CORTE COSTITUZIONALE Ricorso della provincia autonoma di Trento in persona del presidente della Giunta provinciale pro-tempore dott. Carlo Andreotti, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 16221 del 22 dicembre 1995, rappresentata e difesa - in virtu' di procura speciale del 3 gennaio 1996 per notaio dott. Pierluigi Mott in Trento (n. 61658 di repertorio) - dall'avv. prof. Sergio Panunzio, presso cui e' elettivamente domiciliata in Roma, piazza Borghese n. 3; contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di competenza in relazione: a) alla nota del Ministero del Tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di Finanza - Servizi ispettivi - Settore III, del 1 dicembre 1995, prot. n. S.I.556/85 211250, con la quale si informa l'Assessorato alla sanita' della provincia autonoma di Trento che e' stata disposta l'esecuzione di accertamenti ispettivi alla Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento; b) alla nota del medesimo ufficio del Ministero del tesoro, in pari data, prot. n. S.I. 566/85 211250, con la quale si incarica il dott. Federico Romeo, dirigente dei Servizi ispettivi di finanza, di effettuare l'ispezione di cui sopra; c) alla nota del medesimo ufficio del Ministero del tesoro, in pari data, medesimo protocollo della precedente, con cui si incarica il dott. Lucio Faggiano, Direttore della Ragioneria regionale dello Stato di Trento, di collaborare con il dott. Romeo nella ispezione di cui sopra. F a t t o 1. - In base allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) la provincia autonoma di Trento e' titolare di competenza concorrente, legislativa ed amministrativa, in materia di igiene e sanita' (artt. 9, n. 10, e 16 Statuto). Inoltre, con legge 30 aprile 1980, n. 6, art. 15, la regione Trentino-Alto Adige - che in base all'art. 4, n. 7, dello Statuto e' titolare di competenza primaria in materia di ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri - ha demandato alla provincia autonoma ricorrente il potere di controllo sugli atti e sugli organi delle unita' sanitarie locali. Da ultimo, in sede di definizione del c.d. "pacchetto" per il Trentino-Alto Adige, con la norma d'attuazione dello Statuto di cui all'art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 (sostitutiva della norma d'attuazione originariamente contenuta nell'art. 2 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474) si e' stabilito che spetta alla regione Trentino-Alto Adige il potere di disciplinare "il modello di organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari", mentre spettano alle Provincie autonome di Trento e Bolzano "le potesta' legislative ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla gestione delle istituzioni ed enti sanitari". A seguito del "riordino" della disciplina in materia sanitaria contenuta nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'art. 1 della legge regionale T.-A.A. 20 gennaio 1992, n. 1, ha stabilito che le funzioni dirette alla tutela della salute possono essere gestite "mediante aziende speciali con automomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile" (art. 1, primo comma), e che "le dimensioni, il numero, le modalita' di funzionamento e l'organizzazione delle aziende di cui al comma 1 sono disciplinati con leggi delle provincie autonome di Trento e Bolzano" (art. 1, secondo comma). In base a cio', e nell'esercizio delle gia' descritte competenze ad esse costituzionalmente attribuite, la provincia autonoma di Trento con legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 ha dettato una nuova disciplina del servizio sanitario provinciale, istituendo un proprio ente strumentale denominato "Azienda provinciale per i servizi sanitari", attraverso la quale la Provincia provvede all'esercizio delle funzioni inerenti al servizio sanitario provinciale (art. 2, primo comma). La medesima legge provinciale n. 10/1993 non ha mancato di disciplinare anche le attivita' di controllo sulla suddetta Azienda: l'art. 8 della legge provinciale stabilisce infatti che la Giunta provinciale ha fra l'altro funzioni di verifica dell'attivita' dell'Azienda e della sua compatibilita' con le norme in vigore (oltre che con gli indirizzi della programmazione provinciale e con i vincoli derivanti dagli accordi nazionali di lavoro); ed il successivo art. 17 disciplina la composizione ed il funzionamento del collegio dei revisori dei conti, composto di cinque membri di cui tre designati dal Consiglio provinciale e due dal Ministro del tesoro. Il collegio dei revisori ha il compito di vigilare sull'osservanza delle leggi, di verificare la regolare tenuta della contabilita', di emanare il bilancio, e gli altri compiti di controllo stabiliti dalla legge (art. 18). Non solo. Gli artt. 28 e 29 della successiva legge provinciale 28 agosto 1995, n. 10 (Ulteriori modifiche alla legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10 concernente "Nuova disciplina del servizio sanitario provinciale") hanno integrato la disciplina dei controlli sull'Azienda provinciale per i servizi sanitari, istituendo all'uopo anche degli uffici ad hoc. Infatti l'art. 28, modificando la disciplina dei servizi dei dipartimenti dell'Amministrazione provinciale gia' stabilita dalla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della provincia autonoma di Trento), ha istituito - in sostituzione di tre precedenti servizi - il "Servizio programmazione e ricerca sanitaria", il "Servizio attivita' di gestione sanitaria" ed il "Servizio economia sanitaria", cui sono demandati vari compiti anche di controllo sugli atti e sulle attivita' dell'azienda provinciale per i servizi sanitari. Ma soprattutto l'art. 29 della legge provinciale n. 10/95 ha istituito un nuovo servizio, denominato "Servizio ispettito attivita' sanitarie", il quale servizio "provvede all'espletamento delle attivita' di carattere ispettivo necessarie ai fini dello svolgimento delle funzioni di verifica di cui all'art. 8 della legge provinciale 1 aprile 1993, n. 10, circa la conformita' dell'attivita' dell'azienda provinciale per i servizi sanitari agli obiettivi della programmazione sanitaria, la corrispondenza tra costi dei servizi e relativi benefici nonche' la compatibilita', contabile e amministrativa, dell'attivita' dell'azienda medesima con le norme in vigore". 2. - Cio' premesso, in data 11 dicembre 1995 e' pervenuta alla provincia autonoma di Trento una nota della Direzione generale della azienda provinciale per i servizi sanitari (prot. n. 1786 dell'11 dicembre 1995) con la quale veniva trasmessa copia della documentazione che era stata consegnata brevi mano alla azienda da alcuni dirigenti dei servizi ispettivi di finanza del Ministero del tesoro. Si tratta dei documenti indicati nell'epigrafe del presente atto. Con il primo, una nota ministeriale sottoscritta dal Sottosegretario del Ministero del tesoro dott. Vegas, ed indirizzata all'assessore provinciale alla sanita' (nonche', per conoscenza, al comune di Trento ed al Ministero della sanita'), si informa l'assessore provinciale che sono stati disposti - ai sensi degli artt. 29 del r.d. n. 2440/1923, 3 della legge n. 1037/1939 e 65 del decreto legislativo n. 29/1993 - degli accertamenti ispettivi alla "Azienda U.S.L. di Trento" da parte di un dirigente dei servizi ispettivi di finanza; con il secondo (una nota ministeriale sottoscritta dal ragioniere generale dello Stato) si da' appunto incarico al dott. Federico Romeo, dirigente dei Servizi ispettivi di finanza, di effettuare l'ispezione di cui sopra; e con il terzo (una nota ministeriale ancora a firma del ragioniere generale della Stato) si incarica il dott. Lucio Faggiano, direttore della Ragioneria regionale dello Stato di Trento, di collaborare con il dott. Romeo nella suddetta ispezione. I suddetti atti sono illegittimi e gravemente lesivi delle attribuzioni costituzionali della provincia autonoma di Trento, onde questa li impugna con il presente regolamento di competenza, per i seguenti motivi di D i r i t t o Violazione delle attribuzioni costituzionali della provincia autonoma di Trento, di cui agli artt. 9 n. 10, 8 n. 1, 16, e 54 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670), e delle relative norme di attuazione di cui al d.P.R 28 marzo 1975, n. 474 (spec. art. 2, sostituito da art. 1 d.lgs. 16 marzo 1992, n. 267), ed al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (spec. art. 4). Il presente conflitto e' del tutto analogo a quello gia' deciso da codesta Ecc.ma Corte con la sentenza n. 228/1993, che accolse un ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato dalla provincia autonoma di Bolzano in relazione ad una nota del Ministero del tesoro il cui contenuto era infatti identico a quello della prima delle tre note ministeriali oggi impugnate (per comodita' dell'Ecc.ma Corte si deposita copia della nota ministeriale 22 agosto 1992 allora impugnata dalla provincia autonoma di Bolzano). Si e' visto come la provincia autonoma ricorrente in base alle norme statutarie (art. 9 n. 10, e 16), alle relative norme d'attuazione (art. 2 d.P.R. n. 474/1975), e secondo l'insegnamento di codesta Ecc.ma Corte (da ultimo sent. n. 373/1995), abbia potesta' legislativa ed amministrativa in ordine al funzionamento ed alla gestione degli enti sanitari. In base a tale competenza - come pure a quella di rango primario che le e' attribuita dall'art. 8 n. 1 St. in materia di ordinamento degli uffici provinciali (e quindi anche degli enti para-provinciali) - la legge provinciale ha istituito e disciplinato la "Azienda provinciale per i servizi sanitari". Come si e' visto la legge provinciale ha disciplinato i controlli - compresi quelli ispettivi - su tale Azienda, di competenza della Giunta provinciale anche ai sensi dell'art. 54 dello Statuto. Il sistema delineato trova poi il suo completamento (come gia' rilevato da codesta Ecc.ma Corte nella sentenza n. 228/1993) nella norma d'attuazione dello statuto T.-A.A. stabilita dall'art. 4 del d.P.R. 16 marzo 1992, n. 266, la quale ha stabilito che nelle materie di competenza propria della regione o delle provincie autonome "la legge non puo' attribuire agli organi statali funzioni amministrative, comprese quelle di vigilanza ... diverse da quelle spettanti allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme d'attuazione ...". Ne consegue che anche il potere ispettivo sulla azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento e sulle sue articolazioni appartiene, in base alle suddette norme statutarie e d'attuazione, alla Provincia ricorrente, che lo esercita nelle forme e nei modi disciplinati dalla stessa legge provinciale. Ne' lo Statuto T.-A. A., ne' le relative norme d'attuazione, attribuiscono al Ministro del tesoro alcun potere di vigilanza e controllo sulle strutture sanitarie provinciali. Dunque, la pretesa del Ministero del tesoro - di cui agli atti impugnati col presente ricorso - di svolgere una ispezione sulla azienda provinciale per i servizi sanitari di Bolzano e' chiaramente lesiva delle attribuzioni della Provincia ricorrente (alla quale infatti compete il potere ispettivo in questione) e priva di qualsiasi fondamento normativo. In particolare si rileva come nessuna delle disposizioni legislative richiamate nel primo degli atti impugnati possa in qualche modo fondare la pretesa del Ministero del tesoro. Ne' l'art. 29 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (che oltretutto riguarda solo le ispezioni sulle amministrazioni dello Stato e relative aziende autonome); ne' l'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037 (che riguarda anch'esso le verifiche degli ispettori generali di finanza sugli uffici e servizi statali, e le ispezioni - come dice l'art. 3, quarto comma, n. 2 "previste da particolari ordinamenti": previsione che nella specie manca del tutto); ne' l'art. 29 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (poiche' le ispezioni ivi previste al quinto comma non riguardano la provincia ed i suoi enti strumentali, anche in considerazione della norma di salvaguardia contenuta nell'art. 73, primo comma, del medesimo decreto). Del resto, la non appartenenza al Ministero del tesoro o, piu' in generale, all'Amministrazione statale, di attribuzioni ispettive anche aggiuntive rispetto a quelle spettanti alla provincia, in mancanza di espresse norme statuarie o d'attuazione in tal senso, trova ulteriore conferma (come in parte gia' osservato ancora una volta da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 228/83) sia nel fatto che gia' nell'ordinamento del servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono espressamente fatte salve dall'art. 80 le competenze statutarie della provincia ricorrente (art. 80), cosi' come sono poi state fatte salve anche dall'art. 1, primo comma, lett. z), della legge delega 24 ottobre 1992, n. 421; sia nel fatto che la misura della partecipazione dello Stato al controllo delle unita' sanitarie locali e' stata specificamente regolata attraverso la presenza in esse di un collegio dei revisori dei conti (in origine disciplinato dall'art. 15 della legge n. 833/1978, ed ora dall'art. 3, tredicesimo comma, del citato decreto legislativo n. 502/1992) dei cui membri uno su tre, o due su cinque, sono designati dal Ministro del tesoro: un collegio che, secondo quanto affermato dalla sentenza n. 107/1987 di codesta ecc.ma Corte, e' uno "strumento di controllo e verifica" che assume un ruolo di "mediatore in materia finanziaria, amministrativo-contabile, tra le unita' sanitarie locali, da una parte e le regioni e lo Stato dall'altra; tramite necessario d'informazione e di controllo della gestione, del flusso della spesa delle unita' sanitarie locali". Tale collegio dei revisori dei conti - come gia' si e' detto in precedenza - e' stato espressamente previsto anche per l'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento dagli artt. 17 e 18 della legge provinciale n. 10/1993. In conclusione l'ispezione disposta dal Ministero del tesoro esula dalle competenze ad esso attribuite, rientrando in quelle costituzionalmente spettanti alla provincia autonoma ricorrente.