IL TRIBUNALE
   Sentito il difensore di  Sasso  Cosimo,  Busdraghi  Celio,  Anneddu
 Giovanni  Andrea, Cherchi Franco, il quale ha chiesto che il processo
 venga sospeso e  rinviato,  essendo  egli  assolutamente  impedito  a
 comparire  per  legittimo  impedimento discendente dalla sua adesione
 alla astensione dalle udienze nei procedimenti a carico  di  imputati
 non detenuti, proclamata dagli organismi nazionali forensi;
   Sentito  il  pubblico  ministero,  il  quale,  premesso di ritenere
 legittimo l'impedimento e assoluta l'impossibilita' di comparire,  ha
 eccepito  la  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  486,  quinto
 comma, del c.p.p. nella parte in cui non  prevede  alcuna  disciplina
 per  l'ipotesi  in  cui  il  procedimento  rimanga  sospeso  a  tempo
 indeterminato, e cio' in contrasto col dettato degli artt. 2, 3 e  10
 della Carta costituzionale;
                             O s s e r v a
    1)  Sasso  Cosimo, 2) Busdraghi Celio, 3) Anneddu Giovanni Andrea,
 4) Cherchi Franco, sono stati  tratti  all'odierno  dibattimento  con
 decreto  21  ottobre  1994  del  presidente  per rispondere tutto del
 delitto di cui agli artt. 110 e 323 del  c.p.,  in  Alghero  in  data
 anteriore  e prossima al 30 settembre 1989; e del delitto di cui agli
 artt.  110, 479 e 61 n. 2, 81 cpv. del c.p.; in Alghero  in  data  23
 giugno, 8 giugno e 31 agosto 1989.