ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' dell'art. 65, comma 2, della legge della
 regione   Friuli-Venezia  Giulia  19  novembre  1991,  n.  52  (Norme
 regionali in materia di pianificazione territoriale ed  urbanistica),
 modificato  dall'art.  13  della  legge  della regione Friuli-Venezia
 Giulia 14 luglio 1992, n. 19, promosso con  ordinanza  emessa  il  10
 gennaio 1996 dal tribunale di Pordenone, nel procedimento a carico di
 Beniamino De Marchi e Fernanda Moras, iscritta al n. 166 del registro
 ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
 n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1996;
   Visto l'atto di intervento della regione Friuli-Venezia Giulia;
   Udito  nella  camera  di consiglio dell'11 dicembre 1996 il giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
   Ritenuto che, con ordinanza emessa il 10 gennaio 1996 nel corso  di
 un  procedimento  penale  per  i  reati  di  costruzione  edilizia in
 difformita' dalla concessione e di prosecuzione dei lavori nonostante
 l'ordine  di  sospensione  intimato  dal  sindaco,  il  tribunale  di
 Pordenone,  chiamato  a  pronunciarsi  sul  riesame  del  decreto  di
 sequestro  preventivo  di  un  fabbricato  in  corso  di  costruzione
 disposto  dal  giudice  per le indagini preliminari, ha sollevato, in
 riferimento agli artt.    3,  primo  e  secondo  comma,  e  25  della
 Costituzione ed agli artt. 116 della Costituzione e 4 e 5 della legge
 costituzionale  31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione
 Friuli-Venezia  Giulia),  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art. 65, comma 2, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 19
 novembre  1991,  n.  52 (Norme regionali in materia di pianificazione
 territoriale ed urbanistica), modificato  dall'art.  13  della  legge
 regionale Friuli-Venezia Giulia 14 luglio 1992, n. 19;
     che,  secondo  la  disposizione  denunciata,  rientrano  fra  gli
 interventi di ristrutturazione edilizia  anche  quelli  rivolti  alla
 demolizione e ricostruzione di singoli edifici;
     che,  ad  avviso  del  giudice  rimettente,  questa  disposizione
 sarebbe  in  contrasto   con   il   principio   di   razionalita'   e
 ragionevolezza,    in   quanto   comprenderebbe   nel   concetto   di
 ristrutturazione edilizia cio' che e' ontologicamente  diverso,  come
 la   demolizione  e  ricostruzione  di  un  edificio,  le  quali  non
 conservano l'organismo edilizio originario ma lo trasformano  in  uno
 completamente nuovo;
     che  la diversita' di disciplina rispetto a quella prevista dalla
 legge statale  -  che,  definendo  gli  interventi  di  recupero  del
 patrimonio  edilizio esistente, non comprenderebbe tra gli interventi
 di ristrutturazione edilizia la demolizione  totale  e  ricostruzione
 (art. 31, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 457) - determina,
 ad  avviso  del  giudice  rimettente,  la  lesione  del  principio di
 eguaglianza,  assoggettando  ad  un  regime   diverso   la   medesima
 attivita',   e   la   violazione   di   principi  fondamentali  della
 legislazione dello Stato in materia urbanistica (art. 31, lettera d),
 della legge n. 457 del 1978), che  costituiscono  un  limite  per  la
 potesta'  legislativa regionale (artt. 116 della Costituzione e 4 e 5
 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia);
     che, inoltre, sarebbe violato il principio di riserva allo  Stato
 della potesta' punitiva penale (art. 25 della Costituzione), giacche'
 la   diversa   qualificazione  urbanistica  della  medesima  condotta
 determinerebbe  un  differente  trattamento  penale,  dato  che   nel
 territorio  regionale non costituirebbe reato una condotta penalmente
 sanzionata nel restante territorio dello Stato;
     che la rilevanza della questione e' motivata con la necessita' di
 verificare   se   la   concessione   edilizia   rilasciata   per   la
 ristrutturazione   edilizia   consenta   anche   la   demolizione   e
 ricostruzione dell'edificio;
     che  l'ordinanza  di  rimessione   precisa   che   il   sequestro
 dell'immobile   era  stato  disposto  dal  giudice  per  le  indagini
 preliminari sia perche' l'attivita' edilizia era stata realizzata  in
 difformita'  da  quanto  previsto  dalla  concessione  edilizia,  sia
 perche' gli indagati non avevano osservato  l'ordine  di  sospensione
 dei lavori intimato dal sindaco;
     che  nel  giudizio  dinanzi  alla Corte e' intervenuta la regione
 Friuli-Venezia Giulia, chiedendo  che  la  questione  sia  dichiarata
 inammissibile e, in subordine, infondata;
   Considerato   che   la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 riguarda  l'inclusione,   prevista   dalla   disposizione   regionale
 denunciata,  della  demolizione  e  ricostruzione  di singoli edifici
 nell'ambito degli interventi di ristrutturazione  edilizia,  i  quali
 invece,  secondo i principi della legge statale, resterebbero esclusi
 da tale tipo  di  interventi  di  recupero  del  patrimonio  edilizio
 esistente;
     che dall'ordinanza di rimessione e dagli atti da essa richiamati,
 quali  sono  riscontrabili  nel  relativo  fascicolo,  risulta che il
 decreto di sequestro preventivo dell'immobile, sul quale  il  giudice
 rimettente  e'  chiamato  a  pronunciarsi,  e'  stato  adottato,  tra
 l'altro, perche' la costruzione era stata realizzata  in  difformita'
 da quanto previsto dalla concessione edilizia, sicche' non rileva nel
 giudizio  principale  verificare  ulteriormente  se, laddove i lavori
 fossero in ipotesi conformi  alla  concessione,  la  ristrutturazione
 possa   comprendere   la   completa   demolizione   e   ricostruzione
 dell'edificio;
     che,  pertanto,  la  questione  di legittimita' costituzionale e'
 manifestamente inammissibile per irrilevanza (da ultimo, ordinanza n.
 191 del 1996);
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.