IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  di rinvio degli atti alla
 Corte costituzionale.
   Letti  gli  atti  del  procedimento  n.  94/0003706  r.g.n.r.   nei
 confronti di:
     1)  Bosello  Vittorino,  nato  il  7  agosto 1966 a Camposampiero
 (Padova),  residente  a  Piombino   Dese   (Livorno),   elettivamente
 domiciliato  a Trebaseleghe (Padova), loc. Fossalta, via Cornaiola n.
 38 presso i genitori;
     2) Garbin Gianfranco, nato il 12 luglio 1944 a Oderzo  (Treviso),
 residente a Treviso, Borgo Venezia n. 23;
     3) Bonaldo Maria Carla, nata il 6 febbraio 1945 a Roma, residente
 a  Treviso,  Borgo  Venezia  n.  23, imputati dei reati p. e p. dagli
 artt. 81 - 648 c.p. ed altri;
   Premesso in fatto che con istanze  tempestivamente  (per  cio'  che
 concerne Garbin Gianfranco e Bonaldo Maria Carla) depositate rispetto
 alla notifica del decreto di citazione a giudizio, tutti gli imputati
 su  indicati  richiedevano  l'abbreviazione  del  rito  ottenendo  il
 consenso del pubblico ministero  ex  art.  556,  secondo  comma,  del
 c.p.p.  e che, dopo alcuni rinvii, il processo veniva infine chiamato
 all'udienza camerale del 9 novembre 1995;
   Premesso altresi' che la scrivente assegnataria del fascicolo  gia'
 aveva  adottato  ordinanze di custodia cautelare sia nei confronti di
 Bosello Vittorino (7 marzo 1994) sia di Garbin Gianfranco  e  Bonaldo
 Maria  Carla (15 marzo 1994), per i medesimi fatti per i quali ora vi
 e' richiesta e consenso del giudizio abbreviato;
   Vista l'istanza presentata alla detta  udienza  dai  difensori  che
 chiedono  di  promuovere  giudizio  di  costituzionalita'  sul  punto
 partecipazione  al  giudizio  del  g.i.p.  che  abbia  emesso  misura
 cautelare  nei  confronti  dell'imputato,  istanza  cui  il  pubblico
 ministero si opponeva;
                             O s s e r v a
   La  proposta  questione  di  costituzionalita'  risulta  certamente
 rilevante   attenendo  ai  requisiti  di  capacita'  del  giudice  ed
 influendo,  quindi,  sulla   corretta   costituzione   del   rapporto
 processuale,  la  cui  inosservanza  comporta  nullita'  assoluta  ed
 insanabile del processo rilevabile d'ufficio  ai  sensi  degli  artt.
 178, lett. a), e 179, primo comma del c.p.p.
   Al   contempo,   peraltro,   l'eccezione  pare  non  manifestamente
 infondata soprattutto in considerazione della  piu'  recente  lettura
 della  norma  dell'art.  34,  secondo  comma,  del c.p.p. ad opera di
 questa Corte  (sent.  6/15  settembre  1995,  n.  432),  dichiarativa
 dell'illegittimita'  costituzionale della citata disposizione laddove
 non  prevedeva   l'imcompatibilita'   a   partecipare   al   giudizio
 dibattimentale  del  giudice  per  le  indagini preliminari che abbia
 applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato.
   Pure  nella  fattispecie,  infatti,  ed  anzi  in  modo  ancor piu'
 accentuato,  si  rinvengono  quegli   astratti   rischi   di   natura
 psicologica  connessi  ad un condizionamento della decisione nascente
 dalla c.d. "forza della prevenzione" per l'ovvia necessita'  (dettata
 innanzitutto  da  ragioni  di coerenza) di mantenere il giudizio gia'
 espresso; e di natura logica essendo giuridicamente dipendenti  dalla
 pregressa  valutazione  contenutistica  dei  risultati delle indagini
 preliminari ai fini dell'adozione della misura  cautelare  personale,
 si'  da  formulare  un giudizio prognostico, sia pur allo stato degli
 atti, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di  colpevolezza  e
 alla  contestuale non applicabilita' di cause di proscioglimento o di
 estinzione del reato o della pena ex art.  273 c.p.p.
   Non vi e' dubbio, infatti, che l'adozione di una cautela  personale
 implichi  un'anticipazione  di giudizio che assume notevole pregnanza
 in sede di rito abbreviato, ove gli elementi allora utilizzati  sotto
 l'aspetto  indiziario  vengono  in  seguito apprezzati come "prova" a
 tutti gli effetti (artt. 440, primo comma, e 562,  primo  comma,  del
 c.p.p.),  non  potendosi astrattamente escludere che l'adozione della
 misura sia avvenuta al termine delle indagini preliminari, si' che il
 giudizio abbreviato diventa,  come  appunto  nel  caso,  rinnovazione
 della valutazione sui medesimi dati fattuali.
   Cio'  in  apparente contrasto con la ratio dell'art. 34 del c.p.p.,
 qual ridisegnato dai molteplici  interventi  ampliativi  della  Corte
 costituzionale, secondo cui non puo' partecipare al giudizio chiunque
 abbia gia' espresso una valutazione nel merito del suo oggetto idonea
 a determinare un "pregiudizio" che possa minare l'imparzialita' della
 decisione finale, in ossequio ai piu' alti principi posti dagli artt.
 3,  primo  comma,  e  24,  secondo  comma,  Cost.  che  impongono  un
 trattamento ugualitario, sereno ed imparziale  del  giudicando  e  il
 pieno rispetto del suo diritto di difesa nell'ambito del c.d. "giusto
 processo".
   Rispetto  a  detti  parametri  si  invoca  pertanto  il giudizio di
 costituzionalita' della norma in questione.