LA CORTE D'APPELLO Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile in primo grado iscritta a ruolo il 21 ottobre 1991 al numero d'ordine 487/91 r.g., promossa con atto di citazione notificato il 12-14 ottobre 1991 tra Vieider Alois, elettivamente domiciliato in Trento presso gli avv.ti Karl Taber di Bolzano e Bonifacio Giudiceandrea di Trento dai quali e' rappresentato e difeso giusta delega a margine dell'atto di citazione, attore, contro, il comune di Cornedo, in persona del sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in Trento presso gli avv.ti Armin Weis di Bolzano e Alberto Paoletto di Trento dai quali e' rappresentato e difeso giusta procura a margine della comparsa di costituzione, convenuto. All'udienza collegiale del 21 novembre 1995 la causa passava in decisione. Il presidente della Giunta provinciale di Bolzano, con decreto del 4 settembre 1991 emesso ai sensi della legge provinciale di Bolzano 15 aprile 1991 n. 10, determinava in L. 27.855.000 l'indennita' spettante a Vieider Alois per l'espropriazione di mq. 619 di terreno sito in zona destinata ad attrezzature collettive del comune di Cornedo all'Isarco. Il Vieir propose tempestiva opposizione alla stima chiedendo a questa corte di rideterminare l'indennizzo in misura corrispondente all'effettivo valore edificatorio del suolo, di gran lunga superiore a quello determinato dall'Autorita' amministrativa in L. 45.000 il mq. Il comune di Cornedo resistette alla domanda sostenendo la congruita' dell'importo di L. 27.855.000, avuto riguardo alla ubicazione e alla morfologia dell'area espropriata che trovasi all'esterno della cinta urbana ed e' formata da dura roccia in ripido pendio, tanto da richiedere costosissime opere di sbancamento per erigere ivi un edificio. Il consulente tecnico, nominato nelle fase istruttoria del processo, accertava che l'area de qua, benche' sistemata lungo un ripido pendio alla periferia dell'abitato, possiede sicura attitudine edificiale sia perche' e' agevolmente raggiungibile da una strada pubblica che collega Collepietra a San Valentino, sia perche' il piano regolaore di Cornedo, gia' nell'anno 1984, l'aveva sottratta alla preesistente destinazione di verde agricolo, assegnandola alla zona per attrezzature collettive con il programma di costruire su di essa la caserma per i Vigili del fuoco volontari. Quindi il C.T.U., premesso che nel comune di Cornedo si e' intensificata la domanda di suoli edificatori per la vicinanza a Bolzano, determinava il giusto indennizzo in L. 88.207.500 applicando l'art. 8, comma primo, l. prov.le di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (L. 190.000 il mq. meno il 25% = L. 142.500 x 619 mq = L. 88.207.500); in L. 58.814.000 applicando l'art. 5-bis legge statale 8 agosto 1992 n. 359, senza pero' la detrazione del 40%; in L. 35.289.000, applicando il citato art. 5-bis nella sua interezza, ossia con la detrazione del 40% dalla somma del valore venale e del reddito dominicale. Tanto premesso, si osserva: il vincolo apposto nell'anno 1984 sul terreno del Vieider ha carattere "espropriativo" e non soltanto conformativo, in quanto l'intervento della mano pubblica non puo' essere che esclusivo in una zona destinata ad attrezzature collettive, anzi ad un'unica opera di pubblica utilita', quale e' la caserma per i vigili del fuoco. Di conseguenza, il vincolo specifico di destinazione ad un impianto pubblico. nel sottoporre l'immobile a finalita' di carattere ablatorio, rende non computabile il decremento di valore ad esso riferibile. Il calcolo dell'indennita' dovrebbe essere regolato dalla citata legge provinciale n. 10 del 1991, entrata in vigore il 15 maggio1991, che all'art. 8, comma primo, cosi' dispone: "l'indennita' di espropriazione dovuta all'espropriato per le aree comprese in centri edificati o che, indipendentemente dagli strumenti urbanistici, hanno potenzialita' edificatoria in base ad un complesso di elementi certi ed obiettivi, in relazione all'ubicazione del bene alla sua accessibilita' e alla presenza di infrastrutture o di altre circostanze che attestano una concreta attitudine del suolo all'utiliazione edificatoria, consiste nel giusto prezzo che, a giudizio dell'ufficio estimo della provincia, avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita al momento dell'emanazione del decreto di cui all'art. 5, ridotto del 25%" (il decreto e' quello con cui si dichiara la pubblica utilita' dell'opera e si determina l'indennita'). Tuttavia il citato art. 8, si pone in contrasto con i criteri fissati dall'art. 5-bis, comma primo, legge statale n. 359 del 1982, criteri che la Corte costituzionale ha dichiarato applicabili anche nella regione siciliana a statuto speciale (v. sent. 5 agosto 1995 n. 153), in quanto essi rientrano tra le norme fondamentali delle riforme economiche-sociali della Repubblica Italiana. Se cosi' e', anche il legislatore provinciale di Bolzano, con il citato art. 8, comma primo, ha superato, nell'esercizio del la sua potesta' legislativa, il limite postogli dall'art. 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che richiama gli stessi principi e gli stessi limiti che la regione deve rispettare nell'emanazione di norme legislative di sua competenza. Infatti, l'art. 4 dello statuto speciale mira ad armonizzare le leggi regionali con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, nonche' ad assicurare anche il rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Questo giudice peraltro non ha il potere di disapplicare direttamente la legge della provincia autonoma di Bolzano, occorrendo per sempre l'intervento della Corte costituzionale, che e' l'unico organo deputato a giudicare sulla legittimita' costituzionale delle legge e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato, delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano a statuto speciale. La rilevanza della questione di costituzionalita' e' data dalla differenza in danaro che scaturisce da diversi criteri previsti dalla normativa provinciale e dalla normativa statale. Avuto per certo che si versa in una fattispecie di esproprio di suolo edificatorio, questo giudice, se volesse accettare integralmente come giusto prezzo di mercato l'importo di L. 190.000 il mq. (la valutazione del C.T.U. rimane pero' impregiudicata), dovrebbe attribuire al Vieider L. 88.207.500 in applicazione dell'art. 8, comma primo, l. prov.le di Bolzano n. 10 del 1991, mentre dovrebbe attribuirgli L. 58.814.000 qualora potesse applicare l'art. 5-bis della legge statale, tenuto conto che l'espropriato ha diritto al beneficio previsto dal comma 2 del medesimo art. 5-bis in forza della sentenza della Corte costituzionale 16 giugno 1993 n. 283. La non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' trova sostegno nel superamento dei limiti posti alla provincia autonoma di Bolzano dall'art. 8 dello statuto speciale in relazione all'art. 4 della stessa fonte normativa. Inoltre preme mettere in risalto, ai fini della non manifesta infondatezza della questione di incostituzionalita', la specificita' delle aree fabbricabili. Su questi immobili si riversano dall'esterno molteplici, seppure invisibili, fattori che producono un enorme plusvalore, senza che il proprietario contribuisca ad esso con capitali o lavoro proprio. Intanto i terreni acquistano il pregio e la qualita' di aree fabbricabili in quanto i piani urbanistici li qualificano tali, imponendo ad altri terreni divieti di varia natura (verde agricolo, spazi verdi, bassi indici di fabbricabilita' etc.) che creano artificiosamente la rarita' del suolo edificatorio sul quale si concentra il relativo valore economico. Appare contrario all'equita' e alle leggi naturali ogni eccedenza di valore che proviene da divieti e dalle limitazioni che, imposti a danno di tanti proprietari, si risolvono a vantaggio di pochi proprietari senza che costoro abbiano dato alcun apporto in danaro o con il proprio lavoro. In altre parole, i piani regolatori urbanistici producono nella realta', sia pure involontariamente e indirettamente, fenomeni economici che, in base alla legge della copiosa domanda e della scarsa offerta, si risolvono in veri e propri trasferimenti di ricchezza. E' giusto pertanto che la collettivita' recuperi, almeno in sede di espropriazione, l'artificiosa produzione di ricchezza derivata dalle plusvalenze. L'art. 5-bis della legge statale, piu' volte menzionato, ha la funzione di recuperare, in parte, tali plusvalenze a vantaggio della collettivita'. Per contro, l'art. 8, comma primo, della legge provinciale n. 10 del 1991 si discosta dai criteri di restrizione indennitaria poiche' la semplice detrazione del 25% dal prezzo di libero mercato viola una norma fondamentale delle riforme economico-sociali della Repubblica Italiana (cosi' Corte costituzionale n. 153 del 1995). E' quindi necessario, in applicazione dell'art. 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, richiamato dal d.legs. 16 marzo 1992 n. 266 sottoporre la questione al giudizio della Corte costituzionale.