ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 53 e 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 4 novembre 1994 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto dal procuratore generale militare nei confronti di Bozzato Nicola ed altro, iscritta al n. 522 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1995; Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 1995 il Giudice relatore Giuliano Vassalli; Ritenuto che la Corte di cassazione, con ordinanza del 4 novembre 1994, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimita' degli artt. 53 e 56 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui escludono l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive (in particolare, della liberta' controllata) relativamente ai reati previsti dalla legge penale militare, commessi da militari e giudicati dall'autorita' giudiziaria militare, anche in relazione a soggetti gia' militari all'epoca della commissione del reato ma non piu' tali all'atto del giudizio e della condanna; che nel giudizio non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri; Considerato che, in effetti, l'unico precetto coinvolto nella denuncia d'illegittimita' e' l'art. 53 della legge n. 689 del 1981, riguardante la sostituzione delle pene detentive brevi (e, quindi, pure della liberta' controllata), riferendosi l'art. 56 alle sole modalita' esecutive di tale ultima misura; che, con sentenza n. 284 del 1995, questa Corte ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689 "nella parte in cui non prevede l'applicabilita' delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari, secondo i principii di cui in motivazione"; che tale decisione (la quale fa riferimento a tutte le sanzioni sostitutive e, dunque, anche alla liberta' controllata: v. n. 6 del Considerato in diritto) e', a fortiori, riferibile ai soggetti gia' militari all'epoca della commissione del reato ma non piu' militari all'atto del giudizio e della condanna, nei confronti dei quali - come del resto rileva lo stesso giudice rimettente - neppure si pongono quei problemi di adattamento delle modalita' di esecuzione delle varie sanzioni sostitutive, la cui definizione la sentenza n. 284 del 1995 di questa Corte demanda al legislatore; che, di conseguenza, la proposta questione deve essere dichiarata manifestamente inammissibile; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.