LA CORTE D'APPELLO
   Ha  pronunciato  la  seguente   ordinanza   nel   procedimento   di
 ricusazione  proposto  dall'imputato  Sirin Taner Demir nei confronti
 della dott.  Giovanna Verga componente del collegio giudicante; vista
 la richiesta del p.g., in  data  14    novembre  1995,  di  immediata
 trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale con sospensione del
 giudizio incidentale di ricusazione.
   Decidendo in sede di valutazione dell'ammissibilita';
                             O S S E R V A
   La  ricusazione  e'  stata proposta con riferimento al fatto che il
 giudice ricusato ha fatto parte, prima del giudizio, del tribunale di
 riesame che ha  respinto  l'impugnazione  proposta  dal  Taner  Sirin
 contro un provvedimento restrittivo della liberta' personale adotatto
 dal Tribunale di Milano con ordinanza 11 febbraio 1995.
   Non  vi  e'  dubbio che tale ipotesi non ricade sotto il divieto di
 cui all'art. 34 c.p.p.
   Sotto  tale  profilo,  la   ricusazione   risulterebbe   senz'altro
 inammissibile,  stante  la  tassativita'  dei  casi  in  cui  essa e'
 prevista dalla legge.
   La  Corte  non  puo'  tuttavia  esimersi  dal  considerare  che  la
 ricusazione  in  esame  e'  stata proposta sulla base di una invocata
 incostituzionalita' della norma che, nella ricordata interpretazione,
 non ravvisa incompatibilita' fra la partecipazione al  tribunale  del
 riesame  e  quella  del  tribunale  del  merito:  infatti  se venisse
 ravvisata tale illegittimita', costituzionale sorgerebbe, dal momento
 della pronuncia in proposito della  Corte  costituzionale,  un  nuovo
 motivo  di  incompatibilita' avente effetto sul processo in corso (in
 quanto norma processuale-ordinamentale).
   La  questione  risulta  gia'  sollevata  in  altre  sedi  (con   la
 conseguente  possibilita'  che  il  giudizio a carico del Sirin venga
 comunque influenzato, poiche' in tale processo la questione  e'  gia'
 stata  posta)  a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.
 432/1995  la  quale,  decidendo  un   caso   diverso,   ha   comunque
 espressamente   mutato   in   maniera   significativa  il  precedente
 orientamento in materia di incompatibilita' di funzioni  giudiziarie,
 nell'intento  di  garantire la piu' ampia esplicazione del diritto di
 difesa e di tenere conto della ratio  legis  della  recente  legge  8
 agosto 1995 n. 332; significativo, in particolare, e' il fatto che la
 Corte  citi,  tra le decisioni antecedenti alla "diversa conclusione"
 cui  oggi  essa perviene, proprio la sentenza n. 502 del 1991 in tema
 di art. 309 del c.p.p., che  appare  quindi  superata,  nel  giudizio
 della Corte, in base alle nuove argomentazioni.
   Ritiene  in  sostanza  la Corte costituzionale che il magistrato il
 quale abbia giudicato in una fase antecedente al giudizio  di  merito
 non  possa partecipare a quest'ultimo quando la sua prima valutazione
 non  sia  stata  di  mera  legittimita'  ma  si  sia  estesa  ad  una
 valutazione,  sia  pure parziale, del merito "circa l'idoneita' delle
 risultanze delle  indagini  preliminari  a  fondare  un  giudizio  di
 responsabilita' dell'imputato".
   Nella  sentenza  della  Corte  costituzionale sono utilizzati anche
 altri argomenti piu' strettamente riferibili al caso allora in  esame
 (che  riguardava  la incompatibilita' del g.i.p.), ma il principio di
 fondo  sopra  enunciato  pare  decisamente  dotato  di  una   portata
 estensibile  ad ogni caso di duplicazione nell'esercizio, da parte di
 un solo magistrato,  di  funzioni  attinenti  al  merito  in  momenti
 diversi.  Tale  considerazione,  ad  avviso di questa Corte, dimostra
 all'evidenza la non manifesta infondatezza della questione, mentre la
 rilevanza di essa nel caso  in  esame  e'  gia'  stata  ricordata  in
 precedenza,  e  deriva  comunque  dal  fatto  che,  in  concreto,  il
 tribunale del riesame  di  cui  facevano  parte  il  magistrato  oggi
 ricusato  compi'  pregnanti  valutazioni sul merito del giudizio, per
 cui, qualora la Corte costituzionale ritenesse fondata la  questione,
 la ricusazione proposta dal Sirin diverrebbe ammissibile.
   La   Corte  deve  quindi  rimettere  la  decisione  sulla  indicata
 questione alla  Corte  costituzionale,  sospendendo  il  procedimento
 incidentale (pronuncia sulla ricusazione) pendente davanti ad essa.