LA CORTE DI APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di ricusazione del giudice per l'udienza preliminare - ufficio IX - presso il tribunale di Napoli, per incompatibilita' ai sensi dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p. a partecipare a detta udienza, avendo in precedenza applicato una misura cautelare coercitiva. F a t t o Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli faceva richiesta di rinvio a giudizio di Di Donato Giulio (+ 20), per il reato previsto dagli artt. 110, 81 cpv, 319-321 del c.p. Di Donato Giulio, avvisato della fissazione dell'udienza preliminare, depositava dichiarazione di ricusazione, tempestiva ed ammissibile, del g.u.p., per essere la stessa persona fisica che aveva gia' emesso a suo carico, nello stesso procedimento, un'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere (emessa peraltro ritenendo la sussistenza di esigenze cautelari pur essendo egli gia' detenuto a seguito di altra ordinanza applicativa di misura cautelare). Eccepiva l'incompatibilita' del giudice a partecipare all'udienza preliminare, ai sensi dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., quale ipotesi analoga a quella decisa con la sentenza della Corte costituzionale n. 432 del 6-15 settembre 1995, dichiarativa della incompatibilita' a partecipare al dibattimento del giudice per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare personale. In via subordinata alla invocata estensione dell'incompatibilita' al giudice per l'udienza preliminare, eccepiva l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare all'udienza preliminare, il giudice per le indagini preliminari che abbia adottato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell'imputato. D i r i t t o