ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 53 e 56 della
 legge  24  novembre  1981,  n.  689  (Modifiche  al  sistema penale),
 promosso con ordinanza emessa il  4  novembre  1994  dalla  Corte  di
 cassazione sul ricorso proposto dal procuratore generale militare nei
 confronti di Bozzato Nicola ed altro, iscritta al n. 522 del registro
 ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice
 relatore Giuliano Vassalli;
   Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del  4  novembre
 1994,   ha  sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e  27  della
 Costituzione, questione di legittimita' degli artt.  53  e  56  della
 legge  24  novembre  1981,  n.  689,  nella  parte  in  cui escludono
 l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive  (in  particolare,  della
 liberta'  controllata)  relativamente  ai  reati previsti dalla legge
 penale militare, commessi  da  militari  e  giudicati  dall'autorita'
 giudiziaria  militare,  anche  in  relazione a soggetti gia' militari
 all'epoca della commissione del reato ma non piu' tali  all'atto  del
 giudizio e della condanna;
     che  nel  giudizio  non  ha spiegato intervento il Presidente del
 Consiglio dei ministri;
   Considerato che,  in  effetti,  l'unico  precetto  coinvolto  nella
 denuncia  d'illegittimita'  e' l'art. 53 della legge n. 689 del 1981,
 riguardante la sostituzione delle pene detentive  brevi  (e,  quindi,
 pure  della  liberta'  controllata),  riferendosi l'art. 56 alle sole
 modalita' esecutive di tale ultima misura;
     che, con sentenza n. 284 del 1995,  questa  Corte  ha  dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre
 1981, n. 689 "nella parte in cui non prevede  l'applicabilita'  delle
 sanzioni  sostitutive  delle  pene detentive brevi ai reati militari,
 secondo i principii di cui in motivazione";
     che tale decisione (la quale fa riferimento a tutte  le  sanzioni
 sostitutive  e,  dunque, anche alla liberta' controllata: v. n. 6 del
 Considerato in diritto) e', a fortiori, riferibile ai  soggetti  gia'
 militari  all'epoca  della commissione del reato ma non piu' militari
 all'atto del giudizio e della condanna, nei  confronti  dei  quali  -
 come  del  resto  rileva  lo  stesso  giudice rimettente - neppure si
 pongono quei problemi di adattamento delle  modalita'  di  esecuzione
 delle  varie  sanzioni sostitutive, la cui definizione la sentenza n.
 284 del 1995 di questa Corte demanda al legislatore;
     che, di conseguenza, la proposta questione deve essere dichiarata
 manifestamente inammissibile;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.