CORTE COSTITUZIONALE
   Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Trento  in   persona   del
 presidente   della   Giunta   provinciale   pro-tempore  dott.  Carlo
 Andreotti, giusta deliberazione della Giunta provinciale n. 16221 del
 22 dicembre 1995, rappresentata e  difesa  -  in  virtu'  di  procura
 speciale del 3 gennaio 1996 per notaio dott. Pierluigi Mott in Trento
 (n.  61658  di  repertorio) - dall'avv. prof. Sergio Panunzio, presso
 cui e' elettivamente domiciliata  in  Roma,  piazza  Borghese  n.  3;
 contro  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri, in persona del
 Presidente del Consiglio in carica; per il regolamento di  competenza
 in relazione:
      a)  alla  nota  del  Ministero  del Tesoro - Ragioneria generale
 dello Stato - Ispettorato generale di Finanza - Servizi  ispettivi  -
 Settore  III, del 1 dicembre 1995, prot. n. S.I.556/85 211250, con la
 quale si informa l'Assessorato alla sanita' della provincia  autonoma
 di   Trento  che  e'  stata  disposta  l'esecuzione  di  accertamenti
 ispettivi alla Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento;
      b) alla nota del medesimo ufficio del Ministero del  tesoro,  in
 pari  data,  prot. n. S.I. 566/85 211250, con la quale si incarica il
 dott. Federico Romeo, dirigente dei Servizi ispettivi di finanza,  di
 effettuare l'ispezione di cui sopra;
      c)  alla  nota del medesimo ufficio del Ministero del tesoro, in
 pari data, medesimo protocollo della precedente, con cui si  incarica
 il  dott.  Lucio Faggiano, Direttore della Ragioneria regionale dello
 Stato di Trento, di collaborare con il dott. Romeo nella ispezione di
 cui sopra.
                               F a t t o
   1. - In base allo  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige
 (d.P.R.    31 agosto 1972, n. 670) la provincia autonoma di Trento e'
 titolare di competenza concorrente, legislativa ed amministrativa, in
 materia di igiene e sanita' (artt. 9, n. 10, e 16 Statuto).  Inoltre,
 con  legge  30  aprile  1980, n. 6, art. 15, la regione Trentino-Alto
 Adige - che in base all'art. 4, n. 7, dello Statuto  e'  titolare  di
 competenza  primaria in materia di ordinamento degli enti sanitari ed
 ospedalieri - ha demandato  alla  provincia  autonoma  ricorrente  il
 potere  di controllo sugli atti e sugli organi delle unita' sanitarie
 locali. Da ultimo, in sede di definizione del c.d. "pacchetto" per il
 Trentino-Alto Adige, con la norma d'attuazione dello Statuto  di  cui
 all'art. 1 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 (sostitutiva
 della  norma  d'attuazione  originariamente contenuta nell'art. 2 del
 d.P.R.   28 marzo 1975, n. 474)  si  e'  stabilito  che  spetta  alla
 regione  Trentino-Alto Adige il potere di disciplinare "il modello di
 organizzazione delle istituzioni ed enti sanitari",  mentre  spettano
 alle  Provincie autonome di Trento e Bolzano "le potesta' legislative
 ed amministrative attinenti al funzionamento ed alla  gestione  delle
 istituzioni ed enti sanitari".
    A  seguito  del  "riordino"  della disciplina in materia sanitaria
 contenuta nel decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, l'art.  1
 della legge regionale T.-A.A. 20 gennaio 1992, n. 1, ha stabilito che
 le funzioni dirette alla tutela della salute possono  essere  gestite
 "mediante    aziende    speciali    con    automomia   organizzativa,
 amministrativa, patrimoniale e contabile" (art. 1,  primo  comma),  e
 che  "le  dimensioni,  il  numero,  le  modalita'  di funzionamento e
 l'organizzazione delle aziende di cui al comma  1  sono  disciplinati
 con  leggi  delle  provincie  autonome  di Trento e Bolzano" (art. 1,
 secondo comma).
    In base a cio', e nell'esercizio delle gia'  descritte  competenze
 ad  esse  costituzionalmente  attribuite,  la  provincia  autonoma di
 Trento con legge provinciale 1 aprile 1993,  n.  10  ha  dettato  una
 nuova  disciplina  del  servizio sanitario provinciale, istituendo un
 proprio  ente  strumentale  denominato  "Azienda  provinciale  per  i
 servizi   sanitari",   attraverso  la  quale  la  Provincia  provvede
 all'esercizio  delle  funzioni   inerenti   al   servizio   sanitario
 provinciale  (art.  2, primo comma). La medesima legge provinciale n.
 10/1993  non  ha  mancato  di  disciplinare  anche  le  attivita'  di
 controllo  sulla  suddetta  Azienda: l'art. 8 della legge provinciale
 stabilisce infatti che la Giunta provinciale ha fra l'altro  funzioni
 di  verifica  dell'attivita'  dell'Azienda e della sua compatibilita'
 con  le  norme  in  vigore  (oltre  che  con  gli   indirizzi   della
 programmazione  provinciale  e  con i vincoli derivanti dagli accordi
 nazionali  di  lavoro);  ed  il  successivo  art.  17  disciplina  la
 composizione ed il funzionamento del collegio dei revisori dei conti,
 composto  di  cinque  membri  di  cui  tre  designati  dal  Consiglio
 provinciale e due dal Ministro del tesoro. Il collegio  dei  revisori
 ha  il compito di vigilare sull'osservanza delle leggi, di verificare
 la regolare tenuta della contabilita', di emanare il bilancio, e  gli
 altri compiti di controllo stabiliti dalla legge (art. 18).
    Non  solo. Gli artt. 28 e 29 della successiva legge provinciale 28
 agosto 1995, n. 10 (Ulteriori  modifiche  alla  legge  provinciale  1
 aprile  1993,  n.  10  concernente  "Nuova  disciplina  del  servizio
 sanitario provinciale") hanno integrato la disciplina  dei  controlli
 sull'Azienda  provinciale per i servizi sanitari, istituendo all'uopo
 anche  degli  uffici  ad  hoc.  Infatti  l'art.  28,  modificando  la
 disciplina   dei   servizi   dei   dipartimenti  dell'Amministrazione
 provinciale gia' stabilita dalla legge provinciale 29 aprile 1983, n.
 12 (Nuovo ordinamento dei servizi e  del  personale  della  provincia
 autonoma di Trento), ha istituito - in sostituzione di tre precedenti
 servizi  -  il  "Servizio  programmazione  e  ricerca  sanitaria", il
 "Servizio attivita' di gestione sanitaria" ed il  "Servizio  economia
 sanitaria",  cui sono demandati vari compiti anche di controllo sugli
 atti  e  sulle  attivita'  dell'azienda  provinciale  per  i  servizi
 sanitari.  Ma  soprattutto l'art. 29 della legge provinciale n. 10/95
 ha  istituito  un  nuovo  servizio,  denominato  "Servizio  ispettito
 attivita'  sanitarie",  il  quale servizio "provvede all'espletamento
 delle attivita' di  carattere  ispettivo  necessarie  ai  fini  dello
 svolgimento  delle funzioni di verifica di cui all'art. 8 della legge
 provinciale 1 aprile 1993, n. 10, circa la conformita' dell'attivita'
 dell'azienda provinciale per i servizi sanitari agli obiettivi  della
 programmazione  sanitaria,  la corrispondenza tra costi dei servizi e
 relativi   benefici   nonche'   la   compatibilita',   contabile    e
 amministrativa,  dell'attivita' dell'azienda medesima con le norme in
 vigore".
    2. - Cio' premesso, in data 11 dicembre  1995  e'  pervenuta  alla
 provincia  autonoma di Trento una nota della Direzione generale della
 azienda provinciale per i servizi sanitari  (prot.  n.  1786  dell'11
 dicembre   1995)   con   la   quale   veniva  trasmessa  copia  della
 documentazione che era stata consegnata brevi mano  alla  azienda  da
 alcuni  dirigenti  dei servizi ispettivi di finanza del Ministero del
 tesoro.
    Si tratta dei documenti indicati nell'epigrafe del presente  atto.
 Con  il primo, una nota ministeriale sottoscritta dal Sottosegretario
 del Ministero del tesoro dott. Vegas,  ed  indirizzata  all'assessore
 provinciale  alla  sanita'  (nonche',  per  conoscenza,  al comune di
 Trento  ed  al  Ministero  della  sanita'),  si  informa  l'assessore
 provinciale  che  sono  stati  disposti - ai sensi degli artt. 29 del
 r.d. n. 2440/1923, 3 della  legge  n.  1037/1939  e  65  del  decreto
 legislativo  n.  29/1993 - degli accertamenti ispettivi alla "Azienda
 U.S.L. di Trento" da parte di un dirigente dei servizi  ispettivi  di
 finanza;  con  il  secondo  (una  nota  ministeriale sottoscritta dal
 ragioniere generale dello Stato) si da'  appunto  incarico  al  dott.
 Federico  Romeo,  dirigente  dei  Servizi  ispettivi  di  finanza, di
 effettuare l'ispezione di  cui  sopra;  e  con  il  terzo  (una  nota
 ministeriale  ancora  a firma del ragioniere generale della Stato) si
 incarica  il  dott.  Lucio  Faggiano,  direttore   della   Ragioneria
 regionale  dello  Stato  di Trento, di collaborare con il dott. Romeo
 nella suddetta ispezione.
    I  suddetti  atti  sono  illegittimi  e  gravemente  lesivi  delle
 attribuzioni  costituzionali della provincia autonoma di Trento, onde
 questa li impugna con il presente regolamento di  competenza,  per  i
 seguenti motivi di
                             D i r i t t o
   Violazione   delle   attribuzioni  costituzionali  della  provincia
 autonoma di Trento, di cui agli artt. 9 n. 10, 8 n. 1, 16, e 54 dello
 Statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670),
 e delle relative norme di attuazione di cui al d.P.R 28  marzo  1975,
 n.  474  (spec. art. 2, sostituito da art. 1 d.lgs. 16 marzo 1992, n.
 267), ed al d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266 (spec. art. 4).
    Il presente conflitto e' del tutto analogo a quello gia' deciso da
 codesta Ecc.ma Corte con la sentenza  n.  228/1993,  che  accolse  un
 ricorso  per  conflitto  di  attribuzioni  sollevato  dalla provincia
 autonoma di Bolzano in relazione ad una nota del Ministero del tesoro
 il cui contenuto era infatti identico a quello della prima delle  tre
 note  ministeriali oggi impugnate (per comodita' dell'Ecc.ma Corte si
 deposita  copia  della  nota  ministeriale  22  agosto  1992   allora
 impugnata dalla provincia autonoma di Bolzano).
    Si  e'  visto  come  la provincia autonoma ricorrente in base alle
 norme  statutarie  (art.  9  n.  10,  e  16),  alle  relative   norme
 d'attuazione (art. 2 d.P.R. n. 474/1975), e secondo l'insegnamento di
 codesta  Ecc.ma  Corte  (da ultimo sent. n. 373/1995), abbia potesta'
 legislativa ed amministrativa in  ordine  al  funzionamento  ed  alla
 gestione degli enti sanitari. In base a tale competenza - come pure a
 quella di rango primario che le e' attribuita dall'art. 8 n. 1 St. in
 materia di ordinamento degli uffici provinciali (e quindi anche degli
 enti   para-provinciali)  -  la  legge  provinciale  ha  istituito  e
 disciplinato la "Azienda provinciale per i servizi sanitari". Come si
 e'  visto la legge provinciale ha disciplinato i controlli - compresi
 quelli ispettivi -  su  tale  Azienda,  di  competenza  della  Giunta
 provinciale anche ai sensi dell'art. 54 dello Statuto.
    Il  sistema  delineato  trova  poi il suo completamento (come gia'
 rilevato da codesta Ecc.ma Corte nella sentenza  n.  228/1993)  nella
 norma  d'attuazione  dello  statuto T.-A.A. stabilita dall'art. 4 del
 d.P.R. 16 marzo 1992, n. 266, la quale ha stabilito che nelle materie
 di competenza propria della regione o delle  provincie  autonome  "la
 legge    non   puo'   attribuire   agli   organi   statali   funzioni
 amministrative, comprese quelle di vigilanza ...  diverse  da  quelle
 spettanti  allo Stato secondo lo statuto speciale e le relative norme
 d'attuazione
  ...".
    Ne  consegue  che  anche  il  potere   ispettivo   sulla   azienda
 provinciale   per   i   servizi   sanitari  di  Trento  e  sulle  sue
 articolazioni appartiene, in base alle suddette  norme  statutarie  e
 d'attuazione,  alla Provincia ricorrente, che lo esercita nelle forme
 e nei modi  disciplinati  dalla  stessa  legge  provinciale.  Ne'  lo
 Statuto  T.-A.  A., ne' le relative norme d'attuazione, attribuiscono
 al Ministro del tesoro alcun potere di vigilanza  e  controllo  sulle
 strutture sanitarie provinciali.
    Dunque,  la  pretesa  del  Ministero del tesoro - di cui agli atti
 impugnati col presente ricorso -  di  svolgere  una  ispezione  sulla
 azienda  provinciale per i servizi sanitari di Bolzano e' chiaramente
 lesiva delle attribuzioni  della  Provincia  ricorrente  (alla  quale
 infatti  compete  il  potere  ispettivo  in  questione)  e  priva  di
 qualsiasi fondamento normativo.
    In  particolare  si  rileva  come   nessuna   delle   disposizioni
 legislative  richiamate  nel  primo  degli  atti  impugnati  possa in
 qualche modo fondare la pretesa del Ministero del tesoro. Ne'  l'art.
 29  del  r.d. 18 novembre 1923, n. 2440 (che oltretutto riguarda solo
 le ispezioni sulle amministrazioni dello  Stato  e  relative  aziende
 autonome);  ne'  l'art.  3  della  legge 26 luglio 1939, n. 1037 (che
 riguarda anch'esso le verifiche degli ispettori generali  di  finanza
 sugli  uffici e servizi statali, e le ispezioni - come dice l'art. 3,
 quarto comma, n. 2 "previste da particolari ordinamenti":  previsione
 che  nella  specie  manca  del  tutto);  ne'  l'art.   29 del decreto
 legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (poiche' le ispezioni ivi previste
 al  quinto  comma  non  riguardano  la  provincia  ed  i  suoi   enti
 strumentali,  anche  in  considerazione  della  norma di salvaguardia
 contenuta nell'art. 73, primo comma, del medesimo decreto).
    Del resto, la non appartenenza al Ministero del tesoro o, piu'  in
 generale,  all'Amministrazione  statale,  di  attribuzioni  ispettive
 anche aggiuntive rispetto  a  quelle  spettanti  alla  provincia,  in
 mancanza  di  espresse  norme  statuarie o d'attuazione in tal senso,
 trova ulteriore conferma (come in parte  gia'  osservato  ancora  una
 volta da codesta ecc.ma Corte nella sentenza n. 228/83) sia nel fatto
 che  gia'  nell'ordinamento  del  servizio sanitario nazionale di cui
 alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono espressamente  fatte  salve
 dall'art.  80  le  competenze  statutarie  della provincia ricorrente
 (art. 80), cosi' come sono poi state fatte salve anche  dall'art.  1,
 primo  comma,  lett.  z), della legge delega 24 ottobre 1992, n. 421;
 sia nel fatto che la  misura  della  partecipazione  dello  Stato  al
 controllo  delle  unita'  sanitarie  locali  e'  stata specificamente
 regolata attraverso la presenza in esse di un collegio  dei  revisori
 dei  conti  (in  origine  disciplinato  dall'art.  15  della legge n.
 833/1978, ed ora dall'art. 3, tredicesimo comma, del  citato  decreto
 legislativo  n. 502/1992) dei cui membri uno su tre, o due su cinque,
 sono designati dal Ministro del tesoro:   un  collegio  che,  secondo
 quanto  affermato dalla sentenza n. 107/1987 di codesta ecc.ma Corte,
 e' uno "strumento di controllo e verifica" che  assume  un  ruolo  di
 "mediatore  in  materia finanziaria, amministrativo-contabile, tra le
 unita' sanitarie locali, da  una  parte  e  le  regioni  e  lo  Stato
 dall'altra;  tramite  necessario  d'informazione e di controllo della
 gestione, del flusso della spesa delle unita' sanitarie locali". Tale
 collegio dei revisori dei conti - come gia' si e' detto in precedenza
 - e' stato espressamente previsto anche per l'Azienda provinciale per
 i servizi sanitari  di  Trento  dagli  artt.  17  e  18  della  legge
 provinciale n. 10/1993.
    In conclusione l'ispezione disposta dal Ministero del tesoro esula
 dalle   competenze   ad   esso   attribuite,   rientrando  in  quelle
 costituzionalmente spettanti alla provincia autonoma ricorrente.