LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel procedimento di ricusazione proposto dall'imputato Sirin Taner Demir nei confronti della dott. Giovanna Verga componente del collegio giudicante; vista la richiesta del p.g., in data 14 novembre 1995, di immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale con sospensione del giudizio incidentale di ricusazione. Decidendo in sede di valutazione dell'ammissibilita'; O S S E R V A La ricusazione e' stata proposta con riferimento al fatto che il giudice ricusato ha fatto parte, prima del giudizio, del tribunale di riesame che ha respinto l'impugnazione proposta dal Taner Sirin contro un provvedimento restrittivo della liberta' personale adotatto dal Tribunale di Milano con ordinanza 11 febbraio 1995. Non vi e' dubbio che tale ipotesi non ricade sotto il divieto di cui all'art. 34 c.p.p. Sotto tale profilo, la ricusazione risulterebbe senz'altro inammissibile, stante la tassativita' dei casi in cui essa e' prevista dalla legge. La Corte non puo' tuttavia esimersi dal considerare che la ricusazione in esame e' stata proposta sulla base di una invocata incostituzionalita' della norma che, nella ricordata interpretazione, non ravvisa incompatibilita' fra la partecipazione al tribunale del riesame e quella del tribunale del merito: infatti se venisse ravvisata tale illegittimita', costituzionale sorgerebbe, dal momento della pronuncia in proposito della Corte costituzionale, un nuovo motivo di incompatibilita' avente effetto sul processo in corso (in quanto norma processuale-ordinamentale). La questione risulta gia' sollevata in altre sedi (con la conseguente possibilita' che il giudizio a carico del Sirin venga comunque influenzato, poiche' in tale processo la questione e' gia' stata posta) a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 432/1995 la quale, decidendo un caso diverso, ha comunque espressamente mutato in maniera significativa il precedente orientamento in materia di incompatibilita' di funzioni giudiziarie, nell'intento di garantire la piu' ampia esplicazione del diritto di difesa e di tenere conto della ratio legis della recente legge 8 agosto 1995 n. 332; significativo, in particolare, e' il fatto che la Corte citi, tra le decisioni antecedenti alla "diversa conclusione" cui oggi essa perviene, proprio la sentenza n. 502 del 1991 in tema di art. 309 del c.p.p., che appare quindi superata, nel giudizio della Corte, in base alle nuove argomentazioni. Ritiene in sostanza la Corte costituzionale che il magistrato il quale abbia giudicato in una fase antecedente al giudizio di merito non possa partecipare a quest'ultimo quando la sua prima valutazione non sia stata di mera legittimita' ma si sia estesa ad una valutazione, sia pure parziale, del merito "circa l'idoneita' delle risultanze delle indagini preliminari a fondare un giudizio di responsabilita' dell'imputato". Nella sentenza della Corte costituzionale sono utilizzati anche altri argomenti piu' strettamente riferibili al caso allora in esame (che riguardava la incompatibilita' del g.i.p.), ma il principio di fondo sopra enunciato pare decisamente dotato di una portata estensibile ad ogni caso di duplicazione nell'esercizio, da parte di un solo magistrato, di funzioni attinenti al merito in momenti diversi. Tale considerazione, ad avviso di questa Corte, dimostra all'evidenza la non manifesta infondatezza della questione, mentre la rilevanza di essa nel caso in esame e' gia' stata ricordata in precedenza, e deriva comunque dal fatto che, in concreto, il tribunale del riesame di cui facevano parte il magistrato oggi ricusato compi' pregnanti valutazioni sul merito del giudizio, per cui, qualora la Corte costituzionale ritenesse fondata la questione, la ricusazione proposta dal Sirin diverrebbe ammissibile. La Corte deve quindi rimettere la decisione sulla indicata questione alla Corte costituzionale, sospendendo il procedimento incidentale (pronuncia sulla ricusazione) pendente davanti ad essa.