IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE Innanzi al giudice per le indagini preliminari dott. E. Celotti, assistito per la redazione del presente verbale in forma riassuntiva ai sensi dell'art. 140, comma secondo, c.p.p. dalla sig.ra Rosaria Oriolo che si avvale dell'assistenza dell'ausiliario tecnico. Il pubblico ministero dott. Turco e l'imputato Farid Hassan, det. pres. per questa causa, e Apari Ali', det. pres. per questa causa, difeso e assistito dall'avv. di fiducia D. Mangio' non presente. Il giudice rilevato che il difensore dell'imp. non e' presente provvede a norma dell'art. 97, comma quarto, designando il dott. Viggiano in sost. dip. fid. E' comparso l'interprete in lingua araba sig. Antone Blaiki che previo accertamento delle identita' e' richiesto se versi in una delle situazioni previste dagli artt. 144 e 145 c.p.p., lo stesso dichiara: "no" - e quindi, ammonito a norma dell'art. 146, comma secondo, c.p.p., viene invitato a prestare l'ufficio. Preliminarmente il difensore fa istanza di giud. abbreviato il p.m. presta il consenso il g.u.p. ammette gli imputati al giud. abbreviato ritenendo la causa definibile allo stato degli atti. Il difensore solleva eccezione di legittimita' costituzionale per art. 34 del c.p.p., nella parte in cui non preveda l'incompatibilita' del giudice che abbia emesso ordinanza di custodia cautelare, a celebrare il giudizio abbreviato, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, in relazione a situazioni analoga per cui tale incompatibilita' e' prevista, si richiama integralmente le considerazioni di cui alla sent. della Corte costituzionale, che nel dichiarare tale incompatibilita', il giudice del dibattimento ha fatto espresso riferimento alla circostanza che la previa valutazione degli elementi, sarebbe ancor piu' eclatante nei giudizi, ove il materiale utilizzabile per la decisione fosse lo stesso. Il p.m. si oppone. Il g.u.p. ritenuto che l'eccezione sollevata appare rilevante essendo stato da questo giudice adottata misura di custodia cautelare nei confronti degli imputati, in sede di convalida di arresto, ritenuto altresi' che la questione non appare manifestamente infondata, data la motivazione, ritenuta la sent. 432/1995 della Corte costituzionale alla quale integralmente rinvia.