ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 24, quarto
 comma, della legge 12 (recte: 28) gennaio 1994, n. 84 (Riordino della
 legislazione in materia portuale), promosso con ordinanza emessa il 2
 dicembre 1994 dal Pretore di Livorno nei procedimenti civili  riuniti
 vertenti  tra Guidi Massimo ed altri e l'INPS, iscritta al n. 125 del
 registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1995;
   Visto  l'atto  di  costituzione  dell'I.N.P.S.  nonche'  l'atto  di
 intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  12  dicembre  1995  il  Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
   Udito l'avv. Giorgio Starnoni per l'I.N.P.S.
                            Ritenuto in fatto
   1. - Nel corso del procedimento civile promosso contro l'INPS, dopo
 l'accoglimento dei ricorsi ex art. 700 cod. proc. civ., da soci della
 Compagnia  lavoratori  portuali  di  Livorno  -  giudicati inabili al
 lavoro  portuale  dalla  Commissione  prevista  dall'art.   156   del
 regolamento  di  esecuzione del codice della navigazione (navigazione
 marittima), approvato con d.P.R. 15  febbraio  1952,  n.  328  -  per
 ottenere  il  ripristino  della  pensione  di inabilita', annullata o
 revocata e sostituita  con  l'assegno  ordinario  di  invalidita'  in
 seguito  a  visita  medica  disposta  dall'Istituto,  il  Pretore  di
 Livorno,  con  ordinanza  del  2  dicembre  1994,  ha  sollevato,  in
 riferimento    all'art.    3   Cost.,   questione   di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 24, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n.
 84, nella parte in cui prevede che "ai lavoratori gia' cancellati dai
 registri per inidoneita' al lavoro portuale ai sensi  dell'art.  156,
 primo  comma, n. 2, del citato regolamento, si applica il trattamento
 di cui all'art. 2 della legge 12  giugno  1984,  n.  222"  (cioe'  il
 trattamento della pensione ordinaria di inabilita').
   Ad  avviso  del  giudice  rimettente,  la  disposizione  impugnata,
 intervenuta  nelle  more  del  procedimento   cautelare,   privilegia
 ingiustificatamente  i lavoratori portuali rispetto a tutti gli altri
 lavoratori assicurati presso l'INPS, i quali, per  beneficiare  della
 pensione  di  inabilita', devono trovarsi "nell'assoluta e permanente
 impossibilita' di svolgere qualsiasi tipo di  attivita'  lavorativa",
 il  che  vale  anche  per  lavoratori  (minatori, edili, ecc.) la cui
 attivita' e' impegnativa e usurante al pari del lavoro portuale.
   Secondo la disciplina anteriore all'entrata in vigore  della  legge
 n. 84 del 1994, dalla dichiarazione di inidoneita' al lavoro portuale
 potevano  derivare  prestazioni  differenziate  agli  assicurati,  in
 relazione al diverso grado di inabilita'. La "specialita'" del regime
 dell'inidoneita'  specifica  al  lavoro  portuale  era   circoscritta
 all'accertamento della patologia (affidato ad un'apposita commissione
 medica  istituita  presso  la  capitaneria  di porto), non toccava le
 prestazioni in concreto da erogare. L'art.  156,  ultimo  comma,  del
 menzionato  regolamento  di  esecuzione  si  limitava  ad  attribuire
 all'accertamento di inidoneita' al lavoro portuale "effetto anche  ai
 fini  del  trattamento  previdenziale",  senza alcuna precisazione in
 ordine al tipo di trattamento. Prima della  legge  n.  222  del  1984
 l'INPS   doveva   verificare,   caso  per  caso,  se  ricorressero  i
 presupposti  per  l'erogazione  della  pensione  di   inabilita'   o,
 soltanto,  quelli  per  l'assegno  di  invalidita'. Conseguentemente,
 l'avvenuta corresponsione tout court della pensione di inabilita'  e'
 da considerare erronea, mentre sono pienamente legittimi i successivi
 provvedimenti di revoca della medesima.
   Cio'  vale  pero'  solo  fino  alla data di entrata in vigore della
 disposizione impugnata,  che  ha  attribuito  indiscriminatamente  ai
 lavoratori  dichiarati inabili al lavoro portuale, e conseguentemente
 cancellati dai registri,  il  diritto  alla  pensione  di  inabilita'
 (senza efficacia retroattiva). Questa norma di favore e' ritenuta dal
 giudice  a quo un irragionevole privilegio, non giustificabile con la
 specialita' del  lavoro  portuale,  tanto  piu'  che  il  trattamento
 privilegiato dovrebbe ritenersi sottratto alla procedura di revisione
 di cui all'art. 9 della legge n. 222 del 1984.
   2.   -  Nel  giudizio  davanti  alla  Corte  costituzionale  si  e'
 costituito  l'INPS  chiedendo  che  la   questione   sia   dichiarata
 inammissibile,  essendo  controversa soltanto l'interpretazione della
 norma in esame in punto di retroattivita';  nel  merito,  si  rimette
 alle decisioni della Corte.
   In  una  memoria  aggiunta  l'Istituto  - premesso che con d.-l. 21
 aprile 1995, n. 119  (ottavo  di  una  serie  di  decreti  reiterati,
 proseguita  con  i  dd.ll. 21 giugno 1995, n. 237, 22 agosto 1995, n.
 348 e 18 ottobre 1995, n. 433), gli  oneri  derivanti  dall'art.  24,
 comma  4,  della legge n. 84 del 1994 sono stati posti a carico della
 gestione  commissariale  del  Fondo  gestione  istituti  contrattuali
 lavoratori  portuali  in  liquidazione  e sono rimborsati all'INPS in
 base  a  rendicontazione  annuale  -  osserva  che  la   disposizione
 impugnata   ha  inteso  assicurare  la  continuita'  del  trattamento
 previdenziale complessivo vigente anteriormente alla legge n. 84  del
 1994 in favore dei portuali cancellati dai registri per inabilita', i
 quali fruivano di un'integrazione pensionistica a carico del suddetto
 Fondo  (soppresso  dal  d.-l. 22 gennaio 1990, n. 6, convertito nella
 legge 24 marzo 1990, n. 58), calcolata in misura pari alla differenza
 tra quanto corrisposto dall'INPS  e  quanto  i  lavoratori  avrebbero
 maturato al compimento del sessantesimo anno di eta'.
   In  definitiva  la disposizione impugnata servirebbe a garantire la
 conservazione di "diritti acquisiti" in una situazione caratterizzata
 da connotazioni del tutto peculiari, che  la  rendono  oggettivamente
 incomparabile  con  altre e percio' escludono l'ipotizzata violazione
 del principio di eguaglianza.
   3. - E' intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
 rappresentato    dall'Avvocatura   dello   Stato,   concludendo   per
 l'infondatezza della questione.
   L'Avvocatura precisa che le finalita' di conservazione  di  diritti
 quesiti,  gia' indicata dalla difesa dell'INPS, sono perseguite dalla
 norma impugnata con precisi limiti tanto soggettivi quanto temporali.
 Si  tratta  infatti  di  un  istituto  connotato  da   carattere   di
 specialita',  riferito a una particolare categoria di lavoratori, con
 efficacia limitata nel tempo, "stante la sua avvenuta abrogazione  in
 forza  dell'art.  4 del d.-l. 25 febbraio 1995, n. 49, a far data dal
 19 marzo 1995", che dispone la trasformazione in societa' di  diritto
 privato  delle  compagnie  portuali.  Da  questa  data  i  lavoratori
 portuali, per quanto  attiene  ai  trattamenti  di  inabilita'  o  di
 invalidita',  sono assoggettati al regime generale della legge n. 222
 del 1984.   D'altra parte,  l'abrogazione  anche  dell'art.  156  del
 regolamento marittimo, disposta dall'art. 27, comma 8, della legge n.
 84  del  1994,  esclude  che  il problema possa piu' ripresentarsi in
 futuro dal momento che l'introduzione - prima su base contrattuale  e
 dopo,  in  via  transitoria,  su  base  normativa  -  del trattamento
 pensionistico  differenziato  di  cui   si   controverte   e'   stata
 determinata  proprio  dalla disciplina speciale contenuta nella norma
 regolamentare, la quale prevedeva la definitivita'  dell'accertamento
 dell'inidoneita'  fisica  compiuto  dalle  Commissioni  ivi previste,
 escludendo la possibilita' di reiscrizione nei registri nel  caso  di
 recupero  delle condizioni fisiche occorrenti per essere riconosciuti
 abili al lavoro portuale.
                        Considerato in diritto
   1. -  Dal  Pretore  di  Livorno  e'  sospettato  di  illegittimita'
 costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., l'art. 24, comma 4,
 della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84. Ai lavoratori portuali gia'
 cancellati  dai  registri  per  inidoneita'  permanente   al   lavoro
 portuale,  accertata  ai  sensi  dell'art.  156  del  regolamento  di
 esecuzione del  codice  della  navigazione  (navigazione  marittima),
 approvato  con  d.P.R.  15  febbraio  1952,  n.  328, la disposizione
 impugnata  attribuisce  il  diritto  alla   pensione   ordinaria   di
 inabilita'   indipendentemente   dalla   condizione  di  "assoluta  e
 permanente impossibilita' di svolgere qualsiasi attivita' lavorativa"
 prevista dall'art. 2, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222.
   Questo trattamento di favore e' ritenuto ingiustificato dal giudice
 rimettente, e quindi contrario al principio  di  eguaglianza,  atteso
 che  per  gli  altri lavoratori, compresi quelli addetti ad attivita'
 usuranti non  meno  del  lavoro  portuale  (minatori,  edili,  ecc.),
 l'inidoneita'  specifica  al proprio lavoro professionale comporta il
 minore trattamento dell'assegno di invalidita'.
   2. - La questione non e' fondata.
   La ratio e la portata della  norma  in  esame  non  possono  essere
 comprese  astraendo  dal  quadro  storico  della complessa e faticosa
 vicenda legislativa - sollecitata dagli organi comunitari  -  che  ha
 abolito  l'antico  privilegio  monopolistico delle compagnie portuali
 assoggettandole al regime di libera concorrenza di  mercato  mediante
 la  trasformazione  in  societa'  regolate  dal  codice  civile,  con
 conseguente passaggio dei lavoratori soci o  dipendenti  di  esse  al
 diritto comune dei rapporti privati di socio di cooperativa di lavoro
 o   di   lavoratore   subordinato,   nonche'  dei  connessi  rapporti
 previdenziali.
   La disposizione transitoria dell'art. 24, comma 4, della  legge  n.
 84  del  1994  mira  a  evitare ricadute negative di tale vicenda sul
 trattamento previdenziale dei lavoratori gia' cancellati dai registri
 per inidoneita' al lavoro portuale, ai sensi dell'art. 156 del citato
 regolamento marittimo, anteriormente al termine iniziale di efficacia
 dell'abrogazione degli articoli contenuti  nel  libro  primo,  titolo
 III,  capo IV, del regolamento, disposta dall'art. 27, comma 8, della
 stessa legge.
   L'abrogato art. 156 prevedeva modalita'  speciali  di  accertamento
 dell'inidoneita' permanente al lavoro portuale, mediante una apposita
 commissione  medica  istituita presso la capitaneria di porto, mentre
 per  gli  effetti  dell'accertamento   in   ordine   al   trattamento
 previdenziale  del  lavoratore l'ultimo comma rinviava implicitamente
 al regime  generale  dell'assicurazione  obbligatoria.  Percio',  ove
 fosse  stata accertata la perdita della capacita' di lavoro specifica
 ai sensi dell'art.  1 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e non anche
 "l'assoluta  e  permanente  impossibilita'  di   svolgere   qualsiasi
 attivita'  lavorativa"  ai  sensi  dell'art.  2,  l'INPS era tenuto a
 corrispondere soltanto l'assegno ordinario di invalidita'. In  questo
 caso  interveniva,  originariamente su base contrattuale, poi su base
 normativa, un trattamento integrativo corrisposto dal Fondo  gestione
 istituti    contrattuali    lavoratori   portuali,   istituito,   con
 personalita' giuridica privata, dalla legge 17 febbraio 1981, n.  26,
 e  finanziato  con  addizionali percentuali delle tariffe retributive
 delle  prestazioni  dei  lavoratori  portuali.   L'integrazione   del
 trattamento  di invalidita' erogato dall'INPS era fissata dal decreto
 del Ministro della marina mercantile 13 ottobre 1982 in  misura  pari
 alla  differenza  con  l'ammontare  della  pensione che il lavoratore
 avrebbe maturato al compimento del sessantesimo anno di eta'.
   3. - Il Fondo e' stato soppresso dal d.-l. 22 gennaio 1990, n.   6,
 convertito   nella  legge  24  marzo  1990,  n.  58,  e  le  relative
 prestazioni sono state poste direttamente a carico delle compagnie  e
 dei  gruppi  portuali.  Tale  onere,  al  quale le compagnie dovevano
 provvedere mediante il gettito tariffario, era disposto solo  in  via
 transitoria, essendo incompatibile con l'esigenza di contenimento del
 costo  del lavoro, ai fini della competitivita' sul mercato, inerente
 alla nuova veste imprenditoriale di societa' operanti  in  condizioni
 di  concorrenza  che  le  organizzazioni  portuali  avrebbero  dovuto
 assumere in forza dell'art. 20 della legge n. 84 del 1994. L'aggravio
 e' stato rimosso dall'art. 24, comma  4,  di  questa  legge,  che  ha
 accollato  all'INPS  l'obbligo  di  corrispondere  in  ogni  caso  la
 pensione ordinaria di inabilita' per il solo  fatto  dell'inidoneita'
 al  lavoro  portuale  accertata  dalla  commissione  medica presso la
 capitaneria di porto, indipendentemente  dal  requisito  di  assoluta
 incapacita'  di  lavoro prescritto dall'art. 2 della legge n. 222 del
 1984.
   Trattandosi in sostanza di una misura analoga alla  fiscalizzazione
 di  oneri  sociali  gravanti  sulle  imprese,  il  modo dello sgravio
 originariamente prescelto  era  di  dubbia  legittimita',  in  quanto
 convertiva  un  onere improprio delle imprese portuali in un onere di
 assistenza sociale, altrettanto improprio, a  carico  della  gestione
 dell'assicurazione  generale  per l'invalidita' e la vecchiaia, senza
 copertura della spesa corrispondente. Ma, prima  ancora  dell'entrata
 in  vigore  della legge n. 84 (19 febbraio 1994), l'anomalia e' stata
 eliminata dall'art.  1, comma 5, del d.-l. 12 febbraio 1994, n.  100,
 riprodotto  in una serie di decreti successivi fino all'attuale d.-l.
 18 dicembre 1995, n. 535, in corso di conversione, a norma del  quale
 gli  oneri  derivanti  dall'attuazione del comma 4 dell'art. 24 della
 legge n. 84 del 1994 sono posti a carico della gestione commissariale
 del Fondo sopra nominato in liquidazione (finanziata da un contributo
 a carico del bilancio dello Stato, disposto dall'art.  1,  comma  11,
 del  decreto  a copertura dell'intero passivo accumulato dal Fondo) e
 sono rimborsati  all'INPS  sulla  base  di  apposita  rendicontazione
 annuale.
   4.  -  Il  quadro legislativo sopra delineato dimostra che la norma
 sottoposta a scrutinio di  costituzionalita'  non  crea  ex  novo  un
 trattamento  previdenziale privilegiato in favore di una categoria di
 lavoratori, bensi' conserva a questi lavoratori un trattamento di cui
 gia' fruivano in virtu' della legislazione precedente, la quale - per
 la parte non di competenza dell'INPS - lo poneva a carico  del  Fondo
 gestione  istituti  contrattuali  dei  lavoratori portuali e, dopo la
 soppressione  del  Fondo,  direttamente  a  carico  delle   compagnie
 portuali.
   Certo  non si puo' parlare - come fanno l'INPS e l'Avvocatura dello
 Stato - di "conservazione di diritti acquisiti" tutelati dagli  artt.
 36  e  38  Cost. Ma per giustificare la norma e l'onere che ne deriva
 alla finanza pubblica non occorre far capo  al  concetto  di  diritto
 quesito.  E'  sufficiente  richiamare,  da  un  lato, il principio di
 razionalita'-equita', ripetutamente affermato da questa Corte  (cfr.,
 da  ultimo,  sentenza  n.  240  del  1994),  che vieta l'applicazione
 immediata a trattamenti pensionistici in atto di un ius  superveniens
 che  ne  abbasserebbe  repentinamente  l'entita' in misura rilevante;
 dall'altro, il carattere transitorio della norma, la cui  portata  e'
 circoscritta  ai lavoratori cancellati dai registri per inabilita' al
 lavoro portuale, ai sensi dell'art. 156  del  regolamento  marittimo,
 anteriormente   al   19   marzo   1995,   dies  a  quo  di  efficacia
 dell'abrogazione di tale articolo disposta dall'art. 27  della  legge
 n.  84  del  1994,  nel testo sostituito dall'art.   3, comma 14, del
 d.-l. 21 febbraio 1995, n. 39, ora art. 3, comma 16, del d.-l. n. 535
 del  1995  citato.  Da  questa  data,  essendo  cessate  le  speciali
 commissioni  mediche  operanti  presso  le  capitanerie  di porto, le
 condizioni di invalidita' dei  lavoratori  portuali  sono  accertate,
 come  per  tutti gli altri, dalle commissioni sanitarie dell'INPS con
 effetti regolati dalla legge generale n. 222 del 1984.