LA CORTE D'APPELLO
   Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza visti gli atti processuali
 assunti contro Drassich Maro.
   Premesso che l'imputato Drassich Mauro, ha  presentato  istanza  di
 ricusazione  facendo  rilevare  che  due  dei  componenti il collegio
 giudicante  nel  procedimento  a  suo  carico,  chiamato  all'udienza
 dibattimentale  del  7 novembre 1995 davanti al tribunale di Venezia,
 hanno fatto parte del  tribunale  di  riesame  (art.  309,  comma  7,
 c.p.p.) che nella fase dell'indagine preliminare ha deciso su una sua
 richiesta  di  riesame  della misura cautelare personale applicatagli
 dal g.i.p.;
   Considerato che l'ipotesi indicata non e' prevista tra le cause  di
 incompatibilita'  che  rendono  ricusabile  il  magistrato  ai  sensi
 dell'art. 37, comma 1, lettera a), c.p.p. e che  nella  dichiarazione
 di ricusazione si eccepisce l'illegittimita' costituzionale dell'art.
 34,  comma  2,  citato, nella parte in cui non prevede detta causa di
 incompatibilita';
   Ritenuto  che  l'eccezione e' rilevante, perche' se la disposizione
 e' legittima la dichiarazione di ricusazione va  respinta  stante  la
 tassativita'  delle  cause  di  ricusazione,  mentre va accolta se la
 norma e'  costituzionalmente  illegittima  nella  parte  in  cui  non
 completa detta causa;
   Considerato  che l'eccezione non e' manifestatamente infondata alla
 stregua   della   giurisprudenza   costituzionale    in    tema    di
 incompatibilita'.
   In  particolare, da ultimo con sentenza n. 432/1995 (6 giugno 1995)
 il giudice delle leggi ha affermato che l'art. 34  mira  ad  empedire
 che la valutazione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato sia
 o   possa   apparire   condizionata  dalla  cosiddetta  "forza  della
 prevenzione"  intesa  come  "la  naturale  tendenza  a  mantenere  un
 giudizio  gia'  espresso  o  un  atteggiamento  gia' assunto in altri
 momenti  decisionali  dello  stesso  procedimento":  conseguentemente
 dichiarando l'illegittimita' del citato art. 34, comma 2, nella parte
 in   cui   non   prevede   che  non  possa  partecipare  al  giudizio
 dibattimentale il giudice per  le  indagini  preliminarei  che  abbia
 applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato;
   Considerato  che  l'istituto  del  riesame,  pur  avendo  nautra di
 imputazione, si colloca all'interno del medesimo procedimento cui  si
 riferisce il giudizio dibattimentale;
   Rilevato  che  il  giudice  del  riesame non solo conosce le stesse
 acquisizioni dell'indagine preliminare  del  g.i.p.  che  adotta  una
 misura  cautelare  personale  (art. 309, comma 5, c.p.p. in relazione
 all'art. 291, comma 1, stesso  codice),  ma  altresi'  e'  tenuto  ad
 esprimere  una valutazione di ampiezza non minore di quella richiesta
 al  g.i.p.    per  l'adozione  della  misura,  identici   essendo   i
 presupposti  e  i  parametri valutativi cui e' subordinata l'adozione
 applicativa della misura cautelare, sia  del  provvedimento  che  nel
 giudizio  di  riesame  decide  la  conferma,  la  revoca o la riforma
 dell'ordinanza stessa: presupposti a parametri il  primo  dei  quali,
 attenendo alla presenza in concreto di "gravi indizi di colpevolezza"
 (art.   273,   comma  1,  c.p.p.),  comporta  un  pregnante  giudizio
 prognostico  circa  la  responsabilita'   dell'indagato   in   ordine
 all'ipotesi di reato oggetto del procedimento;
   Rilevato che il giudice del riesame, potendo riformare o confermare
 l'ordinanza  impugnata  anche  per ragioni diverse da quelle indicate
 nella motivazione e per motivi  diversi  da  quelli  enunciati  nella
 richiesta, non e' soggetto a limiti di devoluzione e deve valutare in
 modo autonomo e completo le risultanze degli atti, ivi compresi tutti
 gli  elementi,  anche  sopravvenuti (art. 16, legge 8 agosto 1995, n.
 332), a favore della persona sottoposta alle indagini;
   Considerato che la natura collegiale del giudice  del  riesame  non
 incide  sul  profilo  di incompatibilita' denunciato, quanto meno nel
 caso in cui i componenti del collegio del riesame siano  stati  nella
 totalita' o nella maggioranza (come nel caso concreto) gli stessi che
 compongono il collegio giudicante del merito,
   Ritenuto,  conclusivamente,  che  la  situazione del giudice che ha
 concorso a deliberare sul riesame avverso il provvedimento del g.i.p.
 in materia di misure personali non appare diversa, sotto  il  profilo
 della  incompatibilita'  a partecipare al giudizio dibattimentale nei
 confronti del medesimo imputato e per  la  medesima  imputazione,  da
 quella del g.i.p. che ha adottato la misura;
   Ritenuto  che  pertanto  va  sollevata  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art.  34  c.p.p.,  e  che,  conseguentemente,  il
 presente  procedimento  di  ricusazione  deve essere sospeso ai sensi
 dell'art. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenuto necessario, stante la natura  della  questione  sollevata,
 disporre    altresi'   la   temporanea   sospensione   dell'attivita'
 processuale  del  tribunale  di  Venezia,  salvo  il  compimento   di
 eventuali atti urgenti ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.p.;
   Acquisite le conclusioni delle parti;