IL PRETORE
   Sciogliendo la riserva e letti gli atti di causa;
   Rilevato  che  l'istante  Parisi  Carmelina, con atto di citazione,
 notificato il 3 luglio 1995, assunto come proposto nei  confronti  di
 Volpe  Salute  Esterina  ai  sensi  degli  artt. 1206 e 1207 c.c., ha
 richiesto a questo pretore, sul presupposto della stipulazione tra le
 parti di atto di donazione sottoposto a condizione in data 18  agosto
 1992,  che  venisse  dato  atto  della  validita'  dell'offerta reale
 operata da essa attrice per l'adempimento  dell'obbligazione  assunta
 con  l'atto  di  liberalita' indicato, rifiutata dalla Volpe, incorsa
 nella  fattispecie  di  cui  all'art.  1206  c.c.,  e   che,   previo
 accertamento  mediante  visita  da  parte  di assistente sociale e di
 c.t.u. che comprovasse in modo obiettivo la fondatezza del rifiuto da
 parte della medesima Volpe, essa istante venisse dichiarata  liberata
 dalle  obbligazioni  scaturenti  dal  richiamato  atto  di  donazione
 allegato;
   Constatato  che  la  convenuta,  ritualmente  costituitasi  con  il
 deposito  di  comparsa di risposta, ha insistito per il rigetto della
 domanda  giudiziale  avanzata  nell'interesse  di  Parisi  Carmelina,
 eccependo, peraltro, in particolare, l'inammissibilita' del richiesto
 atto di ispezione preventiva sulla sua persona.
   Considerato  che,  con apposito ricorso incidentale depositato l'11
 luglio 1995, il procuratore dell'attrice, richiamando gli artt. 696 e
 segg. c.p.c. in relazione all'art. 699 c.p.c., ha  instato  affinche'
 venisse  disposto,  con  urgenza,  accertamento tecnico medico-legale
 volto ad accertare lo stato biopsichico della Volpe.
   Rilevato  che  il  procuratore   della   controparte,   una   volta
 stabilitosi   il   contaddittorio   anche   sulla  formulata  istanza
 incidentale, ha reiterato l'eccezione di inammissibilita',  adducendo
 che   l'art.   696,  comma  primo,  c.p.c.  espressamente  limita  la
 possibilita' di disporre l'accertamento tecnico preventivo alle  sole
 ipotesi  in cui debba verificarsi lo stato dei luoghi o la qualita' o
 la condizione di cose, ammettendolo, quindi in limiti piu'  ristretti
 rispetto  a  quanto  puo' accadere nel giudizio a cognizione piena ed
 escludendolo nel caso di accertamento sulle persone;
   Considerato, pero', che lo stesso difensore ha chiarito che, ora, a
 seguito della sentenza della  Corte  costituzionale  dal  22  ottobre
 1990,  n. 471, l'accertamento tecnico deve ritenersi ammissibile, con
 riferimento alle persone, solo sulla persona dell'istante,  invocando
 il  rigetto della richiesta avverta per la derivante inammissibilita'
 degli atti di ispezione preventiva sulla persona oltre tali limiti;
   Opinato che, in effetti,  la  Corte  costituzionale,  in  un  primo
 momento chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimita' dello
 stesso  art.  696,  comma  primo,  c.p.c.  (cui  deve  correlarsi  il
 disposto, di accertamento tecnico in corso di giudizio, come azionato
 nella fattispecie di cui trattasi),  nella  parte  in  cui  escludeva
 l'ammissibilita'    dell'accertamento    tecnico   e   dell'ispezione
 giudiziale per la verifica dello stato, condizione o  qualita'  della
 persona  umana  (sollevata  in relazione ad una fattispecie in cui il
 datore di lavoro chiedeva di sottoporre il lavoratore ad accertamento
 tecnico), l'aveva dichiarata inammissibile, per difetto di  rilevanza
 (Corte costituzionale, 30 gennaio 1986, n. 18);
   Rilevato che con la menzionata pronuncia n. 471 del 1990 il giudice
 delle   leggi,   nell'accogliere   l'incidente  di  costituzionalita'
 proveniente da Tribunale di Catania (ord. 13  marzo  1990)  correlato
 alla supposta violazione del parametro di cui all'art. 24 della carta
 fondamentale  - ed escludendo che esso fosse analogo a quello posto a
 fondamento della pregressa sentenza di inammissibilita' - ha ritenuto
 la illegittimita' costituzionale del citato art. 696 c.p.c. nei sensi
 innanzi specificati, argomentando sulla scorta del dato in virtu' del
 quale la previsione degli atti coercitivi di ispezione  personale  ex
 art.  13,  comma  secondo,  della  Costituzione,  eseguibili  solo su
 provvedimento motivato dell'autorita' giudiziaria e nei soli  casi  e
 nei  modi  previsti  dalla  legge,  non  esclude atti di accertamento
 preventivo volontariamente richiesti dalla persona sul proprio  corpo
 nell'ambito di un procedimento civile;
   Considerato,  invero,  che,  alla  stregua anche degli insegnamenti
 espressi da autorevole dottrina, nelle due fattispecie sottoposte  al
 vaglio   della   Corte  costituzionale  e'  venuta,  in  effetti,  in
 considerazione, in un primo momento, la liberta' del  soggetto  umano
 di  disporre del proprio corpo nel suo aspetto "passivo" (intesa come
 liberta' "da") e, in un successivo momento (quando  la  questione  e'
 stata  accolta), al stessa liberta' ma riferita alla sua connotazione
 "attiva" (qualificata come liberta' "di");
   Opinato che la  stessa  dottrina  ha  qualificato  i  due  indicati
 aspetti   come  tra  loro  interconnessi  e  costituenti  globalmente
 l'oggetto della liberta' di cui trattasi, pur  conservando  essi  una
 certa  autonomia  logica  e concettuale, nel senso che la liberta' di
 disporre del proprio corpo nel suo aspetto  attivo  coincide  con  il
 diritto  del  singolo  di  decidere  liberamente e volontariamente in
 ordine ad attivita' che coinvolgono in qualche misura il  suo  corpo,
 mentre  l'aspetto  passivo  afferente alla stessa liberta' investe il
 diritto del soggetto a non subire, contro la sua  volonta',  atti  od
 interventi  sul  proprio  corpo  ad  opera  di  terzi  e  di opporsi,
 pertanto,  a  che  altri  decidano  in  merito  all'effettuazione  di
 interventi o di trattamenti sul proprio corpo;
   Constatato   che  la  Corte  costituzionale,  con  la  sentenza  n.
 481/1990, si e'  determinata  nell'accoglimento  della  questione  di
 costituzionalita'   perche'   -   come   hanno  precisato  autorevoli
 orientamenti  teorici  -  ella,  involgendo  la  questione   medesima
 l'aspetto  della  c.d.  liberta' dal lato attivo (essendo il soggetto
 stesso  a  chiedere  l'ispezione  sul  proprio  corpo),   ha   potuto
 perseguire    contestualmente    la    tutela   della   liberta'   di
 autodeterminazione e dell'esercizio del  diritto  di  difesa,  valori
 primari non collocantisi in una posizione di contrapposizione, bensi'
 incanalantisi nella stessa direzione;
   Rilevato,  pero',  che  proprio  la dottrina piu' acuta, sulla base
 delle argomentazioni contenute nella pronuncia da ultimo  richiamata,
 ha puntualizzato che con essa e' stato, comunque, superato l'ostacolo
 di ordine generale contemplato nella precedente statuizione del 1986,
 laddove si era esclusa in assoluto la possibilita' di assoggettare il
 corpo  umano  ad  ispezione giudiziale, ragion per cui, trovandosi di
 fronte ad un conflitto tra due valori (quali, appunto,  quelli  della
 liberta'  di  autodeterminazione  e  del  diritto di difesa) entrambi
 tutelati e garantiti a livello costituzionale,  di  regola  la  Corte
 costituzionale   viene   chiamata   a  procedere,  ad  una  sorta  di
 bilanciamento  tra  i   valori   medesimi,   da   operarsi   mediante
 un'attivita'  di  controllo  delle  scelte  compiute  in  merito  dal
 legislatore,    ricorrendo    al    fondamentale     canone     della
 "ragionevolezza",  che  dovrebbe essere il punto di riferimento guida
 nell'esercizio della stessa funzione legislativa;
   Rilevato che, nella fattispecie dedotta in giudizio  -  loddove  il
 procuratore  dell'attrice ha invocato l'esperimento dell'accertamento
 tecnico  sulla  persona  della  convenuta  -  viene  a  prospettarsi,
 rimanendo  coinvolto l'aspetto passivo della liberta' di disporre del
 proprio corpo, proprio una situazione di antitesi tra i due riportati
 valori costituzionalmente protetti, onde si impone - secondo l'avviso
 della migliore dottrina - appunto  il  ricorso  ad  un'operazione  di
 bilanciamento  nei  sensi  appena  indicati,  che,  in relazione alla
 salvaguardia del fondamentale principio dell'accertamento pieno della
 verita' processuale, non puo' prescindere  dall'esistenza,  come  nel
 caso  in  esame,  di controinteressati, nell'ottica di garantire, nel
 processo, il principio della "parita' delle armi" tra  le  parti,  il
 quale,  se  non  adeguatamente  tutelato,  implica una violazione del
 principio della salvaguardia del diritto di agire in  giudizio  e  di
 quello  dell'esercizio  del  diritto  di  difesa, che trovano il loro
 referente nell'art. 24 della Costituzione;
   Considerato che, pertanto, ove  non  si  procedesse  alla  riferita
 attivita' di bilanciamento tra gli evidenziati contrapposti valori, -
 nel  senso  di  garantire  l'esperibilita'  dell'accertamento tecnico
 anche sulla persona della  controparte  rispetto  a  quella  istante,
 sempre  che  la  prima  vi  consenta  (in  tal  modo  riconducendo la
 previsione di cui all'art. 696 c.p.c. nell'alveo della compatibilita'
 con l'art.  13, comma secondo, della Costituzione, purche'  il  mezzo
 istruttorio  venga  assunto  nel  rispetto  di  modalita'  anche esse
 compatibili con la dignita'  della  figura  umana,  in  relazione  al
 disposto  di  cui all'art.  32, comma secondo, della Costituzione), -
 ne conseguirebbe una lesione dei precisati principi  contemplati  nei
 primi  due  commi  del  cit.  art.    24 della Costituzione, i quali,
 dunque, risultano in  concreto  aggrediti  e  violati  nella  vicenda
 sottoposta  al  vaglio di questo giudicante sulla scorta dell'attuale
 struttura della norma di riferimento ex art. 696 c.p.c.  (anche  alla
 stregua  della  rivisitazione  compiuta  con la piu' volte richiamata
 pronuncia n. 471/1990);
   Rilevato, pertanto, che la questione di legittimita' costituzionale
 sollevata in questa sede d'ufficio in relazione all'art.  696,  comma
 primo,  c.p.c. nella parte in cui non consente di disporre, altresi',
 accertamento tecnico  o  ispezione  giudiziale  sulla  persona  della
 controparte  rispetto  a  quella  richiedente,  qualora  la  prima vi
 consenta, si profila, per le complessive  ragioni  innanzi  spiegate,
 non manifestamente infondata, in relazione all'art. 24, comma primo e
 secondo, Costituzione;
   Considerato,  inolre,  che  la  stessa questione incidentale appare
 chiaramente rilevante nel presente giudizio poiche' dalla risoluzione
 di essa - in virtu' di un rapporto di antecedenza logico-giuridica  -
 dipende  la  stessa ammissibilita' dell'istanza, proposta in corso di
 giudizio, di  accertamento  tecnico  sulla  persona  della  convenuta
 avanzata nell'interesse dell'attrice, allo stato esclusa sulla scorta
 della  formulazione  testuale  del  disposto di cui al cit. art. 696,
 comma primo, c.p.c.,  avendo  fondato  la  stessa  convenuta  la  sua
 difesa,  in  merito,  proprio  sullo  sbarramento normativo indicato,
 senza,  peraltro,  trascurare  la circostanza che la Volpe non ha, in
 ogni caso, frapposto a priori la sua  indisponibilita'  a  sottoporsi
 all'accertamento  tecnico  medico richiesto nei suoi riguardi (e cio'
 pare confortato dalla circostanza che ella tende, invece,  a  provare
 il  pieno  possesso  delle  sue  facolta' psico-intellettive, come ha
 inteso  addurre  con  la  produzione  di   accertamenti   diagnostici
 stragiudiziali);
   Osservato  che,  in  dipendenza  del  promuovimento  della presente
 questione consegue la necessita' dell'assolvimento degli  adempimenti
 che  saranno  meglio  specificati  in  parte  dispositiva, nonche' la
 declaratoria di sospensione del presente  giudizio,  ai  sensi  degli
 artt. 295 c.p.c.  e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.