IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI Ha pronunciato la seguente ordinanza di non manifesta infondatezza di illegittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, c.p.p., per violazione dell'art. 3, 24 e 27 della Costituzione. Rilevato che all'udienza preliminare odierna gli imputati Cungi Enrico e Comaprini Riccardo hanno chiesto, con il consenso del p.m. di essere giudicati col rito abbreviato; Considerato che questo stesso giudice ebbe a emettere il 15 aprile 1994, ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati, per cui oggi si procede di detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti; Ritenuto ancora che essendo il processo definibile allo stato degli atti questo giudice ha ammesso nei confronti di costoro il rito abbreviato e dovrebbe conseguentemente procedere nei loro confronti ad emettere la sentenza nel merito ai sensi degli artt. 442 e segg. c.p.p.; Rilevato peraltro che con la sentenza n. 432 del 1995 la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, l'art. 34, secondo comma, c.p.p., nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale il g.i.p. che abbia applicato una misura cautelare personale nei confronti dell'imputato; che tale decisione di incostituzionalita' si basa sulla basilare considerazione che le valutazioni demandate al g.i.p. allorquando dispone una misura cautelare comportano la formulazione di un vero e proprio giudizio di merito (sia pure prognostico e allo stato degli atti) sulla colpevolezza dell'imputato, evidenziandosi altresi' la analogia con le valutazioni compiute dal g.i.p. allorche' decidendo sulla richiesta di archiviazione abbia ordinato di formulare la imputazione, ovvero quando di fronte a una richiesta di applicazione di pena concordata fra le parti l'abbia respinta; che con riferimento a tali situazioni la Corte costituzionale con sentenze n. 401 del 12 novembre 1991 e n. 439 del 16 dicembre 1993 ha gia' riconosciuto la incompatibilita' del g.i.p. a partecipare al successivo giudizio abbreviato in quanto "non puo' essere lo stesso giudice che ha compiuto una cosi' decisiva valutazione di merito a adottare la decisione conclusiva in ordine alla responsabilita' dell'imputato"; Ritenuto che gli stessi profili di incostituzionalita' dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. che hanno portato alla adozione di tali sentenze, sono riscontrabili nel caso di specie, poiche' la mancata previsione da parte dell'art. 34, secondo comma, c.p.p. della incompatibilita' a partecipare al giudizio abbreviato rispetto al g.i.p. che ha emesso il provvedimento cautelare si pone in contrasto con gli art. 3, 24 e 27 della Costituzione, sotto il profilo che l'imputato in tale caso non godrebbe delle medesime garanzie riconosciute a ogni altro imputato, sarebbe violato il principio di non colpevolezza e infine non sarebbe garantito il diritto di difesa per il rischio che il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare sia condizionato a confermare tale sua decisione anche in sede di giudizio abbreviato; Ritenuto quindi che tale questione appare non solo non manifestamente infondata, ma anche rilevante nel caso di specie.