IL TRIBUNALE ORDINARIO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al
 n.  433/95  r.g.l.  promossa  dall'I.N.P.S.  rappresentato  e  difeso
 dall'avv.  Renato  Balta e dal dr. proc. Gaetano De Ruvo, appellante,
 contro Giordano Marilisa  rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Franco
 Musella  del  foro di Cuneo, appellata, e nei confronti del Ministero
 degli Affari Esteri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avv.ra dello
 Stato.
   Premesso:
     che Giordano Marilisa, con  ricorso  depositato  il  23  novembre
 1991, chiedeva al pretore di Alba, in funzione di giudice del lavoro,
 di  condannare  l'INPS  a  corrisponderle  l'indennita'  economica di
 maternita' ex  art.  17  legge  n.  1204/1971,  negatale  nella  fase
 amministrativa,  invocando, a sostegno della domanda, le disposizioni
 dell'art. 31, comma secondo, legge  n.  49/1987  -  Nuova  disciplina
 della  cooperazione  dell'Italia  con  i Paesi in via di sviluppo - e
 dell'art.  9  della  delibera  n.  52 del 10 luglio 1987 del Comitato
 direzionale della cooperazione allo sviluppo - Ministero degli affari
 esteri;
     che l'INPS, con memoria 7 febbraio 1992, si opponeva alla domanda
 sostenendo che la Giordano, quale volontaria in servizio civile,  era
 iscritta,  a carico della Direzione generale per la cooperazione allo
 sviluppo, alle assicurazioni per invalidita', vecchiaia e  superstiti
 nonche'   all'assicurazione   per   le  malattie  limitatamente  alle
 prestazioni sanitarie,  non  essendo  invece  prevista  la  copertura
 assicurativa per il rischio-maternita';
     che  il  Ministero  degli affari esteri, intervenendo in causa ai
 sensi dell'art. 107 c.p.c., quale  obbligato  alla  costituzione  del
 rapporto assicurativo previdenziale, eccepiva di avere adempiuto agli
 obblighi  di  natura  previdenziale  e  assistenziale esistenti a suo
 carico, che peraltro riguardavano esclusivamente lo stato di malattia
 o di impedimento del normale svolgimento delle funzioni relativamente
 al periodo di durata del contratto del volontario civile;
     che il pretore di Alba con sentenza in data  8  febbraio-3  marzo
 1995  condannava  l'INPS  a corrispondere alla Giordano la indennita'
 economica richiesta sulla base della considerazione che  il  Comitato
 direzionale per la cooperazione allo sviluppo, con delibera n. 52 del
 10  luglio  1987,  in  attuazione  del  disposto  del  secondo  comma
 dell'art. 31  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  aveva  definito  i
 contenuti  dei  contratti  di  cooperazione  tra  i  volontari  e  le
 organizzazioni  contraenti  secondo  uno  schema  di  contratto   che
 prevedeva  l'applicazione  della  legge  di  tutela della lavoratrice
 madre nel caso di gravidanza;
     che l'INPS, con  ricorso  a  questo  Tribunale,  sezione  lavoro,
 depositato  l'8  giugno  1995  impugnava  la decisione pretorile e ne
 chiedeva la totale riforma obiettando, da un lato, che la  disciplina
 della  legge  n.  38  del  1979, applicabile al contratto di servizio
 civile  volontario  stipulato  dalla  Giordano   con   la   Comunita'
 internazionale  volontari laici il 27 gennaio 1987 e registrato il 17
 febbraio   1987,   prevedeva   l'assicurazione   per   le    malattie
 limitatamente  alle  prestazioni sanitarie e, d'altro lato, che nello
 stesso senso disponeva la successiva legge del 26 febbraio  1987,  n.
 49,   peraltro  ritenuta  inapplicabile  al  caso  in  esame  perche'
 intervenuta dopo la stipulazione  del  contratto,  dovendosi  inoltre
 considerare irrilevante lo schema di contratto approvato dal Comitato
 direzionale con delibera n. 52 del 10 luglio 1987;
     che  la  Giordano,  costituendosi  in  questo  grado  con memoria
 difensiva depositata il 14 ottobre 1995, chiedeva in  via  principale
 la   reiezione   del  ricorso  dell'INPS,  ribadendo  la  tesi  della
 inadempienza  del   Ministero   degli   affari   esteri   all'obbligo
 assicurativo   scaturente   dalla   citata   delibera   del  Comitato
 direzionale e dell'illegittimo diniego dell'INPS alla  corresponsione
 dell'indennita'  di  malattia prevista dalla legge n. 1204/1971, e in
 via subordinata, sollevava questione di illegittimita' costituzionale
 dell'art. 31 legge n. 49 del 26 febbraio 1987  nonche'  dell'art.  34
 legge  n.  38  del  9 febbraio 1979 per violazione degli artt. 31 e 3
 della Costituzione;
     che il Ministero degli affari esteri con memoria 15  luglio  1995
 si  limitava  a chiedere la conferma della sentenza del pretore nella
 parte in cui riconosceva implicitamente l'estraneita' del Ministero;
     che  all'udienza  del  26  ottobre  1995  il  difensore dell'INPS
 eccepiva "il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in virtu'
 sia dell'art. 18 del contratto sottoscritto il 27  gennaio  1987  sia
 dell'art.   18 del contratto di cui alla delibera n. 52 del 10 luglio
 1987 del comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo";
   Vista la sentenza in data odierna con  la  quale  il  Tribunale  ha
 respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione.
   Ritenuto:
     che  la  Giordano  chiede  l'indennita'  economica  di maternita'
 prevista dall'art. 17 legge n. 1204/1971 per le lavoratrici  gestanti
 che,   all'inizio  del  periodo  di  astensione  obbligatoria,  siano
 disoccupate da non piu' di 60 giorni;
     che tale indennita' non puo' esserle riconosciuta  in  base  alle
 disposizioni   di   legge   relative  al  personale  in  servizio  di
 volontariato civile perche' ne' la legge 9 febbraio 1979, n. 38 (art.
 34) vigente al momento della stipulazione  del  contratto  di  lavoro
 della  Giordano,  ne'  la  legge  26  febbraio  1987, n. 49 (art. 31)
 emanata mentre il contratto di lavoro  era  in  corso,  prevedono  la
 copertura  assicurativa  della  maternita'  e  il conseguente obbligo
 contributivo;
     che la domanda della Giordano non puo' essere accolta neppure  in
 forza  della  clausola  n.  14  del  "contratto  di cooperazione allo
 sviluppo-volontario in servizio civile" allegato alla delibera n.  52
 del 10 luglio 1987 del Comitato direzionale per la cooperazione  allo
 sviluppo, al quale la legge n. 49/1987 (art.31, n. 2) aveva demandato
 il compito di definire i contenuti del contratto di cooperazione;
     che,  infatti,  la generica previsione della clausola secondo cui
 "in  caso  di  gravidanza  si  applica  la  legge  di  tutela   della
 lavoratrice-madre"   non   puo'   certo   essere   interpretata  come
 comprensiva del trattamento economico ove si consideri che lo  stesso
 art.  31,  n.  2  della  legge  n.  49/1987  limita  espressamente  e
 significativamente   l'assicurazione   malattia   alle    prestazioni
 sanitarie  per  cui sarebbe irrazionale e incongruo prevedere in caso
 di gravidanza una prestazione economica esclusa per la malattia;
     che inoltre la citata delibera n. 52 del comitato  direzionale  e
 l'allegato  schema  di  contratto  sono  atti  amministrativi che non
 possono superare il limite posto dall'art. 31 della legge n. 49/1987,
 senza contare che la delibera definisce i contenuti del contratto "da
 sottoscriversi" ed e' successiva alla  sottoscrizione  del  contratto
 della  Giordano  che  non  e'  stato  poi  integrato  o modificato in
 relazione al nuovo schema;
     che l'esclusione del trattamento economico di maternita'  per  le
 volontarie  in  servizio  civile  appare  in contrasto con i principi
 generali stabiliti dalla Costituzione all'art.  31  secondo  cui  "La
 Repubblica  agevola  con  misure  economiche  ... la formazione della
 famiglia ... " e "Protegge la maternita' ..., favorendo gli  istituti
 necessari  a tale scopo", configurando un preciso obbligo di speciale
 e ampia protezione per la funzione famigliare della donna  e  per  la
 maternita';
     che,  in  adempimento della volonta' del legislatore costituente,
 l'indennita' di maternita', prevista  dalla  legge  n.  1204  del  30
 dicembre  1971  per  le lavoratrici subordinate, e' stata estesa alle
 lavoratrici autonome con la legge 29 dicembre 1987,  n.  546  e  alle
 libere professioniste con la legge 11 dicembre 1990, n. 379;
     che  la suddetta esclusione dall'indennita' di cui all'art. 17 n.
 1204/1971 pone le "volontarie in servizio civile" in  serio  pericolo
 di  non  potere  continuare  a  sopperire  alle permanenti necessita'
 economiche nell'ultimo periodo di gravidanza e, piu' in generale,  fa
 mancare  la  tutela a quel valore della maternita' che invece secondo
 la  Costituzione   dovrebbe   essere   adeguatamente   protetto   dal
 legislatore;
     che  tale  carenza  viola  altresi' il dettato dell'art. 32 della
 Costituzione, secondo cui la Repubblica tutela la salute come diritto
 fondamentale  dell'individuo,  perche'   incide   negativamente   sul
 benessere  fisico  e  sull'equilibrio psichico della gestante che, in
 quanto tale, si trova in  una  condizione  del  tutto  particolare  e
 delicata;
     che    attesa    la    tutela   che   la   Costituzione   accorda
 incondizionatamente e indistintamente alla maternita'  e  considerata
 la  finalita'  sociale della indennita' di malattia non si giustifica
 il diverso e deteriore  trattamento  delle  "volontarie  in  servizio
 civile"  rispetto  alle  altre  lavoratrici,  subordinate,  autonome,
 libere professioniste;
     che, in ogni caso, le diversita' del  rapporto  di  lavoro  delle
 volontarie in servizio civile non sono certo tali da giustificare una
 cosi' rilevante differenza di trattamento, specie ove si consideri la
 delicatezza  e l'importanza del problema del trattamento economico in
 gravidanza;
     che la disparita' appare ancor piu'  irrazionale  in  riferimento
 alla  peculiare  condizione delle lavoratrici in discussione le quali
 non solo operano nell'ambito di una attivita' che persegue "obiettivi
 di solidarieta' tra i popoli", favorisce  il  progresso  economico  e
 sociale,  tecnico  e  culturale  dei "Paesi in via di sviluppo" e, in
 generale, ha finalita' altamente sociali e umanitarie (art. 1 e legge
 n. 38/1979 e art. 1 legge n. 49/1987) ma per di piu' assumono il loro
 impegno lavorativo "prescindendo da fini di  lucro  e  nella  ricerca
 prioritaria  dei  valori  della  solidarieta'  e  della  cooperazione
 internazionale";
     che pertanto appare  rilevante  ai  fini  della  decisione  della
 presente  causa  e  non  manifestamente  infondata, in relazione agli
 artt. 3, 31 e 32 della Costituzione,  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  34  della  legge  9  febbraio 1979 n. 38 e
 dell'art. 31 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 nelle parti  in  cui
 non  prevedono il trattamento economico di maternita' di cui all'art.
 17 legge 30 dicembre 1971, n.  1204  a  favore  delle  volontarie  in
 servizio civile.