ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Neri Giovanna, iscritta al n. 470 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri; Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare alla successiva udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia ordinato al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 409, comma 5, del medesimo codice, di formulare l'imputazione; che il remittente - il quale premette di essere a conoscenza delle sentenze nn. 401 e 502 del 1991, nonche' delle successive ordinanze (n. 162 del 1992 e n. 203 del 1994) con le quali questa Corte ha gia' esaminato la medesima questione dichiarandola non fondata - argomenta l'odierna riproposizione della questione basandosi su di un elemento di ritenuta novita' costituito dalla soppressione del termine "evidente" dal testo dell'art. 425 del codice di procedura penale (disposta dall'art. 1 della legge 8 aprile 1993, n. 105), per effetto della quale il giudice dell'udienza preliminare e' ora chiamato a valutare i contenuti delle indagini con una piu' ampia capacita' di cognizione, e quindi, a suo avviso, con un vaglio critico assimilabile a quello proprio del giudizio di merito; che, quindi, la norma impugnata si porrebbe in contrasto: con l'art. 3 della Costituzione: per disparita' di trattamento "tra l'imputato tratto avanti al giudice per l'udienza preliminare a seguito di richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero, e quello nei cui confronti e' incardinata udienza preliminare ex officio", e cioe' ex art. 409, comma 5, del codice di procedura penale; con l'art. 24 della Costituzione: per violazione del diritto di difesa, in quanto le argomentazioni difensive dell'imputato sono gia' state valutate dal medesimo giudice e ritenute insufficienti a suffragare la richiesta di archiviazione; con l'art. 25 della Costituzione: poiche' il giudice che da' ordine di formulare l'imputazione, esprime, per cio' stesso, una valutazione fortemente significativa del merito dell'accusa, e perde quindi la sua qualita' di giudice naturale; con gli artt. 76 e 77 della Costituzione: per violazione della direttiva n. 67 dell'art. 2 della legge di delega n. 81 del 1987: "posto che la mancata previsione di incompatibilita' incide altresi' sul principio della divisione tra parte requirente ed organo giudicante, e, per conseguenza, sull'affermata terzieta' del giudice"; Considerato che questione identica e' gia' stata dichiarata non fondata con le sentenze nn. 401 e 502 del 1991 e 124 del 1992 nelle quali si e' rilevato che il legislatore ha ristretto le previsioni d'incompatibilita' vincolandole a due condizioni: che il giudice abbia previamente compiuto una valutazione "contenutistica" dell'accusa e delle prove, e che debba poi partecipare ad un "giudizio", inteso come attivita' finalizzata alla decisione sul merito della regiudicanda; che nella situazione in esame - ha affermato la Corte - ricorre la prima condizione ma non la seconda, in quanto il giudice dell'udienza preliminare non e' chiamato ad esprimere valutazioni sul merito dell'accusa, bensi' a valutare la legittimita' della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero (cfr. sentenza n. 64 del 1991); che l'elemento di novita' sulla base del quale il giudice a quo ripropone la questione (costituito dalla soppressione del termine "evidente" dal testo dell'art. 425) non puo' portare a diverse conclusioni: ed infatti, posto che il giudice dell'udienza preliminare allorquando dispone che il pubblico ministero formuli l'imputazione compie una valutazione sul contenuto dell'accusa, cio', tuttavia, non incide sull'altro termine di riferimento rappresentato dalla mancanza di una valutazione sul merito della responsabilita' dell'imputato nella decisione conclusiva presa all'esito dell'udienza preliminare; che al riguardo e' utile sottolineare che l'esplicito intendimento del legislatore era appunto quello di evitare che al provvedimento di rinvio a giudizio fosse attribuito un "peso" eccessivo, e quindi una portata condizionante sui successivi esiti del processo, mentre ove si dovesse ritenere che l'udienza preliminare e' "giudizio" a tutti gli effetti, detta decisione si trasformerebbe in una pesante ipoteca gravante sul destino processuale dell'imputato a causa della pre-delibazione della sua responsabilita' penale; che, infine, questa Corte ha gia' avuto occasione di affermare che l'imparzialita' del giudice non puo' dirsi, in via generale, intaccata da una qualsiasi valutazione gia' compiuta nello stesso procedimento (cfr. cit. sentenza n. 124 del 1992), e, in particolare, per quanto qui rileva, all'interno della stessa fase del procedimento, intesa quale ordinata sequenza di atti, ciascuno dei quali legittima, prepara e condiziona quello successivo; poiche', infatti, ogni provvedimento ordinatorio o istruttorio implica o puo' implicare una delibazione del merito, ove si dovesse ritenere altrimenti, ne deriverebbe un'assurda frammentazione del procedimento con l'attribuzione di ciascun segmento di esso ad un giudice diverso (cfr. anche, per un caso analogo, sentenza n. 448 del 1995); che pertanto, non ravvisandosi argomenti che inducano questa Corte a mutare il proprio precedente avviso, la questione va dichiarata manifestamente infondata; Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, della Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.