IL TRIBUNALE
   Sentito il difensore di Vulpes Baingio il quale ha chiesto  che  il
 processo   venga  sospeso  e  rinviato,  essendo  egli  assolutamente
 impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla  sua
 adesione  alla  astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di
 imputati non detenuti, proclamata dagli organismi nazionali forensi;
   Sentito il pubblico  ministero,  il  quale,  premesso  di  ritenere
 legittimo  l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha
 eccepito  la  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  486,  quinto
 comma,  del  c.p.p.  nella parte in cui non prevede alcuna disciplina
 per  l'ipotesi  in  cui  il  procedimento  rimanga  sospeso  a  tempo
 indeterminato,  e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10
 della Carta costituzionale;
                             O s s e r v a
    Vulpes  Baingio  e'  stato  tratto  all'odierno  dibattimento  con
 decreto  21 ottobre 1994 del presidente per rispondere del delitto di
 cui agli artt. 61 n. 7 e 643 del c.p.; in Alghero il 3 aprile 1992.