IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza. Ritenuto in punto di fatto che dell'odierno collegio giudicante fanno parte due magistrati (dott. Rosario Lionello Rossino e dott.ssa Alessandra Salvadori) i quali hanno composto il tribunale c.d. della liberta' che, con ordinanza del 31 marzo 1994, ha rigettato l'appello proposto dall'imputato Salibba Salvatore avverso l'ordinanza del locale g.i.p., in data 21 marzo 1994, di diniego di rimessione in liberta', previa revoca dei concessi arresti domiciliari. Ritenuto in punto di diritto che con sentenza 6-15 settembre 1995 n. 432 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma secondo, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le indagini prelimiari che abbia appliato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato; che, tale decisione si fonda sul rilievo che l'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare comporta la formulazione di un giudizio (sia pure prognostico e allo stato degli atti) sulla colpevolezza dell'imputato che sicuramente finisce per influenzare la serenita' di valutazione dello stesso soggetto chiamato ad esprimere un pieno giudizio di merito nella fase dibattimentale in ordine alla colpevolezza dell'imputato; che tale rilievo vale ugualmente per i giudici che in sede di riesame o di appello hanno conosciuto ex artt. 309 e 310 c.p.p. degli atti processuali ed espresso positivamente un giudizio sui gravi indizi di colpevolezza a carico della persona allora indagata; che in effetti il citato provvedimento del tribunale c.d. della liberta' ha confermato espressamente la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza valorizzati dal g.i.p. per l'emissione del provvedimento restrittivo; che la prospettata questione di illegittimita' costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, pertanto, non e' manifestamente infondata, ricorrendo la stessa ratio che ha indotto la Consulta a dichiarare l'incostituzionalita' dell'art. 34, secondo comma c.p.p.; che la questione appare sicuramente rilevante ai fini della decisione della causa, in quanto la mancata previsione dell'incompatibilita' prospettata e' suscettibile di compromettere la genuinita' e la correttezza del processo formativo del convincimento del giudice, che si ricollegano alla garanzia costituzionale del giusto processo; che, ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, il processo deve essere sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale anche in riferimento alle posizioni degli altri imputati: sia perche' due di essi (i due Di Falco) rispondono degli stessi reati ascritti al Salibba (truffa aggravata ex art. 640-bis c.p. e emissione ed utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti), sia perche' le posizioni dei rimanenti 23 imputati, articolisti avviati alla cooperativa "Agrinova" ex lege 11 marzo 1988 n. 67 (chiamati a rispondere del reato previsto dall'art. 640-bis c.p.) sono intimamente collegate a quelle dei due Di Falco (rispettivamente presidente della cooperativa e addetto al controllo delle presenze), strettamente connesse a loro volta a quella del Salibba che avrebbe emesso le false fatture utilizzate dalla cooperativa "Agrinova" per chiedere il rimborso delle spese fatturate.