IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza in ordine alla questione di legittimita' costituzionale sollevata dalla difesa dell'imputato; Ritenuto che, in base ai principi espressi dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 432/1995, potrebbe ravvisarsi una ipotesi di incompatibilita' a svolgere le funzioni di giudice del dibattimento per il giudice che, come componente del cosiddetto Tribunale della liberta', abbia partecipato alla procedura di riesame del provvedimento applicativo di una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato; Considerato in particolare che, alla stregua delle argomentazioni svolte dalla Corte costituzionale nel paragrafo n. 5 della motivazione della sentenza summenzionata, la valutazione del Tribunale adito ai sensi dell'art. 309 c.p.p. sui "gravi indizi di colpevolezza" non appare diversa dalla valutazione compiuta nel medesimo oggetto dal giudice per la indagini prelimiari che ha adottato la misura cautelare; Rilevato che la questione e' rilevante poiche' uno dei componenti dell'odierno collegio ha fatto parte del tribunale che riesamino' il provvedimento con cui e' stata applicata la misura cautelare e perche' nel caso in cui fosse dichiarata in parte qua l'incostituzionalita' dell'art. 34 c.p.p., sarebbe configurabile una causa di astensione obbligatoria da parte del giudice;