IL GIUDICE DELL'UDIENZA PRELIMINARE Ha emesso la seguente ordinanza all'udienza preliminare del 14 novembre 1995, nel procedimento n. 103/93 rg. g.i.p. a carico di Andriani Bice + 11 imputati del seguente reato: tutti: a) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 1 d.-l. 22 gennaio 1948, n. 66, perche' in concorso materiale tra loro e con altre persone non identificate, al fine di impedire la libera circolazione dei treni, ingombravano in massa la linea ferrata Roma-Ventimiglia all'altezza della stazione di Civitavecchia, impedendo di fatto il transito al rapido Roma-Parigi, ai treni merci n. 57600 e n. 39956, ai treni viaggiatori n. 2320, n. 7234, n. 613, n. 1149, n. 3256 e cosi' paralizzando il traffico ferroviario su una linea vitale per le comunicazioni nazionali per oltre due ore; b) del reato p. e p. dagli artt. 110, 650 c.p. perche' si rifiutavano di ottemperare all'ordine dato sul posto dal commissariato di p.s. per ragioni di ordine e di sicurezza pubblici; in Civitavecchia il 22 settembre 1992. Rec. reit. per Coleine Maurizio infraq. Rec. reit. per Bruschi. Rec. reit. per Feligioni. Rilevato preliminarmente in fatto che: il 22 settembre 1992, circa centocinquanta dipendenti della Cooperativa Garibaldi, composta da addetti ai servizi di camera e mensa a bordo delle moto-navi delle Ferrovie dello Stato, al termine di una settimana di agitazione sindacale, si portavano a piccoli gruppi all'interno della stazione ferroviaria di Civitavecchia invadendo i binari; nonostante i tentativi delle forze dell'ordine di convincere i dimostranti ad allontanarsi e, successivamente, l'uso della forza fisica nei confronti di alcuni di essi che opponevano resistenza passiva, il folto gruppo di persone rimaneva sui binari per circa 2 ore determinando la sospensione del transito di sette treni, di cui cinque destinati al trasporto di persone; alcuni dei partecipanti alla manifestazione venivano individuati dalle forze di polizia attraverso una serie di fotografie scattate nel corso del blocco ferroviario, il p.m. in sede procedeva quindi nei confronti delle persone individuate richiedendone il rinvio a giudizio per il reato previsto dall'art. 1 d.-legs. 22 gennaio 1948, n. 66; all'udienza preliminare, che vedeva la costituzione di parte civile delle Ferrovie dello Stato, i difensori degli imputati hanno in limine sollevato eccezione di illegittimita' costituzionale della norma incriminatrice in esame per i motivi evidenziati nelle memorie scritte depositate. Ritenuto che la questione sollevata appare rilevante e non manifestamente infondata in relazione quanto meno agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione per le considerazioni che seguono. La questione appare innanzitutto rilevante giacche' la determinazione del minimo edittale della pena inciderebbe sui concreti poteri determinativi della pena da infliggere anche nella presente fase del procedimento in ipotesi di patteggiamento o di rito abbreviato. La questione stessa non appare manifestamente infondata in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma della Costituzione ove si consideri che: 1) nell'ipotesi aggravata di cui al terzo comma della norma in esame, implicitamente contestata in fatto nella richiesta di rinvio a giudizio pur in assenza di uno specifico richiamo normativo, e' prevista una pena minima di due anni di reclusione, mentre per l'ipotesi di cui al primo comma, cui puo' pervenirsi anche per effetto della concessione e comparizione di circostanze attenuanti, la pena edittale minima si attesta su un anno di reclusione; 2) la pena minima e' quindi raddoppiata nella pura e semplice ipotesi di concorso di piu' persone nel reato, senza considerare che la pluralita' di persone e' in concreto modalita' quasi ineludibile affinche' si concretizzi la condotta incriminata, apparendo del tutto teorica la possibilita' che una sola persona possa seriamente determinare l'ostruzione di una strada e senza minimamente dare spazio ad una indagine sia sul contributo causale dei singoli compartecipi, sia sui motivi e sulle modalita' di commissione del fatto; 3) il particolare rigore della norma, voluta dal legislatore nel dopoguerra in un momento di straordinaria tensione sociale e politica, punisce il blocco stradale anche quando sia attuato pacificamente senza violenza e minaccia, equiparandosi modalita' del tutto diverse l'una dall'altra; 4) se l'oggetto specifico della tutela penale e' nel caso in esame la liberta' di circolazione piuttosto che la sicurezza dei trasporti, presa direttamente in considerazione da altre norme incriminatrici, appare del tutto irragionevole attribuire tutela piu' incisiva, con la determinazione dell'entita' della pena, alla prima che alla seconda come si evince dal raffronto tra la norma in esame e quella di cui all'art. 432 c.p. dove la pena minima e' prevista in anni 1 e quella massima in anni 5, tenuto anche conto dei concreti e numerosi ostacoli che di fatto si frappongono all'esercizio della liberta' di circolazione a causa di disservizi o di scioperi dei lavoratori del settore e che rendono il grado di probabilita' di un danno alla libera circolazione molto piu' elevato di quanto non lo fosse negli anni di emanazione e di prima applicazione della legge speciale; 5) il particolare disvalore attribuito dal legislatore al fatto sussunto nella norma incriminatrice nella determinazione della pena e' contraddetto dallo stesso legislatore allorquando, nella concessione delle amnistie degli ultimi anni (cfr. da ultimo, art. 1, lettera f) d.P.R. n. 75/1990), include sistematicamente e comunque il reato in esame, prescindendo dalla pena, nel novero dei reati cui riconoscere il beneficio, anche nell'ipotesi aggravata ed escludendo soltanto i casi in cui al fatto siano conseguite lesioni personali o la morte. Ritenuto che le considerazioni innanzi espresse fanno profilare come contrario al principio di ragionevolezza la determinazione della pena minima come effettuata dal primo e dal terzo comma dell'art. 1 d.lgs. n. 66/1948; che la Corte costituzionale nella recente sentenza n. 341 del 19 luglio 1994 ha affermato il principio della censurabilita' del potere discrezionale del legislatore sotto il profilo della legittimita' costituzionale anche nell'ottica della funzione rieducativa della sanzione penale ex art. 27 della Costituzione, funzione che esige la proporzionalita' tra l'offerta arrecata da un lato e la qualita' e quantita' della sanzione dall'altro.