IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza.
   Ritenuto  in  punto  di  fatto che dell'odierno collegio giudicante
 fanno parte due magistrati (dott. Rosario Lionello Rossino e dott.ssa
 Alessandra Salvadori) i quali hanno composto il tribunale c.d.  della
 liberta'  che,  con    ordinanza  del  31  marzo  1994,  ha rigettato
 l'appello   proposto   dall'imputato   Salibba   Salvatore    avverso
 l'ordinanza  del  locale g.i.p., in data 21 marzo 1994, di diniego di
 rimessione   in   liberta',   previa   revoca  dei  concessi  arresti
 domiciliari.
   Ritenuto in punto di diritto che con sentenza 6-15  settembre  1995
 n.   432  la  Corte  Costituzionale  ha  dichiarato  l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 34, comma secondo, c.p.p.,  nella  parte  in
 cui  non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale
 il giudice per le indagini prelimiari che abbia appliato  una  misura
 cautelare personale nei confronti dell'imputato;
     che,  tale  decisione  si  fonda  sul  rilievo che l'emissione di
 un'ordinanza di custodia cautelare comporta  la  formulazione  di  un
 giudizio  (sia  pure  prognostico  e  allo  stato  degli  atti) sulla
 colpevolezza dell'imputato che  sicuramente finisce  per  influenzare
 la  serenita'  di  valutazione  dello  stesso  soggetto  chiamato  ad
 esprimere un pieno giudizio di merito nella  fase  dibattimentale  in
 ordine alla colpevolezza dell'imputato;
     che  tale  rilievo  vale  ugualmente per i giudici che in sede di
 riesame o di appello hanno conosciuto ex artt. 309 e 310 c.p.p. degli
 atti processuali ed espresso  positivamente  un  giudizio  sui  gravi
 indizi di colpevolezza a carico della persona allora indagata;
     che  in  effetti il citato provvedimento del tribunale c.d. della
 liberta' ha confermato espressamente la sussistenza dei gravi  indizi
 di   colpevolezza   valorizzati   dal   g.i.p.  per  l'emissione  del
 provvedimento restrittivo;
     che la prospettata questione di illegittimita' costituzionale  in
 relazione  agli  artt.  3  e  24 della Costituzione, pertanto, non e'
 manifestamente infondata, ricorrendo la stessa ratio che  ha  indotto
 la  Consulta a dichiarare l'incostituzionalita' dell'art. 34, secondo
 comma c.p.p.;
     che la questione  appare  sicuramente  rilevante  ai  fini  della
 decisione    della   causa,   in   quanto   la   mancata   previsione
 dell'incompatibilita' prospettata e' suscettibile di compromettere la
 genuinita' e la correttezza del processo formativo del  convincimento
 del  giudice,  che  si  ricollegano  alla garanzia costituzionale del
 giusto processo;
     che, ai sensi dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, il processo
 deve  essere  sospeso  in  attesa   della   decisione   della   Corte
 costituzionale  anche  in  riferimento  alle  posizioni  degli  altri
 imputati: sia perche' due di essi (i due Di Falco)  rispondono  degli
 stessi  reati  ascritti  al Salibba (truffa aggravata ex art. 640-bis
 c.p.  e  emissione  ed  utilizzazione  di  fatture   per   operazioni
 inesistenti),  sia  perche'  le  posizioni dei rimanenti 23 imputati,
 articolisti avviati alla cooperativa "Agrinova" ex lege 11 marzo 1988
 n. 67 (chiamati a rispondere del  reato  previsto  dall'art.  640-bis
 c.p.)   sono   intimamente  collegate  a  quelle  dei  due  Di  Falco
 (rispettivamente presidente della cooperativa e addetto al  controllo
 delle  presenze),  strettamente  connesse  a  loro volta a quella del
 Salibba  che  avrebbe  emesso  le  false  fatture  utilizzate   dalla
 cooperativa   "Agrinova"   per   chiedere  il  rimborso  delle  spese
 fatturate.