativa con ente estero per la concertazione di un'azione comune da intraprendere direttamente nei confronti della Comunita' europea, attraverso una struttura unitaria. Verrebbe, cosi', sottratta al Governo la possibilita' di verificare la conformita' delle singole iniziative e dei singoli incontri tra le Amministrazioni Provinciali e il Land Tirolo, rispetto agli indirizzi di politica generale e alle sfere di competenza stabilite dall'ordinamento giuridico italiano, oltre che agli stessi interessi nazionali con i quali l'azione delle Province in ambito internazionale potrebbe finire per confliggere.