IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
   Ha  pronunciato la seguente ordinanza di non manifesta infondatezza
 di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p.,
 per violazione dell'art. 3, 24 e 27 della Costituzione.
   Rilevato che all'udienza preliminare  odierna  gli  imputati  Cungi
 Enrico  e  Comaprini Riccardo hanno chiesto, con il consenso del p.m.
 di essere giudicati col rito abbreviato;
   Considerato  che questo stesso giudice ebbe a emettere il 15 aprile
 1994, ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati, per cui
 oggi  si  procede  di  detenzione  a  fine  di  spaccio  di  sostanze
 stupefacenti;
   Ritenuto ancora che essendo il processo definibile allo stato degli
 atti  questo  giudice  ha  ammesso  nei  confronti di costoro il rito
 abbreviato e dovrebbe conseguentemente procedere nei  loro  confronti
 ad  emettere  la sentenza nel merito ai sensi degli artt. 442 e segg.
 c.p.p.;
   Rilevato peraltro che con la sentenza n.  432  del  1995  la  Corte
 costituzionale  ha  dichiarato costituzionalmente illegittimo, l'art.
 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui  non  prevede  che  non
 possa  partecipare  al  giudizio  dibattimentale  il g.i.p. che abbia
 applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato;
     che tale decisione di incostituzionalita' si basa sulla  basilare
 considerazione  che  le  valutazioni  demandate al g.i.p. allorquando
 dispone una misura cautelare comportano la formulazione di un vero  e
 proprio  giudizio  di merito (sia pure prognostico e allo stato degli
 atti) sulla colpevolezza dell'imputato,  evidenziandosi  altresi'  la
 analogia  con  le valutazioni compiute dal g.i.p. allorche' decidendo
 sulla richiesta di  archiviazione  abbia  ordinato  di  formulare  la
 imputazione,  ovvero quando di fronte a una richiesta di applicazione
 di pena concordata fra le parti l'abbia respinta;
     che con riferimento a tali situazioni la Corte costituzionale con
 sentenze n. 401 del 12 novembre 1991  e n. 439 del 16  dicembre  1993
 ha  gia' riconosciuto la incompatibilita' del g.i.p. a partecipare al
 successivo giudizio abbreviato in quanto "non puo' essere  lo  stesso
 giudice  che  ha  compiuto una cosi' decisiva valutazione di merito a
 adottare la  decisione  conclusiva  in  ordine  alla  responsabilita'
 dell'imputato";
   Ritenuto  che  gli  stessi profili di incostituzionalita' dell'art.
 34, secondo comma, c.p.p. che hanno portato  alla  adozione  di  tali
 sentenze,  sono  riscontrabili nel caso di specie, poiche' la mancata
 previsione  da  parte  dell'art.  34,  secondo  comma,  c.p.p.  della
 incompatibilita'  a  partecipare  al  giudizio abbreviato rispetto al
 g.i.p. che ha emesso il provvedimento cautelare si pone in  contrasto
 con  gli  art.  3,  24  e 27 della Costituzione, sotto il profilo che
 l'imputato  in  tale  caso  non  godrebbe  delle  medesime   garanzie
 riconosciute  a  ogni altro imputato, sarebbe violato il principio di
 non colpevolezza e infine non sarebbe garantito il diritto di  difesa
 per  il  rischio  che  il  giudice  che  ha  emesso  il provvedimento
 cautelare sia condizionato a confermare tale sua decisione  anche  in
 sede di giudizio abbreviato;
   Ritenuto   quindi   che   tale   questione   appare  non  solo  non
 manifestamente infondata, ma anche rilevante nel caso di specie.