IL PRETORE Sciogliendo la riserva e letti gli atti di causa; Rilevato che l'istante Parisi Carmelina, con atto di citazione, notificato il 3 luglio 1995, assunto come proposto nei confronti di Volpe Salute Esterina ai sensi degli artt. 1206 e 1207 c.c., ha richiesto a questo pretore, sul presupposto della stipulazione tra le parti di atto di donazione sottoposto a condizione in data 18 agosto 1992, che venisse dato atto della validita' dell'offerta reale operata da essa attrice per l'adempimento dell'obbligazione assunta con l'atto di liberalita' indicato, rifiutata dalla Volpe, incorsa nella fattispecie di cui all'art. 1206 c.c., e che, previo accertamento mediante visita da parte di assistente sociale e di c.t.u. che comprovasse in modo obiettivo la fondatezza del rifiuto da parte della medesima Volpe, essa istante venisse dichiarata liberata dalle obbligazioni scaturenti dal richiamato atto di donazione allegato; Constatato che la convenuta, ritualmente costituitasi con il deposito di comparsa di risposta, ha insistito per il rigetto della domanda giudiziale avanzata nell'interesse di Parisi Carmelina, eccependo, peraltro, in particolare, l'inammissibilita' del richiesto atto di ispezione preventiva sulla sua persona. Considerato che, con apposito ricorso incidentale depositato l'11 luglio 1995, il procuratore dell'attrice, richiamando gli artt. 696 e segg. c.p.c. in relazione all'art. 699 c.p.c., ha instato affinche' venisse disposto, con urgenza, accertamento tecnico medico-legale volto ad accertare lo stato biopsichico della Volpe. Rilevato che il procuratore della controparte, una volta stabilitosi il contaddittorio anche sulla formulata istanza incidentale, ha reiterato l'eccezione di inammissibilita', adducendo che l'art. 696, comma primo, c.p.c. espressamente limita la possibilita' di disporre l'accertamento tecnico preventivo alle sole ipotesi in cui debba verificarsi lo stato dei luoghi o la qualita' o la condizione di cose, ammettendolo, quindi in limiti piu' ristretti rispetto a quanto puo' accadere nel giudizio a cognizione piena ed escludendolo nel caso di accertamento sulle persone; Considerato, pero', che lo stesso difensore ha chiarito che, ora, a seguito della sentenza della Corte costituzionale dal 22 ottobre 1990, n. 471, l'accertamento tecnico deve ritenersi ammissibile, con riferimento alle persone, solo sulla persona dell'istante, invocando il rigetto della richiesta avverta per la derivante inammissibilita' degli atti di ispezione preventiva sulla persona oltre tali limiti; Opinato che, in effetti, la Corte costituzionale, in un primo momento chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimita' dello stesso art. 696, comma primo, c.p.c. (cui deve correlarsi il disposto, di accertamento tecnico in corso di giudizio, come azionato nella fattispecie di cui trattasi), nella parte in cui escludeva l'ammissibilita' dell'accertamento tecnico e dell'ispezione giudiziale per la verifica dello stato, condizione o qualita' della persona umana (sollevata in relazione ad una fattispecie in cui il datore di lavoro chiedeva di sottoporre il lavoratore ad accertamento tecnico), l'aveva dichiarata inammissibile, per difetto di rilevanza (Corte costituzionale, 30 gennaio 1986, n. 18); Rilevato che con la menzionata pronuncia n. 471 del 1990 il giudice delle leggi, nell'accogliere l'incidente di costituzionalita' proveniente da Tribunale di Catania (ord. 13 marzo 1990) correlato alla supposta violazione del parametro di cui all'art. 24 della carta fondamentale - ed escludendo che esso fosse analogo a quello posto a fondamento della pregressa sentenza di inammissibilita' - ha ritenuto la illegittimita' costituzionale del citato art. 696 c.p.c. nei sensi innanzi specificati, argomentando sulla scorta del dato in virtu' del quale la previsione degli atti coercitivi di ispezione personale ex art. 13, comma secondo, della Costituzione, eseguibili solo su provvedimento motivato dell'autorita' giudiziaria e nei soli casi e nei modi previsti dalla legge, non esclude atti di accertamento preventivo volontariamente richiesti dalla persona sul proprio corpo nell'ambito di un procedimento civile; Considerato, invero, che, alla stregua anche degli insegnamenti espressi da autorevole dottrina, nelle due fattispecie sottoposte al vaglio della Corte costituzionale e' venuta, in effetti, in considerazione, in un primo momento, la liberta' del soggetto umano di disporre del proprio corpo nel suo aspetto "passivo" (intesa come liberta' "da") e, in un successivo momento (quando la questione e' stata accolta), al stessa liberta' ma riferita alla sua connotazione "attiva" (qualificata come liberta' "di"); Opinato che la stessa dottrina ha qualificato i due indicati aspetti come tra loro interconnessi e costituenti globalmente l'oggetto della liberta' di cui trattasi, pur conservando essi una certa autonomia logica e concettuale, nel senso che la liberta' di disporre del proprio corpo nel suo aspetto attivo coincide con il diritto del singolo di decidere liberamente e volontariamente in ordine ad attivita' che coinvolgono in qualche misura il suo corpo, mentre l'aspetto passivo afferente alla stessa liberta' investe il diritto del soggetto a non subire, contro la sua volonta', atti od interventi sul proprio corpo ad opera di terzi e di opporsi, pertanto, a che altri decidano in merito all'effettuazione di interventi o di trattamenti sul proprio corpo; Constatato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 481/1990, si e' determinata nell'accoglimento della questione di costituzionalita' perche' - come hanno precisato autorevoli orientamenti teorici - ella, involgendo la questione medesima l'aspetto della c.d. liberta' dal lato attivo (essendo il soggetto stesso a chiedere l'ispezione sul proprio corpo), ha potuto perseguire contestualmente la tutela della liberta' di autodeterminazione e dell'esercizio del diritto di difesa, valori primari non collocantisi in una posizione di contrapposizione, bensi' incanalantisi nella stessa direzione; Rilevato, pero', che proprio la dottrina piu' acuta, sulla base delle argomentazioni contenute nella pronuncia da ultimo richiamata, ha puntualizzato che con essa e' stato, comunque, superato l'ostacolo di ordine generale contemplato nella precedente statuizione del 1986, laddove si era esclusa in assoluto la possibilita' di assoggettare il corpo umano ad ispezione giudiziale, ragion per cui, trovandosi di fronte ad un conflitto tra due valori (quali, appunto, quelli della liberta' di autodeterminazione e del diritto di difesa) entrambi tutelati e garantiti a livello costituzionale, di regola la Corte costituzionale viene chiamata a procedere, ad una sorta di bilanciamento tra i valori medesimi, da operarsi mediante un'attivita' di controllo delle scelte compiute in merito dal legislatore, ricorrendo al fondamentale canone della "ragionevolezza", che dovrebbe essere il punto di riferimento guida nell'esercizio della stessa funzione legislativa; Rilevato che, nella fattispecie dedotta in giudizio - loddove il procuratore dell'attrice ha invocato l'esperimento dell'accertamento tecnico sulla persona della convenuta - viene a prospettarsi, rimanendo coinvolto l'aspetto passivo della liberta' di disporre del proprio corpo, proprio una situazione di antitesi tra i due riportati valori costituzionalmente protetti, onde si impone - secondo l'avviso della migliore dottrina - appunto il ricorso ad un'operazione di bilanciamento nei sensi appena indicati, che, in relazione alla salvaguardia del fondamentale principio dell'accertamento pieno della verita' processuale, non puo' prescindere dall'esistenza, come nel caso in esame, di controinteressati, nell'ottica di garantire, nel processo, il principio della "parita' delle armi" tra le parti, il quale, se non adeguatamente tutelato, implica una violazione del principio della salvaguardia del diritto di agire in giudizio e di quello dell'esercizio del diritto di difesa, che trovano il loro referente nell'art. 24 della Costituzione; Considerato che, pertanto, ove non si procedesse alla riferita attivita' di bilanciamento tra gli evidenziati contrapposti valori, - nel senso di garantire l'esperibilita' dell'accertamento tecnico anche sulla persona della controparte rispetto a quella istante, sempre che la prima vi consenta (in tal modo riconducendo la previsione di cui all'art. 696 c.p.c. nell'alveo della compatibilita' con l'art. 13, comma secondo, della Costituzione, purche' il mezzo istruttorio venga assunto nel rispetto di modalita' anche esse compatibili con la dignita' della figura umana, in relazione al disposto di cui all'art. 32, comma secondo, della Costituzione), - ne conseguirebbe una lesione dei precisati principi contemplati nei primi due commi del cit. art. 24 della Costituzione, i quali, dunque, risultano in concreto aggrediti e violati nella vicenda sottoposta al vaglio di questo giudicante sulla scorta dell'attuale struttura della norma di riferimento ex art. 696 c.p.c. (anche alla stregua della rivisitazione compiuta con la piu' volte richiamata pronuncia n. 471/1990); Rilevato, pertanto, che la questione di legittimita' costituzionale sollevata in questa sede d'ufficio in relazione all'art. 696, comma primo, c.p.c. nella parte in cui non consente di disporre, altresi', accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona della controparte rispetto a quella richiedente, qualora la prima vi consenta, si profila, per le complessive ragioni innanzi spiegate, non manifestamente infondata, in relazione all'art. 24, comma primo e secondo, Costituzione; Considerato, inolre, che la stessa questione incidentale appare chiaramente rilevante nel presente giudizio poiche' dalla risoluzione di essa - in virtu' di un rapporto di antecedenza logico-giuridica - dipende la stessa ammissibilita' dell'istanza, proposta in corso di giudizio, di accertamento tecnico sulla persona della convenuta avanzata nell'interesse dell'attrice, allo stato esclusa sulla scorta della formulazione testuale del disposto di cui al cit. art. 696, comma primo, c.p.c., avendo fondato la stessa convenuta la sua difesa, in merito, proprio sullo sbarramento normativo indicato, senza, peraltro, trascurare la circostanza che la Volpe non ha, in ogni caso, frapposto a priori la sua indisponibilita' a sottoporsi all'accertamento tecnico medico richiesto nei suoi riguardi (e cio' pare confortato dalla circostanza che ella tende, invece, a provare il pieno possesso delle sue facolta' psico-intellettive, come ha inteso addurre con la produzione di accertamenti diagnostici stragiudiziali); Osservato che, in dipendenza del promuovimento della presente questione consegue la necessita' dell'assolvimento degli adempimenti che saranno meglio specificati in parte dispositiva, nonche' la declaratoria di sospensione del presente giudizio, ai sensi degli artt. 295 c.p.c. e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.