IL  GIUDICE  PER  LE  INDAGINI  PRELIMINARI
   Ha pronunciato la seguente  ordinanza  all'udienza  preliminare  in
 data 2 novembre 1995 nel procedimento penale nei confronti di:
     1)  Barberini  Luca  nato  a  Grosseto il 28 novembre 1964 ed ivi
 residente via Lago di Garda n. 36, detenuto assente, arrestato il  21
 aprile  1995  e detenuto a Grosseto - agli arresti domiciliari dall'8
 luglio  1995  -  28  novembre  1995   revoca   arresti   domiciliari,
 riarrestato il 29 novembre 1995 e detenuto a Grosseto;
     2)  Baccetti Antonio nato a Grosseto il 26 marzo 1954 e residente
 in  Roccastrada  fraz.  Sassofortino,  via  della  Sorgente  n.  7  -
 elettivamente  domiciliato  presso  la  Comunita'  C.A.S.T. di Spello
 (Perugia), non comparso, arrestato il  13  aprile  1995  -  r.l.  con
 obblighi in data 12 giugno 1995;
     3)  Buccelli  Solange  nata a Roccastrada il 2 maggio 1972 ed ivi
 residente fraz. Sticciano Scalo - elettivamente domiciliata presso la
 Comunita' Vallerotana di Grosseto arrestata il 13 aprile 1995 -  r.l.
 con obblighi in data 5 giugno 1995, non comparsa.
   Imputati:
     Barberini Luca:
      A)  del  delitto  p.  e  p.  dall'art. 73, primo comma, d.P.R. 9
 ottobre 1990 n. 309, per  avere  illecitamente  detenuto  a  fini  di
 vendita  a  terzi  g.  0,447  di eroina adulterata, gia' suddivisa in
 quattro dosi, una delle quali  era  intento  a  vendere  a  Birigazzi
 Stefano all'atto dell'intervento della Polizia. Accertato in Grosseto
 il 1 aprile 1995;
      B)  del  delitto  p.  e p. dall'art. 368 c.p., per avere - nella
 redazione  dinanzi  alla   polizia   giudiziaria   del   verbale   di
 individuazione  fotografica di colui che gli aveva ceduto l'eroina di
 cui al  capo  che  precede  -  falsamente  accusato,  riconoscendolo,
 Mattoussi Belgacem Ben Jaafar, di essere stato l'autore dell'illecita
 cessione  dello  stupefacente.  In  Grosseto il 6 aprile 1995; Con la
 recidiva reiterata infraquinquennale, specifica quanto al capo A);
     Baccetti Antonio e Buccelli Solange:
      C) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73,  primo
 comma, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per avere - in concorso fra loro
 e  con  piu'  azioni  esecutive  di  un  medesimo disegno criminoso -
 illecitamente ceduto a Barberini Luca un quantitativo  imprecisato  e
 comunque  non  inferiore  a  g.  0,447  di  eroina  adulterata,  gia'
 suddivisa in dosi; nonche' per avere illecitamente detenuto  anche  a
 fini  di  vendita  a  terzi g. 1,7945 di eroina adulterata e diluita,
 gia' suddivisa in diciassette  confezioni  analoghe  a  quelle  sopra
 dette.  Accertato in territorio di Grosseto e Roccastrada fra il 1 ed
 il 13 aprile 1995;
     Baccetti Antonio:
      D) del delitto p. e p.  dall'art.  73,  primo  comma,  d.P.R.  9
 ottobre  1990  n.  309,  per  avere  illecitamente  venduto a Bigazzi
 Riccardo una dose di eroina. In territorio di Roccastrada  nei  primi
 giorni  dell'aprile 1995; Con la recidiva reiterata infraquinquennale
 specifica per Baccetti Antonio.
   A fronte della richiesta di definizione del processo  con  giudizio
 abbreviato,  proposta  da  tutti i prevenuti, in ordine alla quale il
 Pubblico Ministero ha prestato rituale consenso, per  la  completezza
 delle  espletate  indagini,  ritenuto  di  poter giudicare allo stato
 degli atti, deve disporsi in conformita'.
   Si rileva tuttavia che, nel corso delle  indagini  preliminari,  il
 sottoscritto Giudice, nell'esercizio delle funzioni di giudice per le
 indagini  preliminari,  ha emesso nei confronti di tutti i prevenuti,
 per  imputazioni  inscindibilmente  comprese  nell'attuale   rubrica,
 ordinanze applicative di misure cautelari personali.
   Per  tali  ragioni,  appare  in questa sede necessario sollevare la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo,
 c.p.p., con riferimento agli artt. 3,  primo  comma,  e  24,  secondo
 comma  della  Costituzione,  nelle  parti  come di seguito precisate,
 apparendo imprescindibilmente rilevante stabilire la compatibilita' o
 meno di questo Giudice a partecipare a giudizio.
   Con sentenza  n.  432  del  6  settembre  1995,  depositata  il  15
 settembre   1995,   la   Corte   costituzionale   infatti,  innovando
 radicalmente  la  sua  precedente  giurisprudenza  al  riguardo,   ha
 dichiarato   l'illegittimita'   costituzionale  dell'art.  34,  comma
 secondo, del codice di procedura penale,  "nella  parte  in  cui  non
 prevede  che  non  possa  partecipare  al  giudizio dibattimentale il
 giudice per le indagini preliminari che abbia  applicato  una  misura
 cautelare  personale  nei  confronti  dell'imputato", con riferimento
 agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione.
   A  tale  decisione  la  Corte  e'  pervenuta,  secondo quanto molto
 chiaramente si desume dalla motivazione del provvedimento, affermando
 il principio che l'attivita' del giudice per le indagini preliminari,
 allorche'  egli  sia  chiamato  a  disporre  una  misura   cautelare,
 comporta,  specie  a  seguito  del mutamento del quadro normativo per
 effetto della legge 8 agosto 1995 n.  332,  "la  formulazione  di  un
 giudizio  non di mera legittimita' ma di merito (sia pure prognostico
 e  allo  stato  degli  atti)   sulla   colpevolezza   dell'imputato";
 valutazione  che,  "non  formale  ma  di  contenuto  sulla  probabile
 fondatezza    dell'accusa",    e'    da    ritenersi,     ai     fini
 dell'incompatibilita',  analoga  a  quella  che conduce all'ordine di
 formulare l'imputazione ex art. 409, comma quinto, c.p.p, al  decreto
 di   giudizio   immediato,  al  rigetto  (non  alla  declaratoria  di
 inammissibilita')  della  richiesta  di   applicazione   della   pena
 concordata,  ipotesi  tutte  in  ordine  alle  quali,  con precedenti
 sentenze, la medesima Corte  aveva  ritenuto  l'incompatibilita'  del
 medesimo  giudice  a  "partecipare  al  giudizio" di merito, cioe' ad
 adottare una "decisione  conclusiva",  in  un  determinato  grado  di
 giudizio, sulla responsabilita' dell'imputato.
   Quanto  all'altro  termine  della questione, e cioe' al significato
 della espressione "giudizio", di  cui  all'art.  34,  comma  secondo,
 c.p.p., in piu' occasioni gia' la Corte ha espressamente affermato il
 principio secondo cui tale generale locuzione ricomprende non il solo
 giudizio  dibattimentale,  bensi'  "ogni  processo  che in base ad un
 esame delle prove pervenga  ad  una  decisione  di  merito,  compreso
 quello  che si svolge con il rito abbreviato" (v. per tutte sent.  n.
 401 del 1991).
   Cio'  posto,  e  tenuto  conto  tuttavia  del  fatto  che,  secondo
 l'insegnamento  della  medesima  Corte (v. sent. n. 502 del 1991), le
 cause di incompatibilita' sono tassative, cioe' non  suscettibili  di
 interpretazione   estensiva   o  di  applicazione  analogica,  appare
 necessario   sollecitare   una   espressa   pronuncia   del   giudice
 costituzionale  sulla  compatibilita'  o  meno alla partecipazione al
 giudizio abbreviato  del  giudice  che  abbia  applicato  una  misura
 cautelare  personale  nei  confronti  dell'imputato, non potendo tale
 pronuncia ritenersi  gia'  esplicitamente  espressa  nel  dispositivo
 della  citata  sentenza  n.  432,  che  fa  riferimento  solamente al
 giudizio dibattimentale.
   Parimenti, apparendo la questione in concreto ugualmente  rilevante
 ai   fini  della  designazione  dell'eventuale  diverso  giudice  del
 giudizio abbreviato nel presente processo, e' necessario che la Corte
 si pronunci sulla compatibilita' con tali funzioni del  giudice  che,
 nel precedente corso del procedimento, pur non avendo originariamente
 disposto  una  misura  cautelare  personale,  sia  stato  chiamato  a
 pronunciarsi, dopo l'applicazione della misura (o  il  rigetto  della
 relativa  richiesta  del Pubblico Ministero) sulla sussistenza o meno
 delle condizioni di cui all'art. 273 sia nelle funzioni  di'  giudice
 per  le  indagini  preliminari  che  in quelle di membro del collegio
 chiamato a decidere sul riesame o l'appello; cio' tenuto anche  conto
 del  fatto  che, come da ormai consolidata giurisprudenza della Corte
 di cassazione, tale collegio esprime una valutazione non meno  piena,
 anche  sotto  il  profilo  contenutistico  della probabile fondatezza
 dell'accusa, rispetto a quella del giudice che ha imposto  la  misura
 medesima (o che ha rigettato la relativa richiesta).