IL GIUDICE PER L'UDIENZA PRELIMINARE
   Innanzi  al  giudice  per le indagini preliminari dott. E. Celotti,
 assistito per la redazione del presente verbale in forma  riassuntiva
 ai  sensi  dell'art.  140, comma secondo, c.p.p. dalla sig.ra Rosaria
 Oriolo che si avvale dell'assistenza dell'ausiliario tecnico.
   Il pubblico ministero dott. Turco e l'imputato Farid  Hassan,  det.
 pres.  per  questa  causa, e Apari Ali', det. pres. per questa causa,
 difeso e assistito dall'avv. di fiducia D. Mangio' non presente.
   Il  giudice  rilevato  che  il  difensore dell'imp. non e' presente
 provvede a norma dell'art. 97,  comma  quarto,  designando  il  dott.
 Viggiano in sost. dip. fid.
   E'  comparso  l'interprete  in  lingua araba sig. Antone Blaiki che
 previo accertamento delle identita' e'  richiesto  se  versi  in  una
 delle  situazioni  previste  dagli  artt. 144 e 145 c.p.p., lo stesso
 dichiara: "no" - e quindi, ammonito  a  norma  dell'art.  146,  comma
 secondo, c.p.p., viene invitato a prestare l'ufficio.
   Preliminarmente il difensore fa istanza di giud. abbreviato il p.m.
 presta il consenso il g.u.p. ammette gli imputati al giud. abbreviato
 ritenendo la causa definibile allo stato degli atti.
   Il  difensore  solleva eccezione di legittimita' costituzionale per
 art. 34 del c.p.p., nella parte in cui non preveda l'incompatibilita'
 del giudice che abbia  emesso  ordinanza  di  custodia  cautelare,  a
 celebrare  il  giudizio  abbreviato, con riferimento all'art. 3 della
 Costituzione,  in  relazione  a  situazioni  analoga  per  cui   tale
 incompatibilita'   e'   prevista,  si     richiama  integralmente  le
 considerazioni di cui alla sent. della Corte costituzionale, che  nel
 dichiarare  tale  incompatibilita',  il  giudice  del dibattimento ha
 fatto espresso riferimento alla circostanza che la previa valutazione
 degli elementi, sarebbe ancor piu'  eclatante  nei  giudizi,  ove  il
 materiale utilizzabile per la decisione fosse lo stesso.
   Il p.m. si oppone.
   Il  g.u.p.  ritenuto  che  l'eccezione  sollevata  appare rilevante
 essendo stato da questo giudice adottata misura di custodia cautelare
 nei confronti degli  imputati,  in  sede  di  convalida  di  arresto,
 ritenuto   altresi'   che  la  questione  non  appare  manifestamente
 infondata, data la motivazione,  ritenuta  la  sent.  432/1995  della
 Corte costituzionale alla quale integralmente rinvia.