IL TRIBUNALE Sentito il difensore di Sasso Cosimo, Busdraghi Celio, Anneddu Giovanni Andrea, Cherchi Franco, il quale ha chiesto che il processo venga sospeso e rinviato, essendo egli assolutamente impedito a comparire per legittimo impedimento discendente dalla sua adesione alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico di imputati non detenuti, proclamata dagli organismi nazionali forensi; Sentito il pubblico ministero, il quale, premesso di ritenere legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire, ha eccepito la illegittimita' costituzionale dell'art. 486, quinto comma, del c.p.p. nella parte in cui non prevede alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il procedimento rimanga sospeso a tempo indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e 10 della Carta costituzionale; O s s e r v a 1) Sasso Cosimo, 2) Busdraghi Celio, 3) Anneddu Giovanni Andrea, 4) Cherchi Franco, sono stati tratti all'odierno dibattimento con decreto 21 ottobre 1994 del presidente per rispondere tutto del delitto di cui agli artt. 110 e 323 del c.p., in Alghero in data anteriore e prossima al 30 settembre 1989; e del delitto di cui agli artt. 110, 479 e 61 n. 2, 81 cpv. del c.p.; in Alghero in data 23 giugno, 8 giugno e 31 agosto 1989.