Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento penale contro Saltini Alfonso. Premesso in fatto che l'imputato, nato nel 1907, tratto a giudizio con decreto di citazione del p.m. ex art. 555 ritualmente notificatogli, non e' comparso ne' all'udienza originariamente fissata per il dibattimento, ne' a quelle successive, adducendo tramite il difensore e documentando con certificato medico, di essere nell'assoluta impossibilita' di comparire per ragioni di salute; che, persistendo dubbi sull'effettiva gravita' dello stato morboso il pretore alla scorsa udienza disponeva perizia sulle condizioni fisiche dell'imputato; che ai quesiti postigli il perito medico-legale dott. Roberto Rossetti ha risposto con le conclusioni che di seguito si riportano: "Saltini Alfonso e' affetto da grave cardiomiopatia dilatativa con iniziale insufficienza mitro-aortica in labile compenso di circolo in portatore di peace maker; le attuale condizioni dello stesso non consentono che possa essere in grado di presenziare a seduta in aula del palazzo di giustizia ancorche' assistito da personale specializzato (medico e infermieristico, N.d.E.); tale condizione, essendo irreversibile e evolutiva, consente di ritenere che nel futuro il medesimo non possa presenziare in aula". In diritto il pretore osserva che nella fattispecie si profila una situazione paradossale, in cui il dibattimento non potra' mai essere aperto ne' tanto meno definito con sentenza, in quanto le condizioni fisiche dell'imputato non consentiranno di dichiararne la contumacia ne' oggi, ne' mai, ma d'altro canto il giudice non puo' ne' sospendere il giudizio, ne' restituire gli atti al p.m., ne' procedere ad alcuna attivita' dibattimentale, ed e' puro tenuto - per la generale previsione del codice vigente - a fissare udienza di proseguimento a data fissa; che anche l'avvenuta costituzione di parte civile appare priva di qualunque possibile esito e alternativa; che tale situazione di "stallo" processule appare del tutto anomale e irragionevole, in quanto sacrifica in toto sia il principio dell'obbligatorieta' dell'azione penale, sia quello di eguaglianza, sotto l'aspetto della diversa (e ad avviso del giudicante piu' equilibrata) soluzione data al caso affine dell'imputato affetto da vizio di mente che non ne consenta la cosciente partecipazione al processo, in cui e' consentita, invece, una limitata, ma non secondaria, assunzione delle prove ex art. 70, comma secondo, c.p.p. con decisione all'esito se favorevole all'imputato.