IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza. Il tribunale ritiene di dover sollevare d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma del c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma Cost. nella parte in cui non prevede che non possano partecipare al giudizio dibattimentale i giudici abbiano precedentemente fatto parte del tribunale del riesame decidendo su provvedimenti cautelari emessi nei confronti dell'imputato. Va premesso che tutti e tre i componenti del collegio hanno giudicato con le ordinanze 16 marzo 1994 e 25 ottobre 1994 sul riesame della misura cautelare della custodia in carcere applicata agli imputati Mottura Luigi e Chiaraviglio Margherita nel presente procedimento, confermando il provvedimento impugnato sia sotto il profilo degli indizi che sotto quello delle esigenze cautelari. Con sentenza n. 432/1995 la Corte costituzionale ha affermato il principio secondo cui versa in situazione di incompatibilita' il giudice per le indagini preliminari che ha emesso misura cautelare nei confronti dell'imputato e che successivamente sia chiamato a far parte del collegio giudicante: cio' in quanto tale giudice ha formulato un'anticipazione di giudizio anche nel merito, suscettibile di minare l'imparzialita' della decisione dibattimentale. Tale motivazione porta a ritenere non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 34/2 del c.p.p. con riferimento alle norme sopra menzionate, perche' anche nel caso di specie potrebbe ritenersi la sussistenza dei medesimi effetti che l'art. 34 del c.p.p. mira ad impedire, e cioe' che la valutazione conclusiva sulla responsabilita' degli imputati "sia - o possa apparire - condizionata dalla cosiddetta forza della prevenzione, e cioe' da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso o un atteggiamento gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento". La suddetta motivazione deve, infatti, valere a maggior ragione con riferimento ai casi in cui la verifica sugli indizi di colpevolezza a carico dell'indagato sia stata condotta in sede di riesame, e cioe' esercitando un sindacato almeno altrettanto penetrante di quello a suo tempo condotto dal g.i.p. La prospettata questione di legittimita' costituzionale appare rilevante ai fini del giudizio in quanto ove fosse fondata comporterebbe l'obbligo di astensione e costituirebbe motivo di ricusazione di tutti e tre i componenti della sezione, in quanto non vi si potrebbe rimediare costituendo un Collegio diversamente formato.