ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel giudizio di ammissibilita', ai sensi dell'art.  2,  primo  comma,
 della  legge  costituzionale  11  marzo 1953, n. 1 della richiesta di
 referendum popolare per l'abrogazione:
     a) della legge 23 aprile 1959, n. 189, recante  "Ordinamento  del
 corpo della Guardia di finanza", limitatamente a:
      articolo  1,  comma  2,  limitatamente alle parole: "delle Forze
 armate dello Stato e" nonche' alle  parole  "concorrere  alla  difesa
 politico-militare   delle  frontiere  e,  in  caso  di  guerra,  alle
 operazioni militari;";
      articolo 2, come  modificato  dall'articolo  75  del  d.lgs.  12
 maggio 1995, n. 199;
      articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole: "e' scelto fra i
 generali  di  corpo  d'armata  dell'Esercito  in  servizio permanente
 effettivo ed" nonche' alle parole "di concerto col  Ministro  per  la
 difesa",  comma 2, limitatamente alle parole: "Prende accordi con gli
 stati maggiori  delle  Forze  armate  per  quanto  e'  necessario  in
 relazione  all'addestramento  militare ed al concorso dei reparti del
 corpo alle operazioni militari in caso  di  emergenza."  e  comma  3,
 limitatamente alle parole: "Assume la carica di comandante in seconda
 il generale di divisione piu' anziano della Guardia di finanza.";
      articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: "possono esservi
 assegnati  ufficiali  di  altre Forze armate, ai sensi del successivo
 art. 7.", e comma 2:  "Per  le  esigenze  addestrative  di  carattere
 militare e per il collegamento con lo stato maggiore dell'Esercito e'
 assegnato al comando generale un generale di brigata dell'Esercito in
 servizio permanente.";
      articolo 7;
      articolo  8, comma 1, limitatamente alla parola: "altre" e comma
 2, limitatamente alle parole: "non militari";
      articolo 9, limitatamente alle parole: "sottufficiali e truppa";
      articolo 10;
      articolo 12;
     b) dell'articolo 2, del codice penale militare di pace, approvato
 con  regio  decreto  20  febbraio  1941,  n.  303, limitatamente alle
 parole:  "della Guardia di finanza", iscritto al n. 98  del  registro
 referendum.
   Vista  l'ordinanza  dell'11-13 dicembre 1996 con la quale l'Ufficio
 centrale  per  il  referendum  presso  la  Corte  di  cassazione   ha
 dichiarato legittima la richiesta;
   Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8 gennaio 1997 il giudice
 relatore Guido Neppi Modona;
   Udito l'avvocato Mario Sanino per i presentatori Bernardini Rita  e
 Sabatano Mauro.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  L'Ufficio  centrale  per il referendum, costituito presso la
 Corte di cassazione, in applicazione della legge 25 maggio  1970,  n.
 352,  e  successive  modificazioni,  ha  esaminato  la  richiesta  di
 referendum popolare presentata da Sergio  Augusto  Stanzani  Ghedini,
 Lorenzo  Strik  Lievers,  Rita  Bernardini, Mauro Sabatano e Fiorella
 Mancuso, sul seguente quesito:
   "Volete voi che sia abrogata la  legge  23  aprile  1959,  n.  189,
 recante   ''Ordinamento   del   corpo  della  Guardia  di  Finanza'',
 limitatamente a: articolo 1,  comma  2,  limitatamente  alle  parole:
 ''delle Forze armate dello Stato e'' nonche' alle parole ''concorrere
 alla  difesa  politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra,
 alle  operazioni  militari;'';  articolo  2;  articolo  4,  comma  1,
 limitatamente  alle  parole:  ''e'  scelto  tra  i  generali di Corpo
 d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo ed''  nonche'
 alle  parole  ''di  concerto  col  Ministro per la difesa'', comma 2,
 limitatamente alle parole:  ''Prende accordi con gli  stati  maggiori
 delle   Forze   armate   per   quanto   e'  necessario  in  relazione
 all'addestramento militare e al concorso dei reparti del  corpo  alle
 operazioni  militari in caso di emergenza.'' e comma 3, limitatamente
 alle parole: ''Assume la carica di comandante in seconda il  generale
 di  divisione  piu'  anziano della Guardia di finanza.''; articolo 5,
 comma 1,  limitatamente  alle  parole:  ''possono  esservi  assegnati
 ufficiali  di  altre  Forze  armate, ai sensi del successivo articolo
 7.'', e comma 2: ''Per le esigenze addestrative di carattere militare
 e  per  il  collegamento  con  lo  stato  maggiore  dell'Esercito  e'
 assegnato al comando generale un generale di brigata dell'Esercito in
 servizio   permanente.'';   articolo   7;   articolo   8,   comma  1,
 limitatamente alle parole: ''altre'' e comma  2,  limitatamente  alle
 parole:  ''non militari''; articolo 9, limitatamente alle parole: ''e
 truppa''; articolo 10; articolo 12?".
   2. - L'Ufficio centrale per il referendum,  con  ordinanza  dell'11
 dicembre  1996,  ritenuta  la tempestivita' della presentazione della
 richiesta referendaria, dato atto che le sottoscrizioni raccolte  dai
 promotori   avevano   superato   il  numero  di  cinquecentomila,  ha
 dichiarato che la richiesta e' conforme alle disposizioni  di  legge.
 La  denominazione  del  referendum  e'  stata  stabilita  come segue:
 "Guardia di finanza:   Abolizione del  carattere  di  corpo  militare
 della Guardia di finanza".
   L'Ufficio  centrale,  inoltre,  premesso  che nel quesito non erano
 menzionate ne' le modifiche apportate alla  legge  n.  189  del  1959
 dall'art.  75  del  d.lgs.  12  maggio 1995, n. 199, ne' l'art. 2 del
 codice penale militare di pace e che, per evidente errore  materiale,
 la  richiesta  relativa  all'art. 9 era stata limitata alle parole "e
 truppa" senza essere estesa alla parola "sottufficiali", ha  ritenuto
 di dover procedere alla rettifica necessaria per far coincidere forma
 e sostanza del quesito, secondo l'effettiva e inequivoca volonta' dei
 promotori.   Ha   pertanto   disposto  che  il  quesito  fosse  cosi'
 riformulato:
   "Volete voi che siano abrogati:
     la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante ''Ordinamento del  corpo
 della  Guardia  di  Finanza'',  limitatamente a: articolo 1, comma 2,
 limitatamente alle parole:  ''delle  Forze  armate  dello  Stato  e''
 nonche'  alle parole ''concorrere alla difesa politico-militare delle
 frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;''; articolo
 2, come modificato dall'art. 75 del d.lgs. 12 maggio  1995,  n.  199;
 articolo  4,  comma  1,  limitatamente alle parole: ''e' scelto tra i
 generali di  corpo  d'armata  dell'Esercito  in  servizio  permanente
 effettivo  ed'' nonche' alle parole ''di concerto col Ministro per la
 difesa'', comma 2, limitatamente alle parole:  ''Prende  accordi  con
 gli  stati  maggiori  delle  Forze armate per quanto e' necessario in
 relazione all'addestramento militare e al concorso  dei  reparti  del
 corpo  alle  operazioni  militari  in caso di emergenza.'' e comma 3,
 limitatamente alle  parole:  ''Assume  la  carica  di  comandante  in
 seconda  il  generale  di  divisione  piu'  anziano  della Guardia di
 finanza.''; articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: ''possono
 esservi assegnati ufficiali di  altre  Forze  armate,  ai  sensi  del
 successivo  articolo  7.'', e comma 2: ''Per le esigenze addestrative
 di carattere militare e per il collegamento  con  lo  stato  maggiore
 dell'Esercito e' assegnato al comando generale un generale di brigata
 dell'Esercito  in  servizio  permanente.'';  articolo  7; articolo 8,
 comma  1,  limitatamente  alle   parole:   ''altre''   e   comma   2,
 limitatamente    alle   parole:   ''non   militari'';   articolo   9,
 limitatamente alle parole: ''sottufficiali e truppa'';  articolo  10;
 articolo 12;
     l'articolo  2  del  codice penale militare di pace, approvato con
 regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303,  limitatamente  alle  parole:
 ''della Guardia di finanza''?".
   3. - Ricevuta comunicazione dell'ordinanza, il presidente di questa
 Corte  ha  fissato  il  giorno 8 gennaio 1997 per la deliberazione in
 camera di  consiglio  sull'ammissibilita'  della  richiesta,  dandone
 comunicazione,  ai  sensi dell'art. 33, secondo comma, della legge 25
 maggio 1970, n. 352, ai presentatori della richiesta ed al Presidente
 del Consiglio dei Ministri.
   4.  -  In  prossimita'  della  camera  di  consiglio,  il  comitato
 promotore  ha  depositato  una  memoria  nella  quale  si insiste per
 l'ammissibilita' del referendum. Nella  memoria  si  osserva  che  la
 questione  sottoposta  alla  Corte  si presenta in termini diversi da
 quelli gia' esaminati in occasione della sentenza n. 29 del 1981,  in
 ordine ad una richiesta di referendum egualmente tendente ad ottenere
 la  smilitarizzazione  della  Guardia  di  finanza:  mentre in quella
 occasione il quesito referendario non rivestiva i necessari caratteri
 dell'omogeneita' e dell'univocita', nel caso  di  specie  mancherebbe
 qualsiasi  pericolo  di  confusione  o contraddittorieta', essendo la
 richiesta  limitata  alle disposizioni che prevedono in modo puntuale
 ed inequivoco l'organizzazione militare  della  Guardia  di  finanza.
 L'alternativa   posta   al  corpo  elettorale,  dunque,  sarebbe  tra
 mantenimento e soppressione dell'attuale disciplina della Guardia  di
 finanza limitatamente alla sua organizzazione su modelli militari. La
 richiesta  non  violerebbe  alcuno  dei  divieti posti esplicitamente
 dall'art. 75  della  Costituzione,  ne'  sussisterebbe  alcuna  delle
 ulteriori    ragioni    di    inammissibilita'    individuate   dalla
 giurisprudenza costituzionale.
   5. - Nella camera di consiglio dell'8 gennaio 1997 e' stato  udito,
 per  i  presentatori  Rita  Bernardini e Mauro Sabatano, l'avv. Mario
 Sanino.
                        Considerato in diritto
   1.  -  La  richiesta  del  referendum  in   esame   investe   varie
 disposizioni  della  legge  23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento della
 Guardia di finanza). In particolare, viene proposta  la  soppressione
 dei seguenti articoli, commi o parti di comma:
     nell'art.  1,  secondo  comma, l'inciso "delle Forze armate dello
 Stato e", in modo che la Guardia di finanza non verrebbe piu' a  fare
 parte delle Forze armate dello Stato, ma solo della forza pubblica;
     nell'art.  1,  secondo  comma,  l'inciso  "concorrere alla difesa
 politico-militare  delle  frontiere  e,  in  caso  di  guerra,   alle
 operazioni  militari",  in  modo da escludere tali funzioni da quelle
 attribuite alla Guardia di finanza;
     l'intero art. 2,  ove  e'  indicato  il  personale  militare  che
 costituisce  il  corpo  della Guardia di finanza, suddiviso nelle tre
 categorie degli ufficiali, sottufficiali e truppa, e sono elencati  i
 ruoli e i gradi gerarchici di ciascuna categoria;
     negli  articoli  4  e  5,  parti  di vari commi, nonche' l'intero
 secondo comma dell'art. 5, ove sono a vario titolo disciplinate forme
 di collegamento con le altre Forze armate dello Stato,  ai  fini,  ad
 esempio,  della designazione del comandante generale della Guardia di
 finanza, che deve essere scelto tra  i  generali  di  corpo  d'armata
 dell'esercito, dell'addestramento militare del corpo della Guardia di
 finanza,  per  il  quale sono previsti accordi con gli stati maggiori
 delle Forze armate, dell'assegnazione di  ufficiali  di  altre  Forze
 armate al comando generale della Guardia di finanza;
     l'intero  art.  7,  che  prevede  la  possibilita'  di  destinare
 ufficiali  e   sottufficiali   in   servizio   permanente   effettivo
 dell'Esercito,  della  Marina  e dell'Aeronautica a prestare servizio
 presso il corpo della Guardia di finanza;
     nell'art. 8, primo comma, l'inciso "altre",  nel  contesto  della
 disposizione  che  prevede  che  "all'insegnamento nelle scuole e nei
 corsi di addestramento si provvede con  ufficiali  della  Guardia  di
 finanza  o  di altre Forze armate", al fine di evitare che la Guardia
 di finanza possa continuare ad essere ricompresa tra le Forze armate;
     nell'art. 8, secondo comma, l'inciso "non militari", al  fine  di
 eliminare  la distinzione tra le materie insegnate da ufficiali della
 Guardia di finanza e da docenti di diversa estrazione;
     nell'art. 9,  l'inciso  "sottufficiali  e  truppa",  al  fine  di
 escludere  tali  categorie  dall'aliquota  del personale destinata al
 contingente di mare e alle varie categorie di specializzazione;
     l'intero art. 10, ove e' previsto che ai militari del corpo della
 Guardia di finanza si applicano il regolamento di disciplina militare
 per   l'Esercito   e   la   legge   penale  militare,  nonche'  varie
 disposizioni, tra cui quelle sulle licenze, valevoli per  l'Arma  dei
 carabinieri;
     l'intero  art.  12,  relativo alla disciplina dell'avanzamento ai
 gradi di maresciallo capo e di brigadiere;
     nell'art. 2 del codice penale militare di pace,  l'inciso  "della
 Guardia  di  finanza",  al  fine  di  escluderla  dalle categorie dei
 militari cui si applica la legge penale militare.
   2. - Il quesito referendario e' formulato in  modo  da  superare  i
 rilievi  che  la  Corte  aveva  posto a base della sentenza n. 29 del
 1981, con cui era stato dichiarato inammissibile  analogo  referendum
 volto alla smilitarizzazione del corpo della Guardia di finanza.
   Premesso  che il quesito allora comprendeva entrambe le funzioni di
 "concorrere alla difesa  politico-militare  delle  frontiere"  e  "al
 mantenimento  dell'ordine e della sicurezza pubblica", la Corte aveva
 rilevato che il referendum non rivestiva "il necessario carattere  di
 univocita', articolandosi su due temi distinti e non omogenei (difesa
 militare   e   sicurezza   interna),   suscettibili   di  determinare
 atteggiamenti differenziati nel corpo elettorale". Nella sentenza  n.
 29 del 1981, la Corte aveva inoltre riscontrato profili di incoerenza
 e di contraddittorieta' all'interno del quesito, in quanto da un lato
 l'intervento  referendario  lasciava  sopravvivere l'integrazione del
 corpo nella "forza pubblica", dall'altro si proponeva di abrogare  la
 funzione di concorrere "al mantenimento dell'ordine e della sicurezza
 pubblica",  cioe'  compiti  ai  quali e' precipuamente preordinato il
 ricorso alla  "forza  pubblica".  Per  tali  ragioni  assorbenti,  il
 referendum  era  appunto  stato dichiarato inammissibile per mancanza
 dei "necessari caratteri  di  omogeneita',  coerenza  e  univocita'",
 senza  prendere  in  esame  le  ulteriori  eccezioni allora formulate
 dall'Avvocatura dello Stato.
   L'attuale quesito non ripropone la soppressione della  funzione  di
 "concorrere  al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica",
 superando  sotto  questo  profilo  le  ragioni  di   inammissibilita'
 contenute  nella sentenza n. 29 del 1981. Si deve peraltro verificare
 se siano eventualmente presenti altri motivi di inammissibilita'.
   3.  -  Dall'esame  complessivo  della  legge  n.  189  del  1959  e
 dell'imponente  normativa  che  rimarrebbe in vigore in caso di esito
 positivo del referendum, la Corte trae la convinzione che i due  temi
 centrali  del  quesito  referendario  - abrogazione dell'appartenenza
 alle Forze armate e dei compiti militari della Guardia di  finanza  -
 non  sono  sufficienti  ad  incidere  sul  carattere  intrinsecamente
 militare del corpo. Cioe' proprio quel carattere la cui abrogazione -
 sia detto per inciso  -  figura  nella  denominazione  identificativa
 dell'oggetto del referendum ("Abolizione del carattere militare della
 Guardia di Finanza") e costituisce l'obiettivo espresso nella memoria
 del  comitato dei promotori, sintetizzabile nella "smilitarizzazione"
 del corpo e nella soppressione dei "modelli militari" su cui si fonda
 la sua organizzazione.
   In effetti, l'intrinseca  "militarita'"  e'  talmente  compenetrata
 nella  struttura  e  nell'organizzazione  della  Guardia  di finanza,
 nonche'  nelle  stesse  modalita'  di  esercizio  dei  suoi   compiti
 istituzionali,  da non apparire suscettibile di assumere un contenuto
 autonomamente espresso dalle norme oggetto del quesito referendario.
   Sotto  questo  profilo,  il ricorso allo strumento referendario per
 abrogare il carattere militare insito nella struttura  complessiva  e
 nei  modelli  organizzativi  del  corpo  appare inidoneo ed incongruo
 rispetto al fine dichiarato. La proposta referendaria sembra tradursi
 in  un  referendum  di  indirizzo,  non  riconducibile  al  carattere
 necessariamente abrogativo dell'istituto descritto dall'art. 75 della
 Costituzione.
   Tanto  e'  vero  che alle operazioni di smilitarizzazione del corpo
 delle guardie  di  pubblica  sicurezza  e  del  Corpo  delle  guardie
 carcerarie si e' proceduto disponendo l'espresso scioglimento di tali
 corpi  e adottando contestualmente una disciplina legislativa volta a
 regolamentarne in chiave  civile  tutti  gli  aspetti  relativi  alla
 struttura, all'organizzazione e allo stato giuridico del personale.
   4.  - Quanto sopra esposto trova riscontro nella corposa disciplina
 normativa non compresa nel quesito referendario.
   Malgrado sia oggetto del referendum l'intero art. 2 della legge  n.
 189  del  1959,  relativo  alle  varie  categorie  che  compongono il
 personale militare del corpo  (ufficiali,  sottufficiali  e  truppa),
 rimane  pero'  in  vita  l'art.  11,  primo  comma, relativo ai ruoli
 organici del personale militare del corpo, stabiliti  in  conformita'
 della  tabella  allegata  alla  legge n. 189 del 1959, ora sostituita
 dalle  tabelle  allegate  alla  legge  18  febbraio  1963,   n.   87.
 Analogamente,  negli  art. 3, 6, primo e terzo comma, 8, primo comma,
 11, secondo comma, i riferimenti  a  "sottufficiali",  "battaglioni",
 "comando  di  corpo",  "ufficiali", "ufficiali di complemento" e alle
 funzioni  a  questi  attribuite  confermano  che  gli  aspetti   piu'
 significativi  della  struttura  e  dell'organizzazione  militari del
 corpo non sono affatto investiti dal quesito referendario.
   Questi sommari esempi trovano  ulteriore  riscontro  nell'imponente
 legislazione,  diversa  dalla  legge n. 189 del 1959, non toccata dal
 referendum. E' sufficiente qui menzionare, tra le tante, le leggi  15
 dicembre  1959,  n.  1089,  sullo stato e avanzamento degli ufficiali
 della Guardia di finanza; 17 aprile 1957, n.  260,  sullo  stato  dei
 sottufficiali  della Guardia di finanza; 3 agosto 1961, n. 833, sullo
 stato giuridico dei vicebrigadieri e dei  militari  di  truppa  della
 Guardia  di  finanza;  29 maggio 1967, n. 371, sul reclutamento degli
 ufficiali in servizio permanente della Guardia di finanza.
   Da questo quadro complessivo emerge che, in caso di esito  positivo
 della consultazione referendaria, gli attuali caratteri della Guardia
 di   finanza  continuerebbero  a  sussistere  ai  tre  livelli  delle
 funzioni, dell'ordinamento, del reclutamento e dello stato  giuridico
 del  personale.    Rimarrebbe,  cioe', in vita quello che puo' essere
 definito  un  vero  e  proprio  modo  di  essere   di   questo   ramo
 dell'amministrazione   dello   Stato,   non  suscettibile  di  essere
 eliminato mediante la mera abrogazione  delle  norme  che  sanciscono
 l'appartenenza  del  corpo  alle  Forze armate e gli attribuiscono la
 funzione di "concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere
 e, in caso di guerra, alle operazioni militari".
   5. - Sulla  base  delle  argomentazioni  sinora  svolte,  la  Corte
 ritiene   che   il   presente   referendum  debba  essere  dichiarato
 inammissibile  a  causa  dell'incongruenza  e  dell'inidoneita'   del
 quesito  a  conseguire  l'abolizione  del  carattere  militare  della
 Guardia di finanza.