LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza visti gli atti processuali assunti contro Drassich Maro. Premesso che l'imputato Drassich Mauro, ha presentato istanza di ricusazione facendo rilevare che due dei componenti il collegio giudicante nel procedimento a suo carico, chiamato all'udienza dibattimentale del 7 novembre 1995 davanti al tribunale di Venezia, hanno fatto parte del tribunale di riesame (art. 309, comma 7, c.p.p.) che nella fase dell'indagine preliminare ha deciso su una sua richiesta di riesame della misura cautelare personale applicatagli dal g.i.p.; Considerato che l'ipotesi indicata non e' prevista tra le cause di incompatibilita' che rendono ricusabile il magistrato ai sensi dell'art. 37, comma 1, lettera a), c.p.p. e che nella dichiarazione di ricusazione si eccepisce l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, citato, nella parte in cui non prevede detta causa di incompatibilita'; Ritenuto che l'eccezione e' rilevante, perche' se la disposizione e' legittima la dichiarazione di ricusazione va respinta stante la tassativita' delle cause di ricusazione, mentre va accolta se la norma e' costituzionalmente illegittima nella parte in cui non completa detta causa; Considerato che l'eccezione non e' manifestatamente infondata alla stregua della giurisprudenza costituzionale in tema di incompatibilita'. In particolare, da ultimo con sentenza n. 432/1995 (6 giugno 1995) il giudice delle leggi ha affermato che l'art. 34 mira ad empedire che la valutazione conclusiva sulla responsabilita' dell'imputato sia o possa apparire condizionata dalla cosiddetta "forza della prevenzione" intesa come "la naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso o un atteggiamento gia' assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento": conseguentemente dichiarando l'illegittimita' del citato art. 34, comma 2, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini preliminarei che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato; Considerato che l'istituto del riesame, pur avendo nautra di imputazione, si colloca all'interno del medesimo procedimento cui si riferisce il giudizio dibattimentale; Rilevato che il giudice del riesame non solo conosce le stesse acquisizioni dell'indagine preliminare del g.i.p. che adotta una misura cautelare personale (art. 309, comma 5, c.p.p. in relazione all'art. 291, comma 1, stesso codice), ma altresi' e' tenuto ad esprimere una valutazione di ampiezza non minore di quella richiesta al g.i.p. per l'adozione della misura, identici essendo i presupposti e i parametri valutativi cui e' subordinata l'adozione applicativa della misura cautelare, sia del provvedimento che nel giudizio di riesame decide la conferma, la revoca o la riforma dell'ordinanza stessa: presupposti a parametri il primo dei quali, attenendo alla presenza in concreto di "gravi indizi di colpevolezza" (art. 273, comma 1, c.p.p.), comporta un pregnante giudizio prognostico circa la responsabilita' dell'indagato in ordine all'ipotesi di reato oggetto del procedimento; Rilevato che il giudice del riesame, potendo riformare o confermare l'ordinanza impugnata anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione e per motivi diversi da quelli enunciati nella richiesta, non e' soggetto a limiti di devoluzione e deve valutare in modo autonomo e completo le risultanze degli atti, ivi compresi tutti gli elementi, anche sopravvenuti (art. 16, legge 8 agosto 1995, n. 332), a favore della persona sottoposta alle indagini; Considerato che la natura collegiale del giudice del riesame non incide sul profilo di incompatibilita' denunciato, quanto meno nel caso in cui i componenti del collegio del riesame siano stati nella totalita' o nella maggioranza (come nel caso concreto) gli stessi che compongono il collegio giudicante del merito, Ritenuto, conclusivamente, che la situazione del giudice che ha concorso a deliberare sul riesame avverso il provvedimento del g.i.p. in materia di misure personali non appare diversa, sotto il profilo della incompatibilita' a partecipare al giudizio dibattimentale nei confronti del medesimo imputato e per la medesima imputazione, da quella del g.i.p. che ha adottato la misura; Ritenuto che pertanto va sollevata questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34 c.p.p., e che, conseguentemente, il presente procedimento di ricusazione deve essere sospeso ai sensi dell'art. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuto necessario, stante la natura della questione sollevata, disporre altresi' la temporanea sospensione dell'attivita' processuale del tribunale di Venezia, salvo il compimento di eventuali atti urgenti ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.p.; Acquisite le conclusioni delle parti;