IL TRIBUNALE
   Ha  pronunciato  la  seguente ordinanza in ordine alla questione di
 legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputato;
   Ritenuto  che,  in  base   ai   principi   espressi   dalla   Corte
 costituzionale  nella  sentenza  n. 432/1995, potrebbe ravvisarsi una
 ipotesi di incompatibilita' a svolgere le  funzioni  di  giudice  del
 dibattimento  per  il  giudice  che,  come  componente del cosiddetto
 Tribunale della liberta', abbia partecipato alla procedura di riesame
 del provvedimento applicativo di una misura cautelare  personale  nei
 confronti dell'imputato;
   Considerato  in  particolare che, alla stregua delle argomentazioni
 svolte  dalla  Corte  costituzionale  nel  paragrafo   n.   5   della
 motivazione   della   sentenza   summenzionata,  la  valutazione  del
 Tribunale adito ai sensi dell'art. 309 c.p.p. sui  "gravi  indizi  di
 colpevolezza"  non  appare  diversa  dalla  valutazione  compiuta nel
 medesimo oggetto dal  giudice  per  la  indagini  prelimiari  che  ha
 adottato la misura cautelare;
   Rilevato  che  la questione e' rilevante poiche' uno dei componenti
 dell'odierno collegio ha fatto parte del tribunale che riesamino'  il
 provvedimento  con  cui  e'  stata  applicata  la  misura cautelare e
 perche'  nel  caso   in   cui   fosse   dichiarata   in   parte   qua
 l'incostituzionalita'  dell'art. 34 c.p.p., sarebbe configurabile una
 causa di astensione obbligatoria da parte del giudice;