IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza.
   Il  tribunale  ritiene  di  dover  sollevare d'ufficio questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo  comma  del  c.p.p.
 per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma Cost. nella parte in
 cui   non   prevede   che   non   possano   partecipare  al  giudizio
 dibattimentale i giudici  abbiano  precedentemente  fatto  parte  del
 tribunale del riesame decidendo su provvedimenti cautelari emessi nei
 confronti dell'imputato.
   Va  premesso  che  tutti  e  tre  i  componenti  del collegio hanno
 giudicato con le ordinanze 16  marzo  1994  e  25  ottobre  1994  sul
 riesame  della  misura  cautelare della custodia in carcere applicata
 agli imputati Mottura Luigi e Chiaraviglio  Margherita  nel  presente
 procedimento,  confermando  il  provvedimento  impugnato sia sotto il
 profilo degli indizi che sotto quello delle esigenze cautelari.
   Con sentenza n. 432/1995 la Corte costituzionale  ha  affermato  il
 principio  secondo  cui  versa  in  situazione di incompatibilita' il
 giudice per le indagini preliminari che ha  emesso  misura  cautelare
 nei  confronti dell'imputato e che successivamente sia chiamato a far
 parte  del  collegio  giudicante:  cio'  in  quanto  tale  giudice ha
 formulato un'anticipazione di giudizio anche nel merito, suscettibile
 di minare l'imparzialita' della decisione dibattimentale.
   Tale motivazione porta a ritenere non manifestamente  infondata  la
 questione  di illegittimita' costituzionale dell'art. 34/2 del c.p.p.
 con riferimento alle norme sopra menzionate, perche' anche  nel  caso
 di  specie potrebbe ritenersi la sussistenza dei medesimi effetti che
 l'art. 34 del c.p.p. mira ad impedire, e  cioe'  che  la  valutazione
 conclusiva  sulla  responsabilita'  degli  imputati  "sia  -  o possa
 apparire - condizionata dalla cosiddetta forza della  prevenzione,  e
 cioe'  da  quella  naturale  tendenza  a  mantenere  un giudizio gia'
 espresso  o  un  atteggiamento    gia'  assunto  in   altri   momenti
 decisionali dello stesso procedimento".
   La suddetta motivazione deve, infatti, valere a maggior ragione con
 riferimento ai casi in cui la verifica sugli indizi di colpevolezza a
 carico  dell'indagato  sia stata condotta in sede di riesame, e cioe'
 esercitando un sindacato almeno altrettanto penetrante  di  quello  a
 suo tempo condotto dal g.i.p.
   La  prospettata  questione  di  legittimita'  costituzionale appare
 rilevante  ai  fini  del  giudizio  in  quanto  ove   fosse   fondata
 comporterebbe  l'obbligo  di  astensione  e  costituirebbe  motivo di
 ricusazione di tutti e tre i componenti della sezione, in quanto  non
 vi   si  potrebbe  rimediare  costituendo  un  Collegio  diversamente
 formato.