IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza sul  ricorso  n.  447/95  reg.
 gen.,  proposto  da  Ciccaglione Giuseppe, Fanelli Giuseppe, Maglieri
 Francesco, Viscusi Carmine, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ennio
 Mazzocco e  Roberto  Masiani,  ed  elettivamente  domiciliati  con  i
 medesimi in Campobasso, alla p.zza Battisti 11, presso l'avv. Stefano
 Sabatini;  contro  il  comune  di  Riccia,  in  persona  del  sindaco
 pro-tempore, non costituito in giudizio; la Prefettura di Campobasso,
 in persona del prefetto in carica; Il  Ministero  degli  interni,  in
 persona  del  Ministro  in  carica,  rapp.to e difeso dall'Avvocatura
 distrettuale dello Stato di Campobasso; e nei confronti di De Pascale
 Nicola, in giudizio di persona; di D'Avanti Giovanni,  Testa  Vitale,
 Piso  Michelangelo,  Coromano  Luigi,  Ciccaglione  Rita,  Panichella
 Nicola, Morrone Michele, Reale Salvatore,  Santone  Francesca,  Reale
 Wanda,  Silvestri  Antonio,  Moffa  Mario,  Ciocca Salvatore, Mascaro
 Maria Carmela Giovanna, Poce Giovanni, Tronca Mario,  Lalla  Gabriele
 Saverio,  Viscusi  Antonio,  Lalla  Mario,  Di Lecce Alberto, Fanelli
 Nicola,  Manocchio  Salvatore;  non  costituiti  in   giudizio;   per
 l'annullamento  del  verbale  in  data 24-25 aprile dell'adunanza dei
 presidenti di sezione e della  relativa  proclamazione  degli  eletti
 alla  carica  di  sindaco  e di consigliere comunale di Riccia; della
 nota del prefetto di Campobasso n. 190/S.E.    del  23  aprile  1995;
 delle  operazioni  elettorali  sottostanti; e per la declaratoria del
 rinnovo delle elezioni e del diritto della  lista  3  "per  Riccia  -
 Albero con riccio" di collegarsi ad un nuovo candidato sindaco;
   Visto il ricorso con i relativi allegati;
   Visto  l'atto  di  costituzione  in  giudizio  dell'amministrazione
 statale e di De Pascale Nicola;
   Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno  delle  rispettive
 difese;
   Visti gli atti tutti della causa;
   Data  per  letta  alla  pubblica  udienza  del  3  ottobre  1995 la
 relazione   del   magistrato   Massimo   Basilavecchia    ed    uditi
 l'avv.Mazzocco, l'avv.  dello Stato Marra e il dott. De Pascale;
   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
                               F A T T O
   Con  il  ricorso  in  epigrafe,  depositato  il  17  maggio  1995 e
 notificato, in uno al decreto presidenziale di nomina del relatore  e
 di  fissazione  dell'udienza,  in  data  26 maggio-6 giugno 1995, gli
 istanti  (in  qualita'  di  cittadino  elettore  il  Ciccaglione,  di
 candidato  a  consigliere  primo  dei  non  eletti  il  Maglieri,  di
 presentatori della lista tre il Fanelli e il Viscusi) espongono  che,
 per  le  elezioni comunali nel comune di Riccia del 23 aprile scorso,
 sono state presentate quattro liste con  i  relativi  candidati  alla
 carica di sindaco, ma che il candidato della lista tre, "Per Riccia -
 Albero  con  riccio",  Michele  Fanelli,  moriva  improvvisamente due
 giorni prima del voto, e cioe' il 21 aprile. Informata dell'evento  e
 interpellata   sui   provvedimenti  da  adottare,  la  Prefettura  di
 Campobasso disponeva, con la nota impugnata, che comunque le elezioni
 avessero luogo, dovendo le stesse essere eventualmente rinnovate solo
 in caso di  vittoria  del  candidato  deceduto.    Avverso  tutte  le
 operazioni  elettorali  successive (relative a comune con popolazione
 inferiore a 15.000 abitanti), conclusesi con la  proclamazione  degli
 eletti  a  sindaco  e  a  consigliere  comunale gli istanti deducono,
 all'interno di unico motivo rubricato come violazione degli artt.  3,
 commi primo e quinto, e 5, commi  secondo,  terzo,  quarto,  sesto  e
 settimo,  della  legge  n. 81 del 1993, nonche' eccesso di potere per
 erronei presupposti e illogicita', le seguenti censure:
     1) nel sistema di elezione diretta del sindaco,  la  persona  del
 candidato  sindaco  riveste  rilevanza essenziale, si da condizionare
 l'espressione  stessa  del  voto  e  la   stessa   ripartizione   dei
 consiglieri  tra le liste collegate (necessariamente) ad un candidato
 sindaco; percio' il venir meno della persona del  candidato  sindaco,
 pur  non  essendo  ipotesi disciplinata espressamente dalla normativa
 invocata, non puo' che condurre alla sospensione e  al  rinvio  delle
 elezioni, in modo da consentire sia una compiuta espressione del voto
 da  parte  degli  elettori e da evitare il pregiudizio che alla lista
 collegata deriva dalla scomparsa del candidato; cio' anche perche' la
 presenza di un candidato deceduto  ha  l'effetto  di  sviare  i  voti
 dell'elettorato  sui  candidati  in vita, rende nulli i voti comunque
 dati al candidato deceduto, e comporta poi l'assurda conseguenza che,
 nell'ipotesi di vittoria del medesimo, le elezioni sono  comunque  da
 annullare  e  ripetere;  nel  solo  caso del decesso che avvenga, nei
 comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, in fase  di
 ballottaggio, l'art. 6, sesto comma, della legge n. 81/93 prevede che
 al candidato deceduto subentri quello che lo segue nella graduatoria,
 e  da  cio'  si  ricaverebbe  che,  al  contrario,  negli  altri casi
 l'elezione  non  puo'  avvenire  ma   deve   essere   consentita   la
 sostituzione del candidato deceduto;
     2)  in via subordinata, si eccepisce la incostituzionalita' della
 normativa, nella parte in  cui  non  prevede  il  differimento  delle
 elezioni, per contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione.
   Il  ricorso,  con  la  prova  delle  avvenute  notifiche,  e' stato
 ridepositato in data 2 giugno, mentre ulteriori prove delle  avvenute
 notificazioni sono state depositate l'8 giugno 1995.
   In  data  7  giugno si e' costituita in giudizio l'Avvocatura dello
 Stato, per l'amministrazione dell'Interno, la quale ha,  con  memoria
 illustrativa, eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva e
 l'infondatezza nel merito del ricorso.
   In  data  13  giugno  1995  si e' costituito in giudizio De Pascale
 Nicola, genericamente contestando  ammissibilita',  procedibilita'  e
 fondatezza del ricorso.
   Con  ordinanza  493  del  21 giugno 1995, questo TAR ha disposto la
 rinnovazione  di  talune  notifiche;  a  tanto  hanno  provveduto   i
 ricorrenti,  depositando  in  data  14  luglio  1995  la  prova delle
 notificazioni eseguite in data 4-8 luglio 1995.
   All'udienza del 3 ottobre 1995 la causa e' passata in decisione.
                             D I R I T T O
   I ricorrenti, nelle qualita' rispettive di cittadini  elettori,  di
 candidati consiglieri comunali, e di presentatori della lista 3 nelle
 elezioni  del  23 aprile 1995 per l'elezione del sindaco e il rinnovo
 del consiglio comunale di Riccia, comune con popolazione inferiore ai
 quindicimila  abitanti,   impugnano   gli   atti   del   procedimento
 elettorale,  lamentando  pure la mancata sospensione dello stesso, da
 parte del Ministero degli Interni e della Prefettura  di  Campobasso,
 conseguente al decesso, in data 21 aprile 1993, del candidato sindaco
 cui era collegata, a termini di legge, la lista 3.
   A   sostegno  dell'impugnativa,  si  prospetta  in  via  principale
 l'illegittimita'  degli  atti  impugnati,  e,  in  via   subordinata,
 l'incostituzionalita'  delle  norme della legge n. 81 del 1993, nella
 parte in cui le stesse non prevedono la sospensione del  procedimento
 elettorale  in  ipotesi  di  decesso  o di impedimento permanente del
 sindaco nel corso della campagna elettorale.
   Ad avviso del Collegio, la  prospettazione  principale  non  appare
 condivisibile,  in  quanto,  come  del  resto  ammettono  gli  stessi
 ricorrenti, la legge n. 81 del 1993, e in particolare l'art.  5,  non
 contempla  l'ipotesi di un differimento della competizione elettorale
 quando   sopravvenga,   alla   presentazione    delle    candidature,
 l'impedimento  permanente  o  il  decesso  del  candidato sindaco. In
 mancanza di una previsione normativa esplicita, la  compressione  del
 diritto di espressione del voto, sia pure solo temporanea e collegata
 ad  un  fatto  eccezionale,  non  sembra poter essere ricavata in via
 interpretativa, non tollerando la materia  elettorale  incertezze  in
 ordine   alla  data  di  svolgimento  delle  elezioni  e  alle  cause
 impeditive delle stesse, nonche' sulle modalita' procedurali e  sulle
 forme  di pubblicita' con le quali sia possibile addivenire al rinvio
 della data delle elezioni.
   L'unico riferimento normativo, contenuto nell'art. 6, sesto  comma,
 della  legge n. 81/1993, all'evenienza del decesso o dell'impedimento
 del candidato sindaco nell'imminenza delle consultazioni  elettorali,
 disciplina  una  fattispecie diversa e particolare, e cioe' quella in
 cui l'evento si verifichi, nelle  elezioni  relative  ai  comuni  con
 popolazione  superiore  a  quindicimila  abitanti,  quando  sia  gia'
 esaurito il primo turno e  prima  dello  svolgimento  del  turno  del
 ballottaggio.    La  particolarita' della previsione, ed il contenuto
 della stessa, con i quali il legislatore dimostra di  voler  comunque
 assegnare  preminenza  allo svolgimento della competizione elettorale
 rispetto alla conservazione del  risultato  espresso  dalla  volonta'
 degli  elettori  (al  ballottaggio  partecipa  infatti, con possibile
 pregiudizio  della  volonta'  espressa  dal  corpo   elettorale,   il
 candidato che segue nella graduatoria del primo turno quello impedito
 o  deceduto), non consentono di utilizzare il sesto comma dell'art. 6
 nel  senso  indicato  dai ricorrenti, i quali desumono a contrario la
 necessita' del blocco immediato  della  competizione  nelle  elezioni
 relative   ai   comuni  con  popolazione  inferiore  ai  quindicimila
 abitanti.
   Rileva  peraltro  il  Collegio  che,  muovendo  dalla   ininfluenza
 dell'evento  morte  del candidato sindaco sulle elezioni, non possono
 essere negate le incongruenze  lamentate  dai  ricorrenti,  collegate
 alla  particolare  rilevanza  che la figura individuale del candidato
 sindaco riveste nel sistema elettorale di cui alla legge n.  81/1993.
 E'  infatti  evidente  che  il  decesso di uno dei candidati non solo
 priva sostanzialmente il corpo elettorale di una  delle  possibilita'
 di  scelta in ordine all'organo piu' rappresentativo dell'istituzione
 comunale, ma ha anche l'effetto di alterare i rapporti tra  le  liste
 collegate ai vari candidati alla carica di sindaco, le quali, in base
 alla  legge,  vengono  votate  solo  mediante  il  voto attribuito al
 candidato sindaco.
   Ove poi,  nonostante  il  decesso  del  candidato  sindaco,  questi
 dovesse   risultare   comunque   vincitore   delle  elezioni,  queste
 dovrebbero essere necessariamente e  immediatamente  ripetute,  cosi'
 come  prospetta  la  Prefettura  di  Campobasso  nell'atto impugnato,
 verificandosi comunque l'ipotesi di cui all'art. 37-bis  della  legge
 n.  142/1990,  che  prevede  lo  scioglimento  del Consiglio comunale
 quando  muoia  il  sindaco  gia'  eletto.  Non  sarebbe  tra  l'altro
 tollerabile  la  persistenza  in vita di un consiglio comunale il cui
 gruppo   di   maggioranza   non   esprima   un   sindaco   ad    essa
 programmaticamente  collegato;  la  tesi dei ricorrenti, per la quale
 anche i voti attribuiti al candidato deceduto e alla lista  collegata
 sarebbero  nulli, urta infatti con il principio di tassativita' delle
 ipotesi di nullita' del voto, tra le quali non risulta la fattispecie
 in esame.
   In base alle considerazioni precedenti, la prospettata questione di
 costituzionalita' dell'art. 5 della legge n. 81 del 1993, nella parte
 in cui non prevede che il sopravvenire della morte o dell'impedimento
 permanente del candidato sindaco comporti il rinvio delle elezioni  e
 il rinnovo della presentazione delle candidature, appare rilevante e,
 rispetto agli artt. 51, 3 e 97 della Costituzione, non manifestamente
 infondata.
   Quanto  alla  rilevanza,  essa  discende dalla difficolta', gia' in
 precedenza  segnalata,   di   desumere   direttamente   dalla   legge
 l'efficacia  interruttiva del procedimento elettorale dell'evento che
 colpisce il candidato sindaco; l'accoglimento del ricorso pare quindi
 possibile solo per  effetto  dell'accoglimento  del  secondo  motivo,
 dedotto  in  via subordinata dai ricorrenti (per la sussistenza della
 rilevanza  della  questione  quando  il  giudice  a   quo   prospetti
 l'inaccoglibilita' della domanda principale, v. Corte costituzionale,
 1 luglio 1986, 170).
   Quanto alla non manifesta infondatezza, si e' gia' rilevato come il
 proseguimento   del  procedimento  elettorale  dopo  il  decesso  del
 candidato comporti, in un sistema elettorale che e' tutto  imperniato
 sulla  figura  del  candidato sindaco, una compressione difficilmente
 accettabile del diritto di elettorato attivo, nella misura in cui gli
 elettori vengono privati di una delle possibilita' di scelta non solo
 per l'elezione del sindaco, ma altresi'  nella  competizione  tra  le
 liste   dei   candidati  consiglieri,  stante  il  grave  pregiudizio
 sopportato  dalla  lista  collegata  al candidato non piu' idoneo, in
 maniera definitiva, all'assunzione della carica.
   Anche a voler assegnare infatti preminenza all'interesse  pubblico,
 innegabile,  allo  svolgimento  immediato  delle  elezioni, la lacuna
 normativa non  appare  coerente  con  il  nuovo  sistema  elettorale,
 caratterizzato proprio dall'assoluto rilievo della competizione tra i
 candidati  sindaci,  ne'  con  lo  stesso  art. 37-bis della legge n.
 142/1990,  che  alla  morte  del  sindaco  (eletto)  fa  seguire   lo
 scioglimento  del  consiglio  comunale.  Il  venir  meno,  per  fatto
 imprevedibile, di uno dei candidati, compromette d'altra  parte  (con
 sacrificio   del  principio  di  eguaglianza)  anche  il  diritto  di
 elettorato passivo dei consiglieri appartenenti alla lista collegata,
 i quali  subiscono  senza  colpa  un  pregiudizio  ravvisabile  nella
 perdita  di  efficacia  della  loro  candidatura  per  il  venir meno
 dell'elemento trainante del consenso.
   D'altra parte, si e'  detto  come,  nell'ipotesi  di  successo  del
 candidato  sindaco  deceduto,  le  elezioni  siano  inutili e debbano
 essere  comunque  ripetute:   lo   svolgimento   necessario,   voluto
 dall'attuale  configurazione  dell'art. 5 della legge n. 81 del 1993,
 di un procedimento che abbia la  concreta  prospettiva  di  un  esito
 falsato  o  inutile, lascia sospettare la violazione del principio di
 buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97.
   Riservata ogni altra decisione, il giudizio va pertanto sospeso, in
 attesa della decisione della  Corte  costituzionale  sulla  questione
 dianzi esposta.