LA CORTE D'APPELLO
   Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa  civile  in  primo
 grado  iscritta  a ruolo il 21 ottobre 1991 al numero d'ordine 487/91
 r.g., promossa con atto di citazione notificato il 12-14 ottobre 1991
 tra Vieider Alois,  elettivamente domiciliato in  Trento  presso  gli
 avv.ti  Karl Taber di Bolzano e Bonifacio Giudiceandrea di Trento dai
 quali e' rappresentato e difeso giusta delega a margine dell'atto  di
 citazione,  attore,  contro,  il  comune  di  Cornedo, in persona del
 sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Trento  presso  gli
 avv.ti  Armin  Weis di Bolzano e Alberto Paoletto di Trento dai quali
 e' rappresentato e difeso giusta procura a margine della comparsa  di
 costituzione, convenuto.
   All'udienza  collegiale  del  21  novembre 1995 la causa passava in
 decisione.
    Il presidente della Giunta provinciale di Bolzano, con decreto del
 4 settembre 1991 emesso ai sensi della legge provinciale  di  Bolzano
 15  aprile  1991  n.  10,  determinava  in L. 27.855.000 l'indennita'
 spettante a Vieider Alois per l'espropriazione di mq. 619 di  terreno
 sito  in  zona  destinata  ad  attrezzature  collettive del comune di
 Cornedo all'Isarco.
   Il Vieir propose tempestiva  opposizione  alla  stima  chiedendo  a
 questa  corte  di rideterminare l'indennizzo in misura corrispondente
 all'effettivo valore edificatorio del suolo, di gran lunga  superiore
 a  quello  determinato  dall'Autorita' amministrativa in L. 45.000 il
 mq.
   Il  comune  di  Cornedo  resistette  alla  domanda  sostenendo   la
 congruita'   dell'importo  di  L.  27.855.000,  avuto  riguardo  alla
 ubicazione  e  alla  morfologia  dell'area  espropriata  che  trovasi
 all'esterno della cinta urbana ed e' formata da dura roccia in ripido
 pendio,  tanto  da  richiedere  costosissime opere di sbancamento per
 erigere ivi un edificio.
   Il  consulente  tecnico,  nominato  nelle  fase   istruttoria   del
 processo,  accertava  che  l'area  de qua, benche' sistemata lungo un
 ripido pendio alla periferia dell'abitato, possiede sicura attitudine
 edificiale sia perche' e' agevolmente  raggiungibile  da  una  strada
 pubblica  che  collega  Collepietra  a  San Valentino, sia perche' il
 piano regolaore di Cornedo, gia' nell'anno  1984,  l'aveva  sottratta
 alla  preesistente  destinazione di verde agricolo, assegnandola alla
 zona per attrezzature collettive con il programma di costruire su  di
 essa la caserma  per i Vigili del fuoco volontari.
   Quindi  il  C.T.U.,  premesso  che  nel  comune  di  Cornedo  si e'
 intensificata la domanda di suoli  edificatori  per  la  vicinanza  a
 Bolzano, determinava il giusto indennizzo in L. 88.207.500 applicando
 l'art.  8,  comma  primo, l. prov.le di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10
 (L. 190.000 il  mq.  meno  il  25%  =  L.  142.500  x  619  mq  =  L.
 88.207.500); in L. 58.814.000 applicando l'art. 5-bis legge statale 8
 agosto  1992  n.  359,  senza  pero'  la  detrazione  del  40%; in L.
 35.289.000, applicando il citato  art.  5-bis  nella  sua  interezza,
 ossia  con  la detrazione del 40% dalla somma del valore venale e del
 reddito dominicale.
   Tanto premesso, si osserva: il vincolo apposto nell'anno  1984  sul
 terreno  del  Vieider  ha  carattere  "espropriativo"  e non soltanto
 conformativo, in quanto l'intervento della  mano  pubblica  non  puo'
 essere   che   esclusivo   in  una  zona  destinata  ad  attrezzature
 collettive, anzi ad un'unica opera di pubblica utilita', quale e'  la
 caserma per i vigili del fuoco.
   Di conseguenza, il vincolo specifico di destinazione ad un impianto
 pubblico.   nel   sottoporre  l'immobile  a  finalita'  di  carattere
 ablatorio, rende non computabile il  decremento  di  valore  ad  esso
 riferibile.
   Il  calcolo  dell'indennita'  dovrebbe essere regolato dalla citata
 legge provinciale n. 10 del 1991, entrata in vigore il 15 maggio1991,
 che  all'art.  8,  comma  primo,  cosi'  dispone:  "l'indennita'   di
 espropriazione  dovuta all'espropriato per le aree comprese in centri
 edificati o che, indipendentemente dagli strumenti urbanistici, hanno
 potenzialita' edificatoria in base ad un complesso di elementi  certi
 ed   obiettivi,   in  relazione  all'ubicazione  del  bene  alla  sua
 accessibilita'  e  alla  presenza  di  infrastrutture  o   di   altre
 circostanze   che   attestano   una  concreta  attitudine  del  suolo
 all'utiliazione edificatoria,  consiste  nel  giusto  prezzo  che,  a
 giudizio   dell'ufficio   estimo   della   provincia,  avrebbe  avuto
 l'immobile in una libera contrattazione di compravendita  al  momento
 dell'emanazione  del  decreto di cui all'art. 5, ridotto del 25%" (il
 decreto e' quello con cui si dichiara la pubblica utilita' dell'opera
 e si determina l'indennita').
   Tuttavia il citato art. 8, si  pone  in  contrasto  con  i  criteri
 fissati  dall'art. 5-bis, comma primo, legge statale n. 359 del 1982,
 criteri che la Corte costituzionale ha dichiarato  applicabili  anche
 nella regione siciliana a statuto speciale (v. sent. 5 agosto 1995 n.
 153),  in  quanto  essi  rientrano  tra  le  norme fondamentali delle
 riforme economiche-sociali della Repubblica Italiana.
   Se cosi' e', anche il legislatore provinciale di  Bolzano,  con  il
 citato  art.  8,  comma primo, ha superato, nell'esercizio del la sua
 potesta' legislativa, il limite postogli dall'art.  8  dello  statuto
 speciale per il Trentino-Alto Adige, che richiama gli stessi principi
 e gli stessi limiti che la regione deve rispettare nell'emanazione di
 norme  legislative di sua competenza. Infatti, l'art. 4 dello statuto
 speciale mira ad armonizzare le leggi regionali con la Costituzione e
 con  i  principi  dell'ordinamento  giuridico dello Stato, nonche' ad
 assicurare anche il rispetto delle norme fondamentali  delle  riforme
 economico-sociali della Repubblica.
   Questo   giudice   peraltro   non  ha  il  potere  di  disapplicare
 direttamente la legge della provincia autonoma di Bolzano, occorrendo
 per sempre l'intervento della Corte costituzionale,  che  e'  l'unico
 organo  deputato  a giudicare sulla legittimita' costituzionale delle
 legge e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato, delle regioni
 e delle provincie autonome di Trento e Bolzano a statuto speciale.
   La rilevanza della questione di  costituzionalita'  e'  data  dalla
 differenza in danaro che scaturisce da diversi criteri previsti dalla
 normativa provinciale e dalla normativa statale.
   Avuto  per  certo  che  si versa in una fattispecie di esproprio di
 suolo   edificatorio,   questo   giudice,   se   volesse    accettare
 integralmente  come  giusto prezzo di mercato l'importo di L. 190.000
 il mq. (la valutazione del  C.T.U.  rimane  pero'    impregiudicata),
 dovrebbe   attribuire   al  Vieider  L.  88.207.500  in  applicazione
 dell'art. 8, comma primo, l. prov.le  di  Bolzano  n.  10  del  1991,
 mentre  dovrebbe attribuirgli L. 58.814.000 qualora potesse applicare
 l'art. 5-bis della legge statale, tenuto conto che  l'espropriato  ha
 diritto  al beneficio previsto dal comma 2 del medesimo art. 5-bis in
 forza della sentenza della Corte costituzionale  16  giugno  1993  n.
 283.
   La  non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita'
 trova sostegno  nel  superamento  dei  limiti  posti  alla  provincia
 autonoma
  di  Bolzano dall'art. 8 dello statuto speciale in relazione all'art.
 4 della stessa fonte normativa.
   Inoltre preme mettere in  risalto,  ai  fini  della  non  manifesta
 infondatezza  della questione di incostituzionalita', la specificita'
 delle aree fabbricabili. Su questi immobili si riversano dall'esterno
 molteplici, seppure  invisibili,  fattori  che  producono  un  enorme
 plusvalore,  senza  che  il  proprietario  contribuisca  ad  esso con
 capitali o lavoro proprio.
   Intanto i terreni acquistano  il  pregio  e  la  qualita'  di  aree
 fabbricabili  in  quanto  i  piani  urbanistici  li qualificano tali,
 imponendo ad altri terreni divieti di varia natura  (verde  agricolo,
 spazi  verdi,  bassi  indici  di  fabbricabilita'  etc.)  che  creano
 artificiosamente la rarita'  del  suolo  edificatorio  sul  quale  si
 concentra il relativo valore economico.
   Appare  contrario  all'equita' e alle leggi naturali ogni eccedenza
 di valore che proviene da divieti e dalle limitazioni che, imposti  a
 danno  di  tanti  proprietari,  si  risolvono  a  vantaggio  di pochi
 proprietari senza che costoro abbiano dato alcun apporto in danaro  o
 con il proprio lavoro.
   In  altre  parole,  i  piani regolatori urbanistici producono nella
 realta',  sia  pure  involontariamente  e  indirettamente,   fenomeni
 economici  che,  in  base  alla  legge  della copiosa domanda e della
 scarsa offerta, si  risolvono  in  veri  e  propri  trasferimenti  di
 ricchezza.
   E' giusto pertanto che la collettivita' recuperi, almeno in sede di
 espropriazione,  l'artificiosa produzione di ricchezza derivata dalle
 plusvalenze.
   L'art.  5-bis  della  legge  statale,  piu' volte menzionato, ha la
 funzione di recuperare, in parte, tali plusvalenze a vantaggio  della
 collettivita'.  Per  contro,  l'art.  8,  comma  primo,  della  legge
 provinciale n. 10 del 1991 si discosta  dai  criteri  di  restrizione
 indennitaria  poiche'  la  semplice  detrazione del 25% dal prezzo di
 libero  mercato  viola   una   norma   fondamentale   delle   riforme
 economico-sociali   della   Repubblica   Italiana   (cosi'      Corte
 costituzionale n. 153 del 1995).
   E' quindi necessario, in applicazione dell'art. 23 legge  11  marzo
 1953 n. 87, richiamato dal d.legs. 16 marzo 1992 n. 266 sottoporre la
 questione al giudizio della Corte costituzionale.